Ricorsi in via incidentale n. du 6 juin 1957

ORDINANZA DEL 6 GIUGNO 1957.

(G.U. n. 174 del 13.07.1957)

Ordinanza emessa il 6 giugno 1957 dal Tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro Luigi Antonio (N. 67 Reg. ord. 1957).

IL TRIBUNALE

Sulle eccezioni sollevate dalla difesa in ordine all'ammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero e della legittimità costituzionale della legge 28 settembre 1951, n. 2, della Regione Autonoma Valle di Aosta;

Sentito il Pubblico Ministero;

Ritenuto:

1) che la dichiarazione di appello del Pubblico Ministero deve, ai termini degli articoli 166 e 199-bis Codice procedura penale, esser notificata per intero, essendo le comunicazioni, con semplice avviso, ammesse solo nei casi tassativamente indicati dalla legge;

2) che la difesa degli imputati Pirovano e Ferro ha sollevato incidente di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, della l. della Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, in materia di esercizio della professione di maestro e aiuto maestro di sci, con la quale si impongono dei limiti in contrasto con il disposto degli art. 4, 41, 120 ultimo capoverso della Cost.; che tale eccezione non appare manifestamente infondata e che il presente giudizio non può esser definito indipendentemente dalla soluzione di tale questione di legittimità costituzionale, per cui lo stesso va sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale;

P.Q.M.

Visti gli articoli 166, 199-bis Codice procedura penale, 23 legge 11 marzo 1953, n.87; Dichiara inammissibile l'appello proposto dal Pubblico Ministero;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4 della legge regionale della Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n.2.

Il presidente: GRISERO