Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 53 du 12 septembre 2002

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 53 DEL 12 SETTEMBRE 2002.

(GU n. 41 del 16.10.2002 )

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Elezioni - Elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta - Introduzione, con "legge statutaria" della Regione, di nuove norme sull'accesso alle cariche elettive - Liste dei candidati - Prevista presenza di candidati di entrambi i sessi - Verifica della regolarita' delle liste presentate - Dichiarazione di invalidita' delle liste nelle quali non siano presenti candidati di entrambi i sessi - Denunciata limitazione del diritto di elettorato passivo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 422/1995.

- Legge 2 agosto 2002, artt. 2, comma 2, e 7, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 51.

- Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricorso del governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Nei confronti della regione Valle d'Aosta, in persona del suo presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge statutaria pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 2 agosto 2002 recante: Testo di legge di cui all'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, recante "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), gia' modificata dalle legge regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1 settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walzer della valle del Lys)", approvato dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2002, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, (giusta delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2002).

1. - Il testo di legge indicato in epigrafe contiene fra l'altro, nel capo I, varie disposizioni di modificazione della normativa per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta dettata dalla

legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

In particolare:

l'art. 2 inserisce dopo l'art. 3 della suddetta legge un art. 3-bis, sotto la rubrica "condizioni di parita' fra i sessi", del seguente tenore:

"1. In attuazione dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, la regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi".

L'art. 7, contenente "modificazioni dell'art. 9" della medesima legge, al comma 1 dispone che:

"1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 e' sostituita dalla seguente: 9. - verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni".

2. - Il Governo della Repubblica promuove questione di legittimita' costituzionale del testo della legge regionale sopra indicata, limitatamente agli art. 2, comma 2 e 7 comma 1, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, quale modificato dall'art. 2, comma l, della legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2 - o comunque ai sensi dell'art. 127 della Costituzione - per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.

3.- L'art. 15, comma 2, dello Statuto regionale sopraccitato stabilisce fra l'altro che la legge regionale che determina la forma di governo della regione e, specificatamente, le modalita' di

elezione del consiglio della Valle "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi... promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali".

Questa enunciazione programmatica e' richiamata e riprodotta nel nuovo testo dell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 3/1993 introdotto dall'art. 2 del testo normativo indicato in epigrafe. Il successivo comma 2 aggiunge che "ogni lista di candidati all'elezione del consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi". Anche questo secondo comma del testo normativo, messo in collegamento con il comma che lo precede e con la corrispondente norma statutaria, potrebbe essere considerato, secondo una interpretazione conforme al dettato costituzionale, come una norma meramente propositiva, quasi un auspicio che ogni lista sia formata con candidati di entrambi i sessi, rispettando cosi' lo spirito del legislatore statutario.

Sennonche' l'art. 7 del testo indicato in epigrafe precisa, nel comma l, che, in sede di verifica della regolarita' delle liste presentate vanno dichiarate "non valide" le liste nelle quali non siano presenti candidati di entrambi i sessi.

Orbene, il disposto dell'art. 7, comma 1, nella parte in cui prevede tale invalidita', e l'art. 2, comma 2, nella parte in cui dispone che ogni lista deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi (ove questa norma non fosse ritenuta meramente propositiva e priva di valore cogente, una volta eliminata la dichiarazione di invalidita' di cui al successivo art. 7, comma 1), sono in chiaro ed evidente contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, limitando di fatto il diritto di elettorato passivo.

Si ripropone, in effetti, la stessa situazione di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, che prevedeva che "nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi", di cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 422/1995 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., unitamente, per conseguenza, ad altre norme statali e regionali similari, fra le quali anche l'art. 32, commi 3 e 4, della legge regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, relativa alla elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale.

Richiamiamo le ampie e chiarissime considerazioni gia' svolte dalla Corte nella sentenza suddetta, da ritenersi perfettamente pertinenti al caso di specie, in quanto nessuna differenza sostanziale puo' farsi fra le previsione di una quota di riserva (pari ad una percentuale delle presenze) e la previsione di una presenza minima quale che sia, anche di un solo candidato, di uno dei due sessi. All'uno e all'altro caso si attagliano le seguenti considerazioni della Corte:

"Posto dunque che l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilita' di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non puo' mai essere assunta come requisito di eleggibilita', ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilita' . Infatti, la possibilita' di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facolta' di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non e' che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con gli invocati parametri costituzionali la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati".

P. Q. M.

Il governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, e (occorrendo, ove la norma non sia ritenuta di carattere meramente propositivo e non cogente) dell'art. 2, comma 2, del testo normativo della Regione Valle d'Aosta indicato in epigrafe.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2002 unitamente a copia della legge regionale impugnata.

Roma, addi' 31 agosto 2002

Il vice Avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara