Ricorsi in via incidentale n. du 28 avril 1960

ORDINANZA DEL 28 APRILE 1960.

(G.U. n. 125 del 21.05.1960)

Ordinanza emessa il 28 aprile 1960 dal Tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro Luigi Antonio. (Reg. ord. n. 52, 1960).

IL TRIBUNALE

Sulle eccezioni sollevate dalla difesa in merito alla legittimità costituzionale degli articoli 2, 4, 10, 13, 14 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 2, in quanto sarebbero in contrasto con gli art. 4, 41, 120 della Costituzione, nonché con l'art. 2, lettera u, dello Statuto Valle d'Aosta (legge 26 febbraio 1948 n. 4);

Sentito il Pubblico Ministero;

Considerato che gli art. 1 e 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 218, i quali delegano alla Valle di Aosta l'emanazione delle norme relative all'esercizio della professione di guida alpina, portatore alpino, e maestro di sci, appaiono in contrasto con l'art. 2, lettera u, dello Statuto Valdostano che regola esclusivamente l'organizzazione dell'ordinamento delle guide e delle scuole di sci, senza alcun riferimento all'esercizio delle professioni predette, disciplinate da altre leggi dello Stato (art. 125 della legge di pubblica sicurezza, 235 e 238 del regolamento di pubblica sicurezza);

Che, inoltre, sussiste contrasto tra l'art. 4 della legge regionale. 28 settembre 1951, n. 2, ed il disposto dell'art. 2 dello Statuto regionale lettera u, in quanto il predetto art. 4, regolando tutto l'ordinamento della professione di maestro di sci va oltre i limiti segnati dal citato art. 2, lettera u, dello Statuto regionale;

Che, inoltre, gli art. 10 e 13 della legge regionale 1951violano le disposizioni di cui agli art 4, 41, 120 della Costituzione in quanto:

a) l'art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pone il presupposto che l'organizzazione giuridica e sociale della Repubblica, e quindi le norme che lo realizzano, debbono essere dirette a promuovere le condizioni che rendono effettivo tale diritto;

b) l'art. 41 afferma la piena libertà dell'iniziativa privata;

c) l'art. 120 statuisce non potersi limitare il diritto dei cittadini ad esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la propria professione, impiego o lavoro;

Che infine l'art. 14 della citata legge regionale, anche se indirettamente attraverso rinvio al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 218, crea una nuova figura di reato, sancendo le relative pene, contrasta con i principi fissati nella Costituzione, la quale riserva allo Stato esclusivamente la potestà punitiva, attribuendo alla regione poteri ben determinati;

Che pertanto le eccezioni sollevate non appaiono manifestamente infondate;

P. Q. M.

Visti gli articoli 438 del Codice di procedura penale e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità sugli art. 4, 10, 13, 14 della legge regionale Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, e sugli articoli 1 e 3 decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 194, n. 218.

Il Presidente: GRISERO