Ricorso della Regione per legittimitŕ costituzionale n. 4 du 5 février 2024

N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 febbraio 2024

(GU n.8 del 21-2-2024 )

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 febbraio 2024 (della Regione autonoma Valle d'Aosta) .

Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica - Contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti locali - Modifica del comma 853 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 - Definizione del riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - Previsione che per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso e' versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e che, in mancanza di tale versamento, tale importo e' trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione.

- Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 170, art. 6-ter, comma 4, sostitutivo del comma 853 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

Ricorso ex art. 127, comma 2, Cost. per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (codice fiscale e partita I.V.A.: 80002270074), con sede in Aosta, piazza Deffeyes n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Renzo Testolin, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura in calce al presente atto, e della deliberazione della Giunta regionale n. 54, del 24 gennaio 2024, dal Prof. Avv. Giovanni Guzzetta (codice fiscale: GZZGNN66E16F158V), del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, alla via di Porta Pinciana n. 6, nonche' all'indirizzo di posta elettronica certificata, giovanniguzzetta@ordineavvocatiroma.org (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al n. fax: 0642011845 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: giovanniguzzetta@ordineavvocatiroma.org), - Ricorrente

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - Resistente

per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 («Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali»), di modifica dell'art. 1, comma 853, legge 30 dicembre 2020, n. 178, introdotto, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, legge 27 novembre 2023, n. 170, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 28 novembre 2023, n. 278, in quanto applicabile ai comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, e alla Regione medesima.

F a t t o

1. Con il presente ricorso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (di seguito, anche «Regione»), lamenta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 («Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali»), di modifica dell'art. 1, comma 853, legge 30 dicembre 2020, n. 178, introdotto, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, legge 27 novembre 2023, n. 170, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 28 novembre 2023, n. 278.

2. In via preliminare, giova sottolineare come la disposizione in questa sede impugnata si collochi nell'ambito della disciplina inerente al contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti locali, dettata dall'art. 1, commi da 850 a 853, legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»); tale disciplina e' stata modificata in piu' parti proprio dall'art. 6-ter, commi da 2 a 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132.

3. Nel ricostruire la normativa attualmente in vigore, quindi,occorre prendere le mosse dall'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'art. 6-ter, comma 2, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, il quale cosi' recita: «Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le citta' metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta' metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

4. Rispetto alla formulazione iniziale dell'art. 1, comma 850,legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'art. 6-ter, comma 2, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132:

i) per un verso, interviene sui presupposti e sulle finalita'del contributo, il quale va corrisposto non piu' «(i)n considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (...)», bensi', «(a)i fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea (...)»;

ii) per un altro, circoscrive l'orizzonte temporale del contributo dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, al biennio 2024-2025, escludendo l'anno 2023.

5. Coerentemente con tale ultima previsione, l'art. 6-ter, comma3, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, precisa, altresi', che, agli oneri derivanti dall'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 - vale a dire, l'importo del contributo non piu' dovuto dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, per effetto della novella apportata dal comma 2, dello stesso art. 6-ter -, «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturati di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307».

6. I commi 851 e 852, dell'art. 1, legge 30 dicembre 2020, n.178, non coinvolti dalla modifica di cui all'art. 6-ter, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, si occupano del riparto del concorso delle regioni e delle province autonome.

7. In linea generale, ai sensi dell'art. 1, comma 851, legge 30dicembre 2020, n. 178, tale riparto - corrispondente a 196 milioni di euro, per ciascuna annualita' - e' effettuato, entro il 31 maggio 2022, «in sede di auto coordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie»; in assenza di tale accordo, il riparto e' compiuto, entro il 30 settembre 2022, «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

8. Per quel che attiene, in particolare, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, secondo l'art. 1, comma 852, legge 30 dicembre 2020, n. 178, la quota del concorso e' determinata «nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

In proposito, l'art. 1, comma 852, legge 30 dicembre 2020, n. 178, specifica che tale riparto e' realizzato:

i) per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le Province autonome di Trento e di Bolzano «e per gli enti locali dei rispettivi territori», a norma dell'art. 79, comma 4- ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

ii) per la Regione Friuli-Venezia Giulia «e i relativi entilocali», in base al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.

9. Da ultimo, l'art. 1, comma 853, legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 - oggetto del presente giudizio di legittimita' costituzionale -, regola il riparto del concorso dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane.

A norma dell'art. 1, comma 853, legge 30 dicembre 2020, n. 132, come sostituito dall'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, «(i)l riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane di cui al comma 850 e' effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso e' versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, art. 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo e' trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della proposta, il decreto puo' comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata»".

10. Per completezza, e' opportuno ricordare come l'art. 1, comma 853, legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo previgente, si limitasse a stabilire che «(i)l riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane di cui al comma 850 e' effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».

11. In buona sostanza, dunque, stando all'art. 1, comma 853,legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'impugnato art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132:

i) il riparto del concorso dei comuni, delle province e della citta' metropolitane, e' definito, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

ii) quanto ai comuni situati nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, l'importo relativo e' versato dalla medesima all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, art. 1, capo X, del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno;

iii) in mancanza di tale versamento, l'importo e' trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione stessa.

Cosi' concepito, il regime delineato dall'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, di modifica dell'art. 1, comma 853, legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' viziato da illegittimita' costituzionale, siccome gravemente lesivo delle competenze statutarie e costituzionali facenti capo alla Regione, per i seguenti motivi di

D i r i t t o

I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, per violazione degli articoli 2, comma 1, lettera a) e b), 3, comma 1, lettera f), dello Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, dell'art. 3, d. lgs. 28 dicembre 1989, n. 431, oltre che del principio di uguaglianza/ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., degli articoli 117, comma 3, 119, commi 1 e 2, Cost., dell'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e degli articoli 1 e 9 legge 24 dicembre 2012, n. 243, successive modificazioni ed integrazioni, in relazione agli articoli 81 e 97 Cost. e all'art. 5, comma 2, lettera c), legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, nonche' all'art. 27, in particolare, commi 1 e 3, lettera a), legge 5 maggio 2009, n. 42.

12) In primo luogo, la Regione deduce l'illegittimita'costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, dal momento che pone a carico della Regione un contributo per conto dei comuni appartenenti al suo territorio, aggiuntivo rispetto a quello gia' gravante sulla Regione stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre 2020, 178.

13) Che, infatti, il contributo imposto alla Regione, in forza dell'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia di per se' comprensivo anche di quello dovuto dai comuni situati nel suo territorio, si ricava dalla natura pacificamente «integrata» del sistema degli enti territoriali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

14) In questa direzione, militano, anzitutto, le competenze legislative e amministrative intitolate alla Regione dallo Statuto e dalla Costituzione, cui si aggiungono le norme di attuazione statutaria.

Sotto questo profilo, viene in rilievo l'art. 2, comma 1, lettera a) e b), dello Statuto, il quale, come risaputo, riconosce alla Regione la potesta' legislativa in materia, rispettivamente, di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», e di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni».

Con riferimento, in particolare, al primo ambito, la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte ha sottolineato che esso include anche l'«ordinamento contabile», sicche', spetta alla Regione «il potere di regolare (...) la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 1970).

Nel quadro delle competenze assegnate alla Regione, deve essere menzionato, altresi', l'art. 3, comma 1, lettera f), dello Statuto, il quale conferisce la potesta' legislativa di integrazione e di attuazione, in tema di «finanze regionali e locali» - al pari, per esempio, di quanto previsto dallo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia: cfr., in particolare, art. 4, comma 1, n. 1-bis).

E' appena il caso di evidenziare come, in applicazione della clausola di maggior favore di cui all'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, l'art. 3, comma 1, lettera f), dello Statuto debba essere interpretato alla luce degli articoli 117, comma 3, e 119, commi 1 e 2, Cost., i quali sanciscono, il primo, la competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», il secondo, l'autonomia finanziaria degli enti locali; cio' che reagisce sulla configurazione della potesta' legislativa di derivazione statutaria afferente alla finanza locale, la quale non puo' piu' essere intesa come meramente suppletiva rispetto a quella statale.

In questo scenario, si inserisce anche l'art. 4, dello Statuto, a tenore del quale, «(l)a Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3», e, dunque, anche in tema di «ordinamento contabile»: art. 2, comma 1, lettera a), dello Statuto, e di «finanze locali e ragionali»: art. 3, comma 1, lettera f), dello Statuto.

15. La piana ricognizione delle competenze legislative e amministrative confidate dallo Statuto alla Regione, restituisce l'ampia autonomia organizzativa e finanziaria di cui quest'ultima gode, anche in merito agli enti locali.

Per quanto qui di precipuo interesse, uno dei corollari di tale autonomia consiste, proprio ed esattamente, nella natura «integrata» del sistema degli enti territoriali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

16. D'altro canto, tale conclusione e' corroborata anche dalle norme di attuazione statutaria, e, segnatamente, dall'art. 3, d. lgs. 28 dicembre 1989, n. 431, la' dove prevede che:

i) «(a)i fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione» (comma 1, enfasi aggiunta);

ii) «(l)a regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attivita' degli enti locali, nonche' all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi» (comma 2, enfasi aggiunta).

Invero, la circostanza che l'art. 3, d. lgs. 28 dicembre 1989, n. 431, individui la Regione, da un lato, come soggetto al quale sono corrisposte le risorse finanziarie destinate dallo Stato agli enti locali, dall'altro, come soggetto responsabile della distribuzione di tali assegnazioni tra gli enti locali medesimi, non puo' che implicare, sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, la natura «integrata» del sistema degli enti territoriali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

17. In armonia con la normativa statutaria e di attuazione statutaria, inoltre, la natura «integrata» di tale sistema, affiora anche dalle norme di legge statale che disegnano la cornice di principio dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, titolari di potesta' in materia di finanza locale, nel settore del coordinamento della finanza pubblica.

18. A tale riguardo, sovviene, in primo luogo, l'art. 27, legge 5maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 119 Cost., a termini del quale:

i) «(l)e regioni a statuto speciale e le province autonome diTrento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi»: comma 1.

ii) le disposizioni di cui al comma 1 «disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma»: comma 3, lettera a) (enfasi aggiunta).

Ebbene, e' agevole constatare come l'art. 27, legge 5 maggio 2009, n. 42, registri la necessita' di contemperare le istanze di coordinamento della finanza pubblica con la salvaguardia dell'autonomia organizzativa e finanziaria devoluta alle Regioni a statuto speciale, dando per acquisita la natura «integrata» del pertinente sistema degli enti territoriali.

19. Lo stesso schema si riproduce, poi, nell'art. 9, legge 24dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio dell'equilibrio di bilancio a norma dell'art. 81 Cost., il quale stabilisce che:

i) «(n)el rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge,al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche»: comma 5;

ii) «(l)e disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione»: comma 6.

Con l'art. 9, legge 24 dicembre 2012, n. 243, anzi, l'affermazione della struttura «integrata» del sistema degli enti territoriali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, partecipa della natura «rinforzata» di tale atto normativo, vincolato materialmente alle prescrizioni recate dall'art. 5, legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, che ne individua il contenuto necessario (cfr., in particolare, il comma 2, lettera c), il quale dispone che tale legge «disciplina altresi': (...) c) le modalita' attraverso le quali i Comuni, le Province, le Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni»); e assistito, sul piano procedurale, dalla garanzia rappresentata dal quorum qualificato di cui agli articoli 81, comma 6, Cost., e 1, comma 2, della medesima legge (cfr. Corte costituzionale, sentt. nn. 88 del 2014, 235 del 2017).

20. Di piu'. La natura «integrata» del sistema degli entiterritoriali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, infatti, e' certificata anche dalla prassi dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, la quale, per limitarsi solo agli ultimi anni, risulta caratterizzata dalla stipulazione di una serie di accordi, successivamente recepiti a livello legislativo, nei quali la Regione stessa si presenta come interlocutore del Governo centrale, anche in ordine ai rapporti finanziari riconducibili agli enti locali.

Da questa angolazione, estremamente significativo e' l'«Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di finanza pubblica», del 21 luglio 2015, trasfuso nell'art. 8-bis, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2015, n. 125, nel cui punto n. 5, rubricato «Patto di stabilita' interno per gli enti locali della Regione», si legge testualmente che, «(a)i fini del concorso al conseguimento dei saldi di finanza pubblica la Regione definisce per l'anno 2015 il patto di stabilita' interno per il comparto degli enti locali del territorio della Regione, nel rispetto delle competenze alla stessa attribuite dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Ai fini della determinazione del saldo obiettivo di ciascun ente locale la Regione puo' apportare all'obiettivo, individuato per ciascun ente locale secondo le modalita' previste dalla normativa nazionale, un correttivo in riduzione in misura corrispondente ai trasferimenti correnti della Regione» (doc. n. 1, pp. 2-3, enfasi aggiunta).

La medesima impostazione, inoltre, ispira l'accordo del 16 novembre 2018 (doc. n. 2), e quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1358, del 25 ottobre 2021 (doc. n. 3), recepiti, rispettivamente, dall'art. 1, commi da 876 a 879, legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 1, comma 559, legge 30 dicembre 2021, n. 234.

21. A ben guardare, questa prassi appare - sotto questo profilo -confermata persino dallo stesso art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, con riferimento alla previsione secondo cui la Regione e' tenuta al versamento della quota dei comuni appartenenti al suo territorio. Il che logicamente presuppone la natura «integrata» del sistema degli enti territoriali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Di qui, per l'appunto, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, il quale, in palese violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria garantita alla Regione, investe quest'ultima di un contributo ulteriore per i comuni situati nel suo territorio; contributo peraltro mai richiesto in passato, ne' sotto la vigenza del patto di stabilita' interno, ne' a seguito della revisione dell'art. 81 Cost. - che, invece (attesa, lo si ribadisce, la natura «integrata» del sistema), dovrebbe essere gia' computato in quello ordinariamente dovuto dalla Regione stessa, in base all'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

22. In questa prospettiva, la lesione provocata dall'art. 6-ter,comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, all'autonomia organizzativa e finanziaria intestata alla Regione, ridonda in pregiudizio anche del principio di uguaglianza/ragionevolezza scolpito nell'art. 3 Cost.

Se, infatti, si assume che il sistema degli enti territoriali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, abbia natura «integrata», risulta assai difficile comprendere perche' la Regione sia destinataria di un trattamento differenziato rispetto a quello riservato alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Regione Friuli-Venezia Giulia - parimenti titolari di competenze in tema di finanza degli enti locali -, la quota del cui concorso, come anticipato nella parte in fatto, e' determinata, stando all'art. 1, comma 852, legge 30 dicembre 2020, n. 178, avuto riguardo anche ai relativi enti locali (con disposizioni che, peraltro, sono meramente ricognitive di previsioni contenute nelle norme che regolano l'autonomia speciale in materia).

23. Da questo punto di vista, a suffragio del vulnus inferto al principio di uguaglianza/ragionevolezza ex art. 3 Cost., non e' privo di significato che, sia nel vigore delle regole del patto di stabilita' interno, che successivamente, la posizione della Regione sia stata sempre associata, dalle norme statali di coordinamento della finanza pubblica, a quella delle autonomie speciali suddette.

Basti pensare, a titolo esemplificativo:

i) all'art. 1, comma 723, lettera a), legge 28 dicembre 2015, n. 208: «In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (...)» (enfasi aggiunta);

ii) all'art. 1, comma 475, legge 11 dicembre 2016, n. 232: «Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:

a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (...)» (enfasi aggiunta).

24. Peraltro, e ragionando in termini puramente teorici, anche a voler ritenere che il sistema degli enti territoriali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, non abbia, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, natura «integrata», l'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, entrerebbe, in ogni caso, in rotta di collisione con il principio di uguaglianza/ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

Accedendo a questa diversa - e qui contestata - tesi, infatti, non si riuscirebbe a capire per quale motivo la Regione - esclusa, per l'appunto, la natura «integrata» del sistema finanziario - non solo debba farsi carico del contributo dei comuni appartenenti al suo territorio, ma debba sopportare anche le conseguenze del suo mancato versamento, per il tramite della procedura di prelievo forzoso «a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione», prevista sempre dall'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (su cui, cfr. infra il terzo motivo di ricorso).

E non puo' certo dubitarsi che tale previsione, proprio nel momento in cui impone vincoli sulla finanza regionale, seppure per «sopperire» a inadempimenti degli enti territoriali, stia comunque incidendo sull'autonomia finanziaria della Regione, anche se si volesse prescindere dall'assetto («integrato» o meno) dei rapporti con gli enti territoriali (cfr. anche i successivi motivi di ricorso).

Tanto piu' che, per la generalita' dei comuni, lo stesso art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, prescrive, al contrario che, «(i)n caso di incapienza si applicano le procedure previste all'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Ammesso, e non concesso, dunque, che il sistema degli enti territoriali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, non abbia natura «integrata», l'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, urterebbe, comunque, sia con il principio di autonomia finanziaria che con quello di uguaglianza/ragionevolezza racchiuso nell'art. 3 Cost., proprio in considerazione della diversa disciplina del contributo dei comuni appartenenti al territorio della Regione, a fronte di quella del concorso della generalita' dei comuni.

II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4,decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, per violazione degli articoli 2, comma 1, lettera a) e b), 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50, dello Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, oltre che del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., degli articoli 117, comma 3, 119, commi 1 e 2, Cost., dell'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e degli artt. 1 e 9 legge 24 dicembre 2012, n. 243, successive modificazioni ed integrazioni, in relazione agli articoli 81 e 97 Cost. e all'art. 5, comma 2, lettera c), legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, nonche' all'art. 27, in particolare, commi 1 e 3, lettera a), legge 5 maggio 2009, n. 42.

25. La lesione delle competenze legislative e amministrative, su cui riposa l'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, anche in materia di enti locali, si riflette nella violazione del principio di leale collaborazione radicato negli articoli 5 e 120 Cost., e, in particolare, del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, che, di quella autonomia, rappresenta il risvolto squisitamente procedurale.

26. Lo stretto collegamento tra l'autonomia organizzativa e finanziaria, nella fattispecie anche con riferimento agli enti locali, di cui beneficiano le Regioni a statuto speciale, e il principio dell'accordo, e' attestato dalla consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, dalla quale si evince, per l'appunto, che «(i) rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono (...) regolati dal principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non gia' di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012)» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2018); la tecnica dell'accordo, cioe', identifica un vero e proprio «principio generale» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2015; analogamente, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2015), volto a tutelare l'autonomia organizzativa e finanziaria vantata dalle Regioni a statuto speciale.

In definitiva, «(d)etta procedura pattizia e' ormai diventata parte integrante della dimensione costituzionale dello Stato riguardo ai rapporti finanziari con le autonomie speciali, in ragione delle semplificate e spedite modalita' che rendono flessibile la dinamica delle fonti costituzionali in un settore fortemente influenzato dall'intrinseca mutevolezza della materia» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 155 del 2015).

27. Nel dettaglio, per quel che concerne la Regione, quel«principio generale» trova un ancoraggio positivo nell'art. 50, comma 5, dello Statuto, il quale attribuisce alla legge dello Stato, «in accordo con la Giunta regionale», il compito di definire «un ordinamento finanziario della Regione». Come si dira' meglio nel terzo motivo di ricorso, la sedes materiae dell'ordinamento finanziario della Regione e' costituita dalla legge 26 novembre 1981, n. 690, cui l'art. 1, d. lgs. 22 aprile 1994, n. 320, estende l'operativita' delle garanzie procedimentali racchiuse nell'art. 48-bis, dello Statuto, a presidio dei decreti legislativi di attuazione statutaria.

In effetti, dall'art. 50, comma 5, dello Statuto - cosi' come da analoghe previsioni valevoli per altre Regioni ad autonomia speciale -, la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte ha tratto l'esistenza, «per le disposizioni in materia finanziaria», di «una particolare disciplina, la quale consente che le norme statutarie possano essere modificate attraverso una legge finanziaria ordinaria statale, il cui contenuto sia stato oggetto di accordo tra lo Stato e l'autonomia speciale» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 155 del 2015).

28. Oltre che in sede statutaria, il «principio generale» dell'elaborazione consensuale dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale, viene declinato anche dal menzionato art. 27, legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale a norma dell'art. 119 Cost., la cui finalita' e' proprio quella di implementare il modello concertativo della regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale.

Per parte sua, la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte ha rimarcato che «l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - ancorche' non goda di rango costituzionale - e' disposizione assolutamente coerente con l'ordinamento finanziario» delle Regioni a statuto speciale, poiche' «dispone 'una vera e propria' riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti» speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), cosi' da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialita' finanziaria di tali enti» (sentenza n. 241 del 2012)» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 155 del 2015, enfasi aggiunta).

Del resto, tale «presidio procedurale» e' ulteriormente «irrigidito», potendosi avvalere della copertura discendente anche dal citato art. 9, legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio dell'equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost., per effetto della natura «rinforzata» della medesima.

29. In questa cornice, non e' difficile avvedersi dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, il quale, in contrasto con il fondamentale principio dell'accordo, grava unilateralmente la Regione di un contributo aggiuntivo rispetto a quello gia' dovuto, in virtu' dell'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre 2020, n. 178, in difetto di qualsiasi strumento di coinvolgimento della Regione stessa.

Come messo in risalto dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, «(s)e tale accordo non puo' incidere sull'an del contributo finanziario, che rientra nei poteri di coordinamento spettanti allo Stato (...) sicuramente esso svolge un ruolo essenziale in relazione al quantum ed al quomodo del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2018).

30. Ne', sia detto per puro tuziorismo, si puo' sostenere chetale strumento di coinvolgimento sia approntato dall'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, allorche' statuisce che il decreto del Ministro dell'interno, riguardante il riparto del concorso dei comuni, sia emesso «previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; e cio', per il semplice motivo che la Regione non partecipa a tale organo.

31. La violazione del principio pattizio, perpetrata dall'art.6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, diviene ancora piu' lampante, ove si tenga conto che la disposizione in questa sede impugnata impinge sull'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, quale tratteggiato dall'accordo sottoscritto in data 16 novembre 2018 (doc. n. 2), di cui il successivo accordo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1358, del 25 ottobre 2021 (doc. n. 3), ha prolungato la validita' sino all'anno 2025, e, quindi, per lo stesso periodo di tempo interessato proprio dall'art. 6-ter, comma 4.

E' bensi' vero che, in base all'accordo del 16 novembre 2018, «(e') fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito i predetti contributi posti a carico della regione per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica (...)».

E' altrettanto vero, pero', che tali esigenze non sono esplicitate dall'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, ne', tanto meno, possono essere genericamente desunte per le ragioni che saranno meglio illustrate nel terzo motivo di ricorso - dal riferimento al processo di «definizione delle nuove regole della governance economica europea», inserito nell'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal comma 2 del medesimo art. 6-ter.

III. Illegittimita' costituzionale dell'art 6-ter, comma 4,decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, per violazione degli articoli 2, comma 1, lettera a) e b), 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, degli articoli da 2 a 8, legge 26 novembre 1981, n. 690, e 1, d. lgs. 22 aprile 1994, n. 320, oltre che del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., degli articoli 117, comma 3, 119, commi 1 e 2, Cost., dell'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e degli articoli 1 e 9 legge 24 dicembre 2012, n. 243, ss. mm. ii., in relazione agli articoli 81 e 97 Cost. e all'art. 5, comma 2, lettera c), legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, nonche' all'art. 27, in particolare, commi 1 e 3, lettera a), legge 5 maggio 2009, n. 42.

32. Infine, la Regione contesta la legittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, anche nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di mancato versamento della quota del concorso dei comuni situati nel territorio della Regione, «tale importo e' trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione».

33. Da questo angolo visuale, le ragioni dell'illegittimita'costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, si annidano, anzitutto, nella peculiare disciplina, che contraddistingue l'ordinamento finanziario della Regione.

Come gia' accennato nel secondo motivo di ricorso, tale disciplina si rinviene nella legge 26 novembre 1981, n. 690, la quale ha innovato il quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, fissando la misura della compartecipazione di quest'ultima al gettito dei tributi erariali (cfr., in particolare, gli articoli da 2 a 8).

La legge 26 novembre 1981, n. 690, e' stata adottata in ossequio all'art. 12, dello Statuto, a mente del quale, «(o)ltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sara' dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali»; e all'art. 50, comma 5, dello Statuto medesimo, secondo cui, lo si ripete, la legge dello Stato, «in accordo con la Giunta regionale», stabilisce «un ordinamento finanziario della Regione».

Il regime giuridico della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' assimilato a quello dei decreti legislativi di attuazione statutaria, in virtu' dell'art. 1, d. lgs. 22 aprile 1994, n. 320, il quale cosi' recita: «Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta (...), nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690, e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale».

In particolare, a mente dell'art. 48-bis, comma 2, dello Statuto, «(g)li schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

In sintesi, come spiegato dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010).

34. In questo ordito normativo, l'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, e' costituzionalmente illegittimo, in quanto, per l'ipotesi di mancato versamento, ad opera della Regione, della quota del concorso ascrivibile ai comuni, prefigura un prelievo forzoso da parte dello Stato, suscettibile di influire anche sull'entita' delle compartecipazioni ai tributi erariali, destinate alla Regione stessa proprio ai sensi della legge 26 novembre 1981, n. 690.

In altri termini, l'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, si risolve in una modifica unilaterale dell'ordinamento finanziario della Regione, non consentita dagli articoli 48-bis, dello Statuto, e 1, d. lgs. 22 aprile 1994, n. 320, i quali, per converso, postulano che tale modifica si verifichi in maniera concertata.

Anche per questo aspetto, peraltro, l'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, lede il principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, quale manifestazione del principio di leale collaborazione cristallizzato negli articoli 5 e 120 Cost.

35. In ogni caso, ferma restando la violazione dei vincoli procedimentali prescritti dal combinato disposto degli articoli 48-bis, dello Statuto, e 1, d. lgs. 22 aprile 1994, n. 320, in tema di modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione, deve essere avvertito come l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 novembre 2023, n. 132, possa essere colta, su un piano piu' generale, proprio per la posizione rivestita dai decreti legislativi di attuazione statutaria - cui, come detto, e' assimilata la legge 26 novembre 1981, n. 690 - nel sistema delle fonti. Sul punto, sempre la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte ha osservato che, «(a) tali norme di attuazione, spetta una competenza di "carattere riservato e separato" (sentenze nn. 137 del 1998, 85 del 1990, 160 del 1985, 237 del 1983 e 180 del 1980) e finalizzata a dare vita, in corrispondenza ai contenuti e agli obiettivi degli statuti stessi, a una disciplina che, nell'unita' dell'ordinamento giuridico (sentenze nn. 212 del 1984 e 136 del 1969), concilii, armonizzandoli, tanto l'esercizio dei diritti potenzialmente confliggenti (...), quanto l'organizzazione delle autonomie regionali con quella dei pubblici poteri e delle pubbliche funzioni» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 213 del 1998).

In altre parole, i decreti legislativi di attuazione statutaria sono contrassegnati da una particolare forza e valore, di talche', anche in mancanza di un'espressa clausola di salvaguardia, non possono essere ne' modificati, ne' abrogati, ne' derogati ad opera di norme di legge ordinaria.

Indipendentemente dalle garanzie procedimentali predisposte dagli articoli 48-bis, dello Statuto, e 1, d. lgs. 22 aprile 1994, n. 320, pertanto, e' la qualificazione stessa dei decreti legislativi di attuazione statutaria come fonti a «competenza separata e riservata», a precludere alla legge dello Stato qualsiasi margine di azione nelle materie rimesse, in via esclusiva, ai decreti suddetti.

Nel caso di specie, invece, non e' revocabile in dubbio che l'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, sia idoneo a interferire sull'ordinamento finanziario della Regione, e, in particolare, sulla misura delle compartecipazioni di quest'ultima ai tributi erariali; materia, la quale rientra nella «competenza separata e riservata» della legge 26 novembre 1981, n. 690, in quanto, lo si rammenta, fonte equiparata ai decreti legislativi di attuazione statutaria.

36. Oltretutto, il prelievo forzoso contemplato dall'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 27 settembre 2023, n. 132, non potrebbe nemmeno essere giustificato, chiamando in causa la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, la quale ha ammesso forme di accantonamento del contributo richiesto alle Regioni a statuto speciale, proprio «a valere» sulle compartecipazioni ai tributi erariali.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, «l'accantonamento delle quote di compartecipazione e' il mezzo procedurale attraverso il quale le autonomie speciali assolvono tempestivamente gli obblighi di partecipazione al risanamento delle finanze pubbliche», il quale si regge «sul presupposto che le relative somme appartengano agli enti territoriali, come previsto dai rispettivi statuti speciali: da questo punto di vista, non vi e' alcuna sostituzione dello Stato alle autonomie speciali nella titolarita' del gettito» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2015; negli stessi termini, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2015).

Nondimeno, quella stessa giurisprudenza ha puntualizzato che, «affinche' esso non si tramuti in una definitiva sottrazione e appropriazione di risorse regionali da parte dello stato, occorre che tale modalita' non si protragga senza limite» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2015, enfasi aggiunta; negli stessi termini, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2015).

Nel solco di queste fondamentali coordinate ermeneutiche, dunque, la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte ha reputato legittimi i meccanismi di accantonamento apprestati dalla legge statale, argomentando che:

i) «nell'attuale contesto emergenziale, ove e' particolarmente forte l'esigenza di obbligare le Regioni a contenere la spesa, una simile tecnica non viola i parametri dedotti dalle ricorrenti, giacche' si risolve nell'omessa erogazione, in via transitoria, di somme che queste ultime non avrebbero potuto comunque impiegare per incrementare il livello della spesa» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2015, enfasi aggiunta);

ii) «(l)a disposizione impugnata si configura (...) come misura transitoria, necessaria per assicurare il conseguimento effettivo degli obiettivi di coordinamento finanziario, nell'ambito della particolare contingenza nella quale si inseriva il decreto-legge impugnato, anche in relazione alle indicazioni provenienti dalle istituzioni europee» (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2015, enfasi aggiunta).

Sono di immediata percezione, tuttavia, le differenze strutturali intercorrenti tra l'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 27 settembre 2023, n. 132, e le fattispecie normative scrutinate da codesta Ecc.ma Corte nei precedenti menzionati.

Diversamente da queste ultime, infatti, nell'economia dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 27 settembre 2023, n. 132, le quote di compartecipazione ai tributi erariali non sono «transitoriamente» sottratte all'immediata disponibilita' della Regione, onde assicurare il raggiungimento tempestivo degli obiettivi finanziari nazionali, ma sono oggetto di appropriazione «definitiva» da parte dello Stato, come rimedio per il caso in cui la Regione stessa ometta di corrispondere il contributo per conto dei comuni situati nel suo territorio.

37. D'altra parte, nel caso di specie, non si ravvisa nemmeno quel «contesto emergenziale», parimenti evocato dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte come fattore legittimante l'accantonamento delle compartecipazioni ai tributi erariali.

Infatti, il processo di «definizione delle nuove regole della governance economica europea», cui allude l'art. 1, comma 850, legge 30 dicembre 2020, n. 172, nell'enunciare i presupposti e le finalita' del contributo imposto agli enti territoriali della Repubblica, rimonta a un'esigenza di adeguamento sistemico, apprezzabile a livello normativo, e non fattuale, che, per sua natura, non e' in grado di esibire quei connotati di «attualita'» e «concretezza», sui quali dovrebbe essere calibrata la valutazione circa la sussistenza di un «contesto emergenziale».

Comunque sia, anche opinando diversamente, l'art 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, sarebbe lesivo del principio di uguaglianza/ragionevolezza codificato dall'art. 3 Cost., dal momento che tale presunto «contesto emergenziale» si riverberebbe solo sulla Regione, e non sulle altre a statuto speciale, che, al pari della prima, godono di autonomia organizzativa e finanziaria, anche in tema di enti locali.

P. Q. M.

Per tutto quanto esposto, la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rassegna le seguenti conclusioni.

Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 («Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali»), di modifica dell'art. 1, comma 853, legge 30 dicembre 2020, n. 178, introdotto, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, legge 27 novembre 2023, n. 170, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 28 novembre 2023, n. 278, in quanto applicabile ai comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, e alla Regione medesima, trattandosi di previsione lesiva delle competenze statutariamente e costituzionalmente garantite a quest'ultima, per i motivi e sotto i profili illustrati nel corpo del presente ricorso.

Si allega:

- Procura;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 54, del 24 gennaio

2024;

1) Accordo del 21 novembre 2015;

2) Accordo del 16 novembre 2018;

3) Accordo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1358, del 25 ottobre 2021.

Roma, 29 gennaio 2024

Prof. Avv. Giovanni Guzzetta