Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale n. 55 du 5 août 2022

N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 agosto 2022

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 agosto 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n.40 del 5-10-2022)

Impiego pubblico - Assunzioni a tempo determinato - Norme della Regione autonoma Valle D'Aosta - Prevista assunzione, da parte dell'Azienda Regionale Edilizia Residenziale (ARER), di due unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato, fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana Indizione di procedure selettive con modalita' semplificate di svolgimento delle prove, che assicurano comunque il profilo comparativo per titoli e una prova orale nella quale e' accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali Pubblicazione dei bandi delle predette procedure selettive, entro il 31 dicembre 2022, nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi.

- Legge della Regione autonoma Valle D'Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), art. 3, comma 2.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12.

Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge regionale della Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 2022 recante «Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica», come da delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022.

Sul BUR n. 30 del 7 giugno 2022 della Valle d'Aosta, e' stata pubblicata la legge regionale n. 8 del 30 maggio 2022 recante «Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica».

L'art. 3 comma 2 della citata l.r. viola norme e principi costituzionali direttamente applicabili anche alle autonomie speciali eccedendo comunque dalle competenze attribuite alla Regione Valle d'Aosta dallo statuto speciale di autonomia approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948.

L'art. 3 comma 2 recita:

«Al fine di assicurare il reclutamento del personale necessario per il funzionamento della struttura di progetto di cui al comma 1 in tempi compatibili con l'avvio degli interventi di cui all'art. 1, limitatamente all'anno 2022, e' autorizzata l'assunzione, da parte dell'ARER, di due unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato, per un periodo massimo di trentasei mesi, in via straordinaria e urgente, anche in deroga alla disciplina prevista dal Reg. reg. 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalita' e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del Reg. reg. 11 dicembre 1996, n. 6), fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi dell'art. 16 del medesimo regolamento regionale. L'assunzione avviene mediante indizione di apposite procedure selettive con modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella quale e' accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali. I bandi delle predette procedure selettive sono pubblicati, entro il 31 dicembre 2022, nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi».

Il Presidente del Consiglio ritiene che la suddetta disposizione sia in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera l), 97 e 3 Cost. e, pertanto, viene impugnata ai sensi dell'art. 127 Cost. per i seguenti

M o t i v i

Illegittimita' dell'art. 3, comma 2, della l.r. Valle d'Aosta n. 8/2022 per contrasto con gli articoli 117, secondo comma lettera l), 97 e 3 Cost. e, quali norme interposte, con gli articoli 35, comma 3, lettera a) e 35-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' con l'art. 2, comma 1, lettera a) dello statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948.

L'art. 3, comma 2, della l.r. impugnata stabilisce che, per il funzionamento della struttura di progetto, in via straordinaria e urgente, e' autorizzata l'assunzione, da parte dell'Azienda regionale edilizia residenziale - ARER (1) , di due unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato, con procedura selettiva per titoli ed una prova orale.

La norma prevede che i bandi delle predette procedure selettive siano pubblicati, entro il 31 dicembre 2022, nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi.

Tale disposizione si discosta da quanto previsto dall'art. 35-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001, recentemente introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, a norma del quale i concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 165/2001 devono prevedere l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera (2) .

E' del pari illegittimo l'ultimo periodo del comma 2, del citato art. 3, relativo alla pubblicazione dei bandi delle procedure selettive nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER, in quanto tali forme di pubblicazione non garantiscono un'adeguata pubblicita' e capacita' di diffusione dell'informazione.

Infatti, non prevedendo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale quantomeno di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande, la disposizione e' in contrasto con la disciplina dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») (3) , il quale prevede che:

«1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 puo' essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande».

Anche ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001:

«Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento,...»

Adeguata pubblicita' della selezione che, invece, nel caso di specie, non appare sufficientemente assicurata mediante la pubblicazione dei bandi nel solo Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER, dal momento che non tutti i potenziali candidati potrebbero venirne a conoscenza (4) .

Si richiama al riguardo quanto precisato dalla Corte nella sentenza n. 190/2022:

«La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Cio' comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004).

Questa Corte ha inoltre ribadito, anche recentemente, che "la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)" (sentenza n. 25 del 2021).

La giurisprudenza costituzionale e', altresi', costante nell'affermare che i principi desumibili dal decreto legislativo n. 165 del 2001 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. I principi desumibili da tali norme si impongono, proprio in ragione della loro rilevanza economico-sociale, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano (in tal senso, sentenze n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018).

Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, e' stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale ..." (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)».

Ne risulta che la competenza regionale incontra, secondo quanto previsto dallo stesso statuto della Valle d'Aosta, limiti analoghi a quelli derivanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (cfr. la sentenza n. 172/2018) e, conseguentemente, quelli specificati dalle citate norme interposte.

Tra l'altro, l'esigenza che le Regioni rispettino la ordinaria disciplina dettata anche per le procedure selettive pubbliche e' gia' stata affermata dalla Corte:

«Nella giurisprudenza costituzionale e' stata piu' volte sancita l'indefettibilita' del concorso pubblico come canale di accesso pressoche' esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, "in linea con il principio di uguaglianza e i canoni di imparzialita' e di buon andamento [...] ex articoli 3 e 97 Cost." (ex plurimis, sentenza n. 28 del 2013). Gia' in passato questa Corte ha ritenuto ingiustificato il mancato ricorso a detta forma, generale e ordinaria, di reclutamento del personale della pubblica amministrazione» (sentenza n. 227/2013, par. 4).

Per quanto esposto, le disposizioni dell'art. 3, comma 2 violano i principi relativi alla parita' di accesso alle procedure selettive e alla garanzia di un adeguato livello di competenze, contrastando con le disposizioni nazionali richiamate, in violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera l), 97 e 3 Cost.

Sebbene, dunque, la Regione autonoma Valle d'Aosta abbia competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale (art. 2, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (5) , tuttavia nell'esercizio delle sue competenze e' tenuta - ai sensi dell'art. 2 dello statuto - al rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 165/2001 che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

In ragione di quanto sopra esposto si ritiene, dunque che sussistano i presupposti per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 3, comma 2, della l.r. Valle d'Aosta n. 8 del 2022 per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera l), il quale riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonche' per contrasto con gli articoli 97 (principio del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione) e 3 (principi di uguaglianza e di parita' di accesso alle procedure pubbliche selettive) Cost., anche per violazione degli articoli 35 comma 3 e 35-quater comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001, quali norme interposte.

(1) L'ARER della Valle d'Aosta e' costituito quale ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di autonoma personalita' giuridica. L'azienda e' stata istituita, per trasformazione dello IACP (Istituto autonomo per le case popolari), con legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 con il compito di svolgere funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale e degli enti locali.

(2) L'art. 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O., recante Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale, dispone che «1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'art. 3, prevedono: a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'art. 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondita' della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2».

(3) Il decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e' stato emanato in attuazione dell'art. 41 del decreto legislativo n. 29/1993, decreto poi trasfuso nel successivo decreto legislativo n. 165/2001, il quale, all'art. 1 comma 3, espressamente dispone che «3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

(4) Per il futuro, peraltro, l'art. 35-ter del decreto legislativo n. 165/2001 dispone al comma 2-bis che «A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale», con cio' implicitamente affermando che fino ad allora la Gazzetta Ufficiale si pone quale mezzo idoneo di adeguata pubblicita' della procedura selettiva.

(5) L'art. 2 primo comma lettera a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede che «2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale».

P. Q. M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 3, comma 2, della legge regionale della Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 2022 per i motivi e nei limiti illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositera' l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022. Roma, 5 agosto 2022

Il vice avvocato generale dello Stato: De Bellis

L'Avvocato dello Stato: Urbani Neri