Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale n. 1 du 10 janvier 2022

N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 gennaio 2022

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 gennaio 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n.4 del 26-1-2022 )

Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della

Regione autonoma Valle d'Aosta - Direttore generale dell'azienda

USL - Procedimento di nomina.

Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Vacanza dell'ufficio di direttore generale dell'azienda USL - Possibilita' per la Giunta regionale di procedere al commissariamento dell'azienda.

Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario - Composizione della commissione regionale - Previsione della partecipazione di un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica - Requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore sanitario.

Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disposizioni transitorie - Vacanza dell'ufficio di direttore generale senza che, alla data di entrata in vigore degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 della legge regionale n. 31 del 2021, stabilita nel 1° gennaio 2022, sia stata avviata la procedura di nomina - Avvio della procedura di nomina, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 31 del 2021, entro trenta giorni dalla medesima data.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 9 novembre 2021, n. 31 ("Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale"), artt. 1, 2, 5 e 9.

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato per legge, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Contro la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Aosta, alla Piazza Deffeyes, n. 1, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 5 e 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 9 novembre 2021, n. 31, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 56 del 12 novembre 2021 - edizione straordinaria, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 dicembre 2021.

Premesse di fatto

1. In data 12 novembre 2021, sull'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, e' stata pubblicata la legge regionale 9 novembre 2021, n. 31, intitolata «Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione, e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale».

2. Alcune disposizioni di tale legge sono costituzionalmente illegittime.

Segnatamente, gli articoli 1, 2, 5 e 9 eccedono dalle competenze legislative attribuite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dall'art. 3, comma 1, lettera l), dello Statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e violano principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di «tutela della salute», ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

3. Pertanto, tali disposizioni vengono impugnate con il presentericorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

Motivi di diritto

I) L'art. 1 della legge regionale Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 9 novembre 2021, n. 31.

4. L'art. 1 della legge oggetto di censura, intitolato «Sostituzione dell'art. 13», dispone che: «1. L'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e' sostituito dal seguente.

«Art. 13 (Nomina del direttore generale). - 1. Il direttore generale dell'azienda USL e' nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione motivata della giunta regionale, nell'ambito di un elenco di candidati costituito da coloro che, iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali istituito presso il Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale della Regione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalita' e i criteri della valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, alla cui effettuazione provvede un'apposita commissione regionale costituita da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due membri esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali [ ... ]

4. Nell'elenco dei candidati idonei predisposto dalla commissione di cui al comma 2 non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale presso l'Azienda USL per due volte consecutive. Il medesimo elenco di candidati idonei, entro trentasei mesi dalla sua definizione, puo' essere utilizzato piu' di una volta per il conferimento dell'incarico di direttore generale, purche' il candidato prescelto risulti ancora inserito nell'elenco nazionale all'atto della nomina"» (enfasi aggiunte).

5. Le disposizioni sopra trascritte si pongono in contrasto conla disciplina posta dal legislatore statale in materia di nomina dei dirigenti apicali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e, segnatamente, con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, adottato in attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

6. In particolare, la legge n. 124 del 2015, intitolata «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», all'art. 11, rubricato «Dirigenza sanitaria», stabilisce che: «1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, uno o piu' decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]

p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi sociosanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modicazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalita' del citato art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita' di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialita'; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialita'; definizione delle modalita' per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie» (enfasi aggiunte).

7. In attuazione dei principi e criteri direttivi sopratrascritti, il Governo ha adottato il citato decreto-legislativo n. 171 del 2016, il cui art. 2, rubricato «Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale», cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legislativo 26 luglio 2017, n. 126, dispone che: «1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'art. I. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio e' effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalita' e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale

2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale e' motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonche' ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente art.. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata con ferma, puo' essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purche' i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'art. I. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario e' scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale» (enfasi aggiunte).

8. Dalle disposizioni statali appena trascritte, si evincono -per quanto d'interesse in questa sede - i seguenti principi in materia di nomina dei direttori generali:

a) la formazione, all'esito di una specifica procedura selettiva, di «una rosa di candidati», tra cui scegliere quello maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico;

b) la necessita', alla scadenza dell'incarico ovvero nelle ipotesi di decadenza e/o mancata conferma del medesimo, di procedere alla nuova nomina previo espletamento della specifica procedura selettiva di cui alla precedente lettera a);

c) l'eccezionalita' dell'ipotesi in cui alla nuova nomina -in caso di decadenza e lo mancata conferma dell'incarico - si possa procedere mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti in una «rosa di candidati» relativa ad una selezione precedente, che si sia svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purche' i suddetti candidati risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del decreto-legislativo n. 171 del 2016.

9. Ebbene, dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 13della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, cosi' come sostituiti dall'art. oggetto di censura, si evince chiaramente come la Regione autonoma Valle d'Aosta abbia disatteso i suddetti principi: le disposizioni de quibus, infatti, dispongono che alla nomina del direttore generale si possa procedere attingendo - per «piu' di una volta» - ad una precedente «rosa di candidati», anche nei casi di fisiologica scadenza dell'incarico da conferire.

In altri termini, mentre la normativa statale prevede la formazione di un elenco ristretto - una «rosa» - di candidati per ogni selezione, la disposizione regionale contempla al contrario la formazione di un elenco unico destinato ad essere utilizzato per tutte le selezioni che si svolgeranno nell'arco del triennio di validita', elenco che, proprio in ragione di tale estesa efficacia temporale, non potra' certamente essere ristretto ad una semplice «rosa di candidati».

10. Tali disposizioni si pongono - in questo modo - in evidente contrasto con la ratio dei richiamati principi posti dalla legislazione statale, che e' quella di promuovere il merito mediante l'espletamento di una specifica procedura selettiva, che conduca all'individuazione di una «rosa di candidati» per ciascun incarico da conferire, tenendo conto degli obiettivi specifici da assegnare al candidato prescelto.

11. Le disposizioni censurate, invece, consentono l'utilizzo, per trentasei mesi, del medesimo elenco di candidati, trasformando cosi' in «regola generale» quella che, per il legislatore statale, costituisce una disciplina «eccezionale» motivata - in caso di decadenza e/o mancata conferma dell'incarico - dall'urgenza di provvedere alla nuova nomina al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa.

12. In altri termini, la Regione Valle d'Aosta ha esteso tale previsione anche ai casi di fisiologica scadenza dell'incarico dirigenziale; e quindi, in presenza di un evento che, essendo ampiamente prevedibile, non puo' certamente giustificare l'applicazione della richiamata disciplina eccezionale.

Ed invero, in tale ipotesi - essendo il dies ad quem stabilito a priori -, gli organi regionali hanno tutto il tempo necessario per predisporre una nuova «rosa di candidati», che tenga conto sia dei soggetti che sono stati nel frattempo inseriti nell'elenco nazionale degli idonei di cui all'art. 1 del decreto-legislativo n. 171/2016 sia degli specifici obiettivi da assegnare al candidato prescelto.

13. Peraltro, la deroga introdotta dalla resistente alle disposizioni di principio stabilite dal legislatore statale non trova alcun fondamento normativo nello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta e, segnatamente, nell'art. 3, comma 1, che tra le materie di competenza legislativa regionale integrativa ed attuativa delle leggi della Repubblica - annovera alla lettera l) anche la «igiene sanita'» e l'«assistenza ospedaliera», oltre all'assistenza profilattica.

14. Difatti, la costante giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte

(sentenza n. 126 del 2017) ha affermato, proprio con riferimento alle autonomie speciali, che, in ambito sanitario, non vengono in rilievo le norme dello Statuto speciale, bensi' l'art. 117 della Costituzione, in quanto la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute», assegnata alle Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dopo la riforma costituzionale del 2001 e' «assai piu' ampia» di quella prevista dagli Statuti speciali in materia, tra l'altro, di «assistenza ospedaliera», oltre che di igiene e sanita' (sentenze n. 162 del 2007, n. 134 del 2006 e n. 270 del 2005).

15. Ed invero, la formula utilizzata dall'art. 117, comma 3,della Costituzione esprime «l'intento di una piu' netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 282 del 2002).

16. Ne consegue che, trattandosi di competenza legislativa piu' ampia rispetto a quella integrativo-attuativa prevista dagli Statuti speciali, non puo' che trovare applicazione la clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

17. Pertanto, anche per la Regione autonoma Valle d'Aosta, il regime della competenza legislativa nella materia de qua e' quello fissato dall'art. 117, comma 3, della Costituzione, in tema di

«tutela della salute».

18. Lo Statuto speciale, quindi, non attribuisce alla resistente prerogative ulteriori rispetto a quelle desumibili dal menzionato art. 117, comma 3, della Costituzione che - nelle materie di competenza concorrente, tra cui e' ricompresa anche la «tutela della salute» - riserva alla legislazione di «cornice» dello Stato la determinazione dei principi fondamentali, che le Regioni sono tenute ad osservare nell'esercizio della propria potesta' legislativa di «dettaglio».

19. Cio' premesso, occorre quindi verificare se le menzionate disposizioni previste dal decreto-legislativo n. 171 del 2016 costituiscano principi fondamentali in materia di «tutela della salute» e, quindi, se esse possano essere qualificate come «norme interposte» tra le censurate disposizioni regionali e l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

20. Ebbene, nella sentenza n. 209 del 2021, codesta Ecc.ma Corte ha gia' esaminato tale profilo, precisando come le richiamate disposizioni statali «intervengono sull'assetto degli enti del Servizio sanitario nazionale, la cui disciplina e' gia' stata ricondotta [...] alla competenza concorrente sulla «tutela della salute» (sentenze n. 192 del 2017, n. 54 del 2015, n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005). Con particolare riferimento alla disciplina degli incarichi di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale, pertanto, spetta allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, alfine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l'ambito della discrezionalita' politica nella scelta degli stessi, a tutela dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l'incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti (si vedano le sentenze n. 87 del 2019, n. 159 del 2018, n. 190 del 2017, n. 124 del 2015, n. 295 del 2009, n. 449 del 2006 e n. 422 del 2005). A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale (sentenza n. 159 del 2018), posto che in tale ambito le competenze statutarie sono meno ampie rispetto a quelle individuate dal testo costituzionale» (enfasi aggiunte).

21. Inoltre, codesta Ecc.ma Corte ha anche chiarito che le disposizioni in esame neppure potrebbero essere ritenute inidonee a porsi quali principi fondamentali della materia in virtu' della sentenza n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge delega n. 124 del 2015, per violazione del principio di leale collaborazione.

22. Infatti, il decreto-legislativo n. 171 del 2016 in materia di dirigenza sanitaria, al pari degli altri decreti legislativi gia' emanati al momento di quella decisione, «non e' stato travolto dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale» (sentenza n. 159 del 2018, enfasi aggiunte), in quanto «Le illegittimita' costituzionali [...] sono state circoscritte alle disposizioni di delegazione oggetto del ricorso, senza estensione alle relative disposizioni attuative, la cui eventuale illegittimita' costituzionale e' subordinata all'accertamento dell'effettiva lesione delle competenze regionali» (sentenza n. 209 del 2021, enfasi aggiunte): circostanza che - nella specie - deve certamente essere esclusa, dato che, in applicazione della citata sentenza n. 251 del 2016, e' stato adottato il decreto-legislativo 26 luglio 2017, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124», in cui si e' prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul testo originario del decreto legislativo n. 171 del 2016 e sulle modifiche apportate nel decreto correttivo.

23. Ne consegue, quindi, che le disposizioni regionali oggetto di censura - nel porsi in contrasto con i principi fondamentali previsti dal richiamato decreto legislativo n. 171/2016 - eccedono dalle competenze legislative della Regione autonoma Valle d'Aosta previste dall'art. 3, comma 1, lettera l), dello Statuto speciale e violano, per il tramite di tali norme interposte, l'art. 117, comma 3, della

Costituzione.

II) L'art. 2 della l.r. Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 9 novembre 2021,n. 31.

24. L'art. 2, comma 2, della legge oggetto di censura dispone che

«Il comma 3 dell'art. 16 della l. r. 5/2000 e' sostituito dal seguente:

"Nei casi di vacanza dell'ufficio, in alternativa all'attribuzione di funzioni al direttore piu' anziano, fino alla nomina del nuovo direttore generale, la Giunta regionale puo' procedere al commissariamento dell'Azienda USL mediante nomina di un commissario, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco dei candidati idonei di cui all'art. 16, comma 1. Tale commissariamento non puo' eccedere il periodo di sei mesi e puo' essere prorogato di ulteriori sei mesi, per una sola volta, in caso di gravi e giustificati motivi. Nel caso in cui il nuovo direttore generale non sia stato nominato entro il termine del suddetto periodo, o dell'eventuale proroga, vi provvede il Presidente della Regione, con le modalita' di cui all'art. 13"» (enfasi aggiunte).

25. La norma appena trascritta si pone anch'essa in contrasto con le disposizioni di principio adottate in materia dal legislatore statale.

26. Difatti, l'art. 3, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che «In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione».

Inoltre, l'art. 3-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone che «la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'art. 2, comma 2-octies».

A sua volta, il richiamato art. 2, comma 2-octies, precisa che «salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2- quinquies, il Ministro della sanita', sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto».

Infine, l'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legislativo n. 171 del 2016, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legislativo 26 luglio 2017, n. 126, stabilisce che «in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario e' scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale».

27. Ebbene, come s'e' visto, codesta Ecc.ma Corte ha precisato che la disciplina della dirigenza degli enti del Servizio sanitario nazionale rientra nella materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione (sentenza n. 159 del 2018). Pertanto, nella materia de qua, la legislazione regionale di «dettaglio» non puo' porsi in contrasto con i principi fondamentali previsti dalla legislazione «cornice» di matrice statale.

28. Nel precedente capo del presente atto si e' gia' chiarito cheai principi fondamentali posti dalla suddetta legislazione statale di «cornice» sono certamente riconducibili le norme che disciplinano la nomina del direttore generale. Tuttavia, si ritiene che, nell'ambito di siffatti principi fondamentali, debba rientrare anche quello desumibile dalle disposizioni statali sopra menzionate - che condiziona il commissariamento degli enti del Servizio sanitario alla sussistenza di situazioni eccezionali, che - in quanto tali - non consentano il ricorso alle procedure ordinarie di nomina del direttore generale.

29. Le Regioni, quindi, se da un lato possono disciplinarel'istituto del commissariamento degli enti del Servizio sanitario; dall'altro, non possono certamente disattendere il suddetto principio fondamentale desumibile dalle disposizioni statali sopra trascritte e svincolare il menzionato commissariamento dalla sussistenza di specifiche circostanze eccezionali, che impediscano la nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario.

30. Del resto, nella sentenza n. 87 del 2019, codesta Ecc.ma Corte ha espressamente affermato che «Per quanto concerne la vacanza dell'ufficio di direttore generale, il decreto legislativo n. 502 del 1992, gia' nella sua formulazione originaria, stabiliva che alla stessa dovesse porsi rimedio nel termine perentorio di sessanta giorni (disciplina ora contenuta nell'art. 3-bis, comma 2). Nelle more le relative funzioni potevano (e possono) essere affidate al direttore amministrativo o al direttore sanitario, su delega del direttore generale stesso o, in mancanza di delega, al direttore piu' anziano d'eta'. Nei casi non di vacanza, ma d'impedimento o di assenza del direttore generale, queste forme di supplenza possono arrivare sino a sei mesi, dopodiche' occorre provvedere alla sostituzione, nel termine perentorio di sessanta giorni (art. 3, comma, 6). E' previsto, inoltre, un potere sostitutivo dello Stato, ora disciplinato, in virtu' del richiamo di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, dal successivo art. 2, comma 2-octies, spettante, previa diffida alla Regione interessata, al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e sentite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e la Conferenza Stato-Regioni. L'intervento sostitutivo, che puo' comportare la nomina di un commissario ad acta, non preclude l'esercizio delle funzioni regionali sostituite, restando efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto [...] La figura del commissario straordinario delle aziende e degli enti del SSR, oggetto d'esame nel presente giudizio, non trovava invece una specifica disciplina nel decreto legislativo n. 502 del 1992. Nondimeno, quasi tutte le Regioni [...] hanno previsto con legge la possibilita' di nominare commissari straordinari, dotati dei medesimi requisiti per l'incarico di direttore generale, nei casi di vacanza dell'ufficio di direttore generale, per un periodo limitato (non superiore a dodici mesi). Il presupposto della nomina, pur con talune differenze tra le Regioni, non e' dato dalla mera vacanza dell'ufficio, ma dall'impossibilita' di provvedere alla sostituzione nel termine di sessanta giorni [ ... ]

Che tale istituto possa in linea di principio essere previsto dalle Regioni e' conseguenza del fatto che ci si trova pur sempre in una materia di competenza concorrente, tenuto altresi' conto che, come questa Corte ha gia' sottolineato, le stesse disposizioni in materia di sostituzione previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992 possono consentire, a determinate condizioni, scelte diverse dei legislatori regionali (sentenza n. 355 del 1993). Puntualizzazione che non potrebbe certo ritenersi venuta meno in seguito alla riforma costituzionale del 2001, che ha ampliato le competenze regionali in materia sanitaria [...]

Dunque, se in linea di principio il commissariamento degli enti del SSR da parte della Regione puo' ritenersi ammissibile, cio' che maggiormente rileva sono i presupposti dello stesso. Questi ultimi, infatti, non possono rinvenirsi nella mera vacanza dell'ufficio, poiche' in tal modo sarebbe effettivamente violata la previsione di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con elusione del termine perentorio di sessanta giorni per la copertura della stessa vacanza. Deve trattarsi, in altri termini, di una comprovata e giustificata impossibilita' di procedere a tale copertura secondo il procedimento ordinario. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la vacanza dell'incarico avvenga nella fase di avvicendamento tra una legislatura e un'altra; a quello di dimissioni dell'intera dirigenza sanitaria; al caso di dimissioni del direttore generale per ragioni che rendano inopportuna la stessa supplenza da parte del direttore sanitario o amministrativo; agli interventi di razionalizzazione mediante accorpamento delle aziende sanitarie»

(enfasi aggiunte).

31. Ricostruito cosi' il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, risulta evidente come il legislatore valdostano abbia ecceduto, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di «tutela della salute», dai limiti derivanti dalla normativa di principio sopra richiamata, introducendo una disciplina in contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale.

32. L'art. 2 oggetto d'impugnazione, infatti, prevede una fattispecie di commissariamento della struttura sanitaria che e' riconducibile all'ipotesi, «fisiologica» ed «ordinaria», di vacanza dell'ufficio di direttore generale, ossia alla scadenza naturale dell'incarico, senza condizionare siffatta eventualita' alla sussistenza di comprovati e giustificati motivi, che rendano effettivamente impossibile provvedere alla nuova nomina mediante il procedimento ordinario.

33. Anzi, la censurata normativa regionale prevede espressamenteil commissariamento dell'ente «in alternativa all'attribuzione di funzioni al direttore piu' anziano» - che e' una delle ipotesi previste in via ordinaria, anche se subordinatamente all'assenza di delega, dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 - e non condiziona tale possibilita' alla sussistenza di «gravi e giustificati motivi», che vengono richiesti soltanto nel caso in cui si proceda alla «proroga» del commissariamento per ulteriori sei mesi rispetto a quelli iniziali.

34. La disciplina appena sintetizzata non trova alcun fondamento negli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta e - per le ragioni sopra esaminate - si pone in evidente contrasto con il principio fondamentale di matrice statale che condiziona il commissariamento della struttura sanitaria alla ricorrenza di ipotesi eccezionali; quindi, violando la norma «interposta» che tale principio pone, la disposizione de qua si pone altresi' in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute».

III) L'art. 5 della l.r. Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 9 novembre 2021, n. 31.

35. L'art. 5 della legge oggetto di censura, intitolato «Inserimento dell'art. 23 bis», dispone che «1. Dopo l'art. 23 della l. r. 5/2000, come modificato dall'art. 4, e' inserito il seguente: «Art. 23-bis (Conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario). - 1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati, motivatamente, dal direttore generale, attingendo dagli appositi elenchi regionali di idonei, costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio effettuata da una commissione regionale composta da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie e aggiornati con cadenza almeno biennale. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti nell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 171/2016, tenuto conto dei requisiti minimi di accesso di cui ai commi 3 e 4 e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico [ ...

]

3. Costituiscono requisiti minimi per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo: [ ...

]

c) avere svolto per almeno cinque anni attivita' di direzione tecnica o amministrativa presso strutture o enti sanitari pubblici o privati di medie o grandi dimensioni, oppure dieci anni presso strutture o enti pubblici anche in ambito non sanitario di medie o grandi dimensioni, purche' l'esperienza maturata abbia comportato l'assunzione di responsabilita' dirigenziale, a seguito di formale conferimento, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie [ ... ]

4. Costituiscono requisiti minimi per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore sanitario: [ ... ]

c) avere svolto per almeno cinque anni, nei sette anni precedenti, attivita' di direzione tecnico-sanitaria presso enti o strutture pubblici o privati di media o grande dimensione, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie"» (enfasi aggiunte).

36. Le disposizioni regionali sopra trascritte violano i principifondamentali stabiliti in materia di «tutela della salute» dal legislatore statale.

37. In particolare, il comma 1 dell'art. 23-bis della leggeregionale 25 gennaio 2000, n. 5, cosi' come sostituito dall'art. impugnato, si pone in contrasto con le seguenti disposizioni del decreto-legislativo n. 171/2016, che disciplinano la composizione della commissione per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

Difatti, l'art. 3 del decreto-legislativo n. 171 del 2016 prevede che «1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'art. 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalita' e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'art. 3, comma 7, e dall'art. 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale e' aggiornato con cadenza biennale»

(enfasi aggiunte).

La norma regionale censurata, quindi, nel disciplinare la composizione della commissione di valutazione, si discosta dalla normativa statale sopramenzionata, laddove - in antitesi con quanto da essa disposto - prevede che faccia parte della suddetta commissione anche un dirigente apicale della Regione oppure di altra pubblica amministrazione: infatti, al fine di garantire la selezione dei soggetti piu' meritevoli in condizioni di piena autonomia e indipendenza, il legislatore statale ha posto il principio, secondo cui della menzionata commissione debbano far parte esclusivamente «esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti», figure quindi diverse da quelle contemplate dalla disposizione regionale qui censurata.

38. Il comma 4 del gia' menzionato art. 23 bis, cosi' come sostituito dalla disposizione censurata, si pone - invece - in contrasto con la disciplina statale dei requisiti per la nomina del direttore sanitario, previsti dagli articoli 3, comma 7, e 3-bis, comma 9, del decreto-legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, il citato art. 3, comma 7, prevede che «il direttore sanitario e' un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione» (enfasi aggiunte).

39. Appare evidente quindi come le disposizioni regionali censurate introducano - per la nomina del direttore sanitario requisiti ulteriori e diversi - come quello riferito al periodo entro il quale deve essere stata maturata l'esperienza dirigenziale: «nei sette anni precedenti» - rispetto a quelli stabiliti dalle disposizioni statali sopratrascritte, le quali, tra l'altro, non contemplano neppure la possibilita', per la giunta regionale, di prevedere, contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico di selezione, requisiti ulteriori di competenza o di carriera.

40. Ebbene, codesta Ecc.ma Corte ha precisato come le disposizioni che intervengono sull'assetto degli enti del Servizio sanitario nazionale siano riconducibili alla competenza concorrente della «tutela della salute» (sentenza n. 209 del 2021).

41. Nel capo I del presente atto, si e' gia' osservato che a siffatta materia di competenza concorrente sono senz'altro riconducibili le norme che disciplinano i requisiti e la procedura di nomina dei direttori generali, dato che tali norme incidono sul menzionato assetto degli enti del Servizio sanitario. Tuttavia, sull'assetto di tali enti non incidono soltanto i requisiti e la procedura di nomina del direttore generale, ma - evidentemente anche i requisiti e la procedura di nomina delle altre figure dirigenziali che operano all'interno delle strutture sanitarie, quali sono - appunto - il direttore amministrativo e il direttore sanitario.

42. Ne consegue che - anche con riferimento alla disciplina di siffatti incarichi dirigenziali - non puo' che spettare allo Stato il compito di individuare i principi fondamentali della materia al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti, a tutela dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' in considerazione dell'incidenza che la disciplina di questi incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti.

43. Ebbene, sotto il profilo in esame, non vi e' dubbio che le norme statali che disciplinano la composizione delle commissioni di valutazione e quelle che recano i requisiti di professionalita' per la nomina a direttore sanitario costituiscano disposizioni di principio, in quanto volte proprio al raggiungimento di siffatti obiettivi in termini di competenza e qualificazione dei dirigenti delle strutture sanitarie.

44. A tali principi, quindi, deve attenersi anche l'odierna intimata, dato che dalla disamina dello Statuto speciale non si evincono norme che attribuiscano - nella materia de qua - alla Regione valdostana competenze legislative piu' ampie di quelle desumibili dall'attuale testo dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

45. Pertanto, siccome le disposizioni censurate incidono sulla composizione delle commissioni di valutazione e sui requisiti per la nomina della menzionata figura dirigenziale, si ritiene che esse contrastino con le suddette disposizioni di principio poste dal legislatore statale e - per il tramite di esse - con il menzionato art. 117, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute».

IV) L'art. 9 della l.r. Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 9 novembre 2021, n. 31.

46. L'art. 9 della legge oggetto di censura, rubricato «Disposizioni transitorie», prevede - al comma 4 - che «In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, senza che alla data di cui all'art. 11, comma 2, sia stata formalmente avviata la procedura di nomina ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 5/2000, la procedura di cui all'art. 1 e' avviata entro trenta giorni dalla medesima data» (enfasi aggiunte).

47. Quindi, in caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, la norma censurata (implicitamente) distingue due ipotesi:

a) la prima riguarda i casi in cui - alla data di entrata in vigore degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 della legge oggetto d'impugnazione, prevista dall'art. 11, comma 2 (i.e. il 1° gennaio 2022) - non sia stata ancora avviata la procedura di nomina del direttore generale;

b) la seconda, invece, riguarda i casi in cui - a quella medesima data (i.e. il 1° gennaio 2022 - la suddetta procedura di nomina sia stata gia' avviata.

48. Ebbene, nell'ipotesi sub a), il legislatore regionale ha previsto che si applichi la procedura descritta dall'art. 1 della legge in esame, adottato in attuazione del menzionato-decreto legislativo n. 171/2016, che - all'art. 2 - condiziona la nomina del direttore generale alla previa formazione, mediante procedura selettiva, di una «rosa di candidati», i cui nominativi siano iscritti nell'elenco nazionale dei direttori generali istituito presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1.

49. Al contrario, nell'ipotesi sub b), la norma censurata (implicitamente) consente che alla nomina del direttore generale si proceda sulla base del testo previgente dall'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5.

Tale articolo dispone testualmente che «1. Il direttore generale dell'azienda USL e' nominato, secondo modalita' definite dalla Giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali, con rapporto di lavoro di natura privatistica e fiduciaria, senza necessita' di valutazioni comparative, ai sensi delle vigenti disposiioni statali e di quelle regionali in materia di bilinguismo, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa» (enfasi aggiunte).

50. La violazione della normativa di principio recata dagliarticoli 1 e 2 del decreto-legislativo n. 171/2016 appare evidente, dato che la disposizione sopra trascritta non prevede la valutazione comparativa dei candidati e l'iscrizione di questi nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della salute.

51. Nella gia' menzionata sentenza n. 209 del 2021, codestaEcc.ma Corte ha chiarito che, con riferimento alla disciplina degli incarichi di direttore generale, «spetta allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, alfine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l'ambito della discrezionalita' politica nella scelta degli stessi, a tutela dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l'incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti» (enfasi aggiunte). Inoltre, «A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale (sentenza n. 159 del 2018), posto che in tale ambito le competenze statutarie sono meno ampie rispetto a quelle individuate dal testo costituzionale» (enfasi aggiunte). Nella medesima sentenza, si e' chiarito che il legislatore statale ha esercitato la propria competenza in materia mediante l'adozione del decreto-legislativo n. 171/2016, che «ha profondamento riformato la procedura di selezione dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario, prevedendo un elenco nazionale degli idonei, istituito presso il Ministero della salute e aggiornato ogni due anni - da ultimo il 4 ottobre 2021- sulla base di una valutazione operata da una commissione nazionale, previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione per titoli (art. 1).

Alle Regioni spetta poi effettuare un'ulteriore selezione, sempre previo apposito avviso, a cui possono partecipare unicamente gli iscritti nell'elenco nazionale, con una nuova valutazione dei titoli e un colloquio, in esito al quale viene proposta una rosa di candidati, nel cui ambito il Presidente della Regione provvede a scegliere il direttore generale, motivando le ragioni della nomina

(art. 2)» (enfasi aggiunte).

L'idoneita' delle menzionate disposizioni di principio a porsi quali norme «interposte» in materia di «tutela della salute», ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, non e' pregiudicata - infine - dalla «sentenza n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge delega n. 124 del 2015, per mancato rispetto del principio di leale collaborazione». Infatti, «il decreto legislativo n. 171 del 2016 in materia di dirigenza sanitaria, al pari degli altri decreti legislativi gia' emanati al momento della decisione di questa Corte, non e' stato travolto dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale», dato che «Le illegittimita' costituzionali [ ... ] sono state circoscritte alle disposizioni di delegazione oggetto del ricorso, senza estensione alle relative disposizioni attuative» (enfasi aggiunte). Peraltro, «sul punto e' stato adottato, in applicazione proprio della citata sentenza n. 251 del 2016, il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126 [...] ove si e' prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul testo originario del decreto legislativo e sulle modifiche apportate in sede di decreto correttivo» (enfasi aggiunte).

52. Dunque, le disposizioni transitorie adottate dalla Regione autonoma Val d'Aosta - ponendosi in contrasto con i menzionati principi fondamentali previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legislativo n. 171/2016 -violano l'art. 117, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute».

P. Q. M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, gli articoli 1, 2, 5 e 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 9 novembre 2021, n. 31, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 56 del 12 novembre 2021 - edizione straordinaria, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 dicembre 2021.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 23 dicembre 2021, della determinazione di impugnare la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 9 novembre 2021, n. 31, secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 56 del 12 novembre 2021 - Edizione straordinaria. Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 8 gennaio 2022

Avvocato dello Stato: Feola - Avvocato generale aggiunto: Mariani