Ricorso dello Stato per legittimitŕ costituzionale n. 40 du 16 avril 2020

N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 aprile 2020

(GU n.19 del 6-5-2020 )

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 aprile 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di rifiuti - Modificazioni della legge regionale n. 31 del 2007 - Gestione dei rifiuti nel territorio regionale - Divieto di completare i lavori relativi alle attivita' finalizzate alla gestione dei rifiuti speciali di provenienza extra-regionale e contestuale revoca delle autorizzazioni gia' concesse Possibilita' del conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti Possibilita' per la Giunta regionale di individuare le tipologie di rifiuti derivanti da processi industriali il cui conferimento e' vietato presso le discariche per rifiuti inerti.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), art. 21, comma 2.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587; Pec per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, legalmente domicilia.

Contro la Regione Autonoma Valle d'Aosta (codice fiscale n. 80002270074), in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Aosta, piazza Deffeyes n. 1, cap. 11100;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 2 della legge Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3, pubblicata nel B.U.R n. 7 del 13 febbraio 2020 recante: «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni», come da delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2020.

Sul B.U.R. n. 7 del 13 febbraio 2020, e' stata pubblicata la legge regionale Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni».

Per quanto in questa sede d'interesse, l'art. 21 della predetta legge, al comma 2, nell'introdurre alcune modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, prevede l'inserimento, dopo l'art. 16 della citata legge regionale n. 31/2007, del seguente art. 16-bis:

«1. Fatta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le regioni interessate, e' vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa;

2. Al fine di contenere la movimentazione dei rifiuti nelterritorio regionale, a tutela della salute e in modo da prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, la regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attivita' finalizzate alla gestione di tali rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella I dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005), nelle discariche in corso di realizzazione e non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020. Le autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate dal 15 febbraio 2020;

3. Per le finalita' di cui al comma 2, fermo restando l'obbligodel pieno rispetto dei criteri di ammissibilita' in discarica definiti dalla normativa eurounitaria e statale vigente, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni e' consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti gia' in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacita' annua autorizzata;

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati irifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento e' vietato presso le discariche per rifiuti inerti.»

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni supra indicate.

Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

M o t i v i

1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge regionale Valle d'Aosta, 11 febbraio 2020, n. 3 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sotto il profilo della violazione, degli artt. 182 e 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152 (norme interposte).

L'art. 21, comma 2, della legge regionale Vale d'Aosta n. 3/20 e' illegittimo in quanto contrastante con la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.).

Tale materia, come noto, e' sempre stata qualificata dalla giurisprudenza costituzionale come «trasversale» e «prevalente», con la conseguenza che la relativa disciplina statale si impone integralmente nei confronti delle regioni, anche a statuto speciale, che non possono contraddirla o derogarla. A tale ambito fa «pacificamente» capo la disciplina dei rifiuti, spettando allo Stato, per costante giurisprudenza di codesta Corte, la competenza a fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.

La disciplina della gestione dei rifiuti e' infatti riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. alla competenza esclusiva dello Stato, ferme restando per le regioni ad autonomia differenziata le previsioni statutarie. In tale materia, quindi, lo Stato puo' dettare una disciplina di protezione uniforme, valida per tutte le regioni e non derogabile da queste. Infatti, il richiamato carattere trasversale della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima le regioni a provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che possono avere riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non puo' costituire un limite alla competenza esclusiva dello Stato nello stabilire regole omogenee nel territorio nazionale, per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio (cfr. ex plurimis, sentenze n. 215, 150 e n. 151 del 2018; n. 244 del 2016, n. 249 del 2009 Corte cost.).

Costante ed esplicita e' l'affermazione del principio secondo cui «i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009; vedi, anche, sentenze nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non puo' riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente (vedi sentenze nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007)» (cosi' Corte cost. Sentenza 5 marzo 2009, n. 61).

Codesta Corte ha in particolare affermato che la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenza n. 58 del 2015).

Cio' premesso, l'art. 21 della legge regionale n. 3/20 impugnata, nell'introdurre alcune modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, al relativo comma 2, prevede l'inserimento, dopo l'art. 16 della citata legge regionale n. 31/2007, del seguente art. 16-bis:

«1. Fatta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le regioni interessate, e' vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa.

2. Al fine di contenere la movimentazione dei rifiuti nelterritorio regionale, a tutela della salute e in modo da prevenire e

ridurre l'inquinamento ambientale, la regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attivita' finalizzate alla gestione di tali rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella I dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005), nelle discariche in corso di realizzazione e non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020. Le autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate dal 15 febbraio 2020.

3. Per le finalita' di cui al comma 2, fermo restando l'obbligodel pieno rispetto dei criteri di ammissibilita' in discarica definiti dalla normativa eurounitaria e statale vigente, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni e' consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti gia' in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacita' annua autorizzata.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati irifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento e' vietato presso le discariche per rifiuti inerti.»

Orbene, dalla lettura di tale art. 16-bis risulta che la regione, ai fini della tutela della salute e di riduzione dell'inquinamento ambientale, varando una serie di misure destinate alla gestione dei rifiuti sul territorio, introduce (indebitamente) stringenti limitazioni alla circolazione e gestione dei rifiuti, in particolare di quelli speciali di provenienza extraregionale.

Nello specifico, il comma 2 del citato art. 16-bis arriva a stabilire un «divieto di completare i lavori relativi alle attivita' finalizzate alla gestione dei rifiuti speciali di provenienza extra regionale», con contestuale revoca delle autorizzazioni a tal fine gia' concesse.

Il successivo comma 3, inoltre, introduce un'ulteriore limitazione, concedendo la possibilita' di conferire nelle discariche regionali esclusivamente alcune tipologie di rifiuti speciali, ovvero, quelli idonei ad essere ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti.

Infine, il comma 4 prevede che la Giunta regionale possa individuare le tipologie di rifiuti derivanti da processi industriali, il cui conferimento sarebbe vietato presso le discariche per rifiuti inerti.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il combinato disposto di cui all'art. 16-bis, in particolare i commi 2, 3 e 4 della legge regionale in oggetto, pur prevedendo la possibilita' di sottoscrivere accordi di programma per lo smaltimento dei rifiuti urbani fuori dal territorio regionale, nella parte in cui disciplina la gestione dei rifiuti speciali mediante l'introduzione di specifiche restrizioni, contrasta con le norme di riforma economico-sociale introdotte dallo Stato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in particolare, articoli 182 e 182-bis), in quanto stabilisce specifiche limitazioni alla gestione e alla circolazione dei rifiuti (anche extraregionali), che la norma statale prevede unicamente per i rifiuti urbani, e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige invece solo il criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessita' di impianti specializzati per il loro smaltimento.

In particolare, la norma regionale - prevedendo un divieto, legato a limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali - si pone in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 del citato art. 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norma che riproduce l'espressione gia' contenuta nel comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), che non prevede specifici divieti, pur manifestando favore verso una rete integrata ed adeguata di impianti, per permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi. Laddove nella disciplina statale l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento piu' vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne «permette» anche altre, nella disciplina regionale de qua costituisce la soluzione obbligata.

Tale divieto viene, altresi', a contrastare con lo stesso concetto di «rete integrata di impianti di smaltimento» che presuppone una possibilita' di interconnessione tra i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato, senza ostruzioni determinate da blocchi che impediscano l'accesso ad alcune sue parti.

Se pertanto il divieto deve ritenersi legittimo con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, in quanto e' la stessa normativa statale a prevederlo (art. 182, comma 3), contrasta invece con la Costituzione una fonte di produzione legislativa regionale che venga a contemplare il medesimo divieto nei confronti degli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale (cfr. Corte cost., sentenza n. 10/2009).

Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale, la legge regionale in argomento si pone, dunque, in contrasto con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s) dell'art. 117 della Costituzione, in quanto essa interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato (ex multis, Corte cost., sentenze, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009), nella quale rientra la disciplina della gestione dei rifiuti (Corte cost., sentenza n. 249 del 2009, infracitata), anche quando interferisca con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale (ferma restando la competenza delle regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali; tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008).

Tale disciplina, «in quanto appunto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicita' dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009), con la conseguenza che, avendo riguardo alle diverse fasi e attivita' di gestione del ciclo dei rifiuti e agli ambiti materiali ad esse connessi, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenze n. 58 del 2015, n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).

Ne consegue che «non puo' riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente», anche se le regioni possono stabilire «per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela piu' elevati, pur sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell'ambiente.» (sentenze n. 285 del 2013 e n. 61 del 2009).

2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 2, della leggeregionale Valle d'Aosta, 11 febbraio 2020, n. 3 per contrasto con l'art 120, comma 1, Cost. sotto il profilo del divieto per le regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni.

Posto quanto precede, la norma regionale in esame, nella sua attuale formulazione, deve ritenersi in contrasto anche con l'art. 120, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la regione non puo' «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni».

A tal riguardo codesta Ecc.ma Corte ha escluso che le regioni, sia ad autonomia ordinaria, sia ad autonomia speciale, possano adottare misure volte ad ostacolare «in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» (sentenze n. 10 del 2009 cit.; n. 164 del 2007; n. 247 del 2006; n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002) e ha reiteratamente ribadito «il vincolo generale imposto alle regioni dall'art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le regioni» (sentenza n. 161 del 2005).

Sulla base di tali rilievi, codesta Corte ha ritenuto che numerose disposizioni regionali, le quali vietavano lo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi, fossero in contrasto con l'art. 120 della Costituzione, sotto il profilo dell'introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni, oltre che con i principi fondamentali delle norme di riforma economico-sociale introdotti dal decreto legislativo n. 22 del 1997, e riprodotti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Anche se l'impugnata disposizione regionale pone, dunque, allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un divieto non assoluto, ma relativo - in quanto limitato ai rifiuti speciali - non viene meno l'illegittimita' costituzionale della disposizione stessa. Al riguardo, sempre codesta Ecc.ma Corte ha gia' ritenuto che lo stabilire, da parte di una norma regionale, un divieto sia pur relativo e non assoluto - come quello del caso in esame - «non giustifica una valutazione diversa da quella riservata dalle citate sentenze alle norme allora scrutinate, che imponevano un divieto assoluto» (sentenza n. 505 del 2002).

La legge regionale Valle d'Aosta n. 3 del 2020, quindi, nel prevedere all'anzidetto art. 21 comma 2, limitazioni, seppur relative, all'introduzione di rifiuti speciali nel territorio della Regione viola, altresi', l'art. 120 della Costituzione, il quale vieta alle regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione delle cose.

3. Illegittimita' per violazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, «Statuto speciale della Valle d'Aosta», articoli 2 e 3.

La disposizione oggetto di impugnazione, infine, risulta ulteriormente illegittima in quanto eccede le competenze normative assegnate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta dal proprio statuto, legge costituzionale n. 4/48 e successive modificazioni.

In particolare, gli articoli 2 e 3 della predetta legge costituzionale elencano le materie nelle quali la Regione Valle d'Aosta e' competente a legiferare, non essendo prevista ne' in via esclusiva, ne' concorrente, la materia dei rifiuti e/o della tutela ambientale tout court.

L'art. 2 dello statuto, infatti, prevede la competenza nelle seguenti materie:

«a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale;

b) ordinamento degli enti locali e delle relativecircoscrizioni (4);

c) polizia locale urbana e rurale;

d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;

e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario efondiario;

f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;

g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolareimportanza turistica;

h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;

i) acque minerali e termali;

l) caccia e pesca;

m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;

n) incremento dei prodotti tipici della Valle;

o) usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari eforestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali;

p) artigianato;

q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;

r) istruzione tecnico-professionale;

s) biblioteche e musei di enti locali;

t) fiere e mercati;

u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatorialpini;

v) toponomastica;

z) servizi antincendi.»

L'art. 3, invece, prevede la competenza concorrente della Regione Valle d'Aosta, disponendo che:

«La regione ha la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

a) industria e commercio;

b) istituzione di enti di credito di carattere locale;

c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non acarico dello Stato;

d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad usoidroelettrico;

e) disciplina della utilizzazione delle miniere;

f) finanze regionali e comunali;

g) istruzione materna, elementare e media;

h) previdenza e assicurazioni sociali;

i) assistenza e beneficenza pubblica;

l) igiene sanita', assistenza ospedaliera e profilattica;

m) antichita' e belle arti;

n) annona;

o) assunzione di pubblici servizi».

Come emerge ictu oculi dalla lettura delle vincolanti disposizioni statutarie, non vi e' alcuna previsione che, anche indirettamente, possa radicare la competenza normativa della regione in materia di gestione dei rifiuti, non rinvenendosi nemmeno ambiti di competenza in materia latamente ambientale.

L'art. 21, comma 2 della legge impugnata, pertanto, risulta costituzionalmente illegittimo per aver violato le stringenti competenze legislative riconosciute dallo statuto, avendo la Regione Valle d'Aosta approvando norme in materia sottratta totalmente alla sua competenza legislativa.

Peraltro, codesta Corte costituzionale, in tema di tutela ambientale, ha statuito che «non e' consentito alle regioni ed alle province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purche' nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenza n. 378 del 2007)» (sentenza n. 151/2011, punto_3.1. del Considerato in diritto).

Tale principio era stato gia' affermato da codesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento ad altre norme della stessa legge regionale n. 31/07 della Regione Valle d'Aosta; in particolare, con la gia' richiamata sentenza 5 marzo 2009, n. 61, si era esplicitato che (par. 4, lettera b) «le regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela piu' elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con cio' certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, gia' salvaguardato dalla disciplina statale, bensi' di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze».

E nella medesima decisione era stato espressamente affermato a tale fine che, stante il tenore delle disposizioni statutarie, (par. 2.1) «La Regione Valle d'Aosta difetta tanto di una competenza statutaria generale in materia di tutela dell'ambiente quanto di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti».

Pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che, nel caso di specie, le disposizioni dettate dalla legge impugnata non siano in contrasto con la normativa interposta richiamata, comunque permarrebbe l'illegittimita' delle medesime disposizioni per aver la Regione Valle d'Aosta esorbitato dalle proprie competenze legislative.

Per i motivi esposti, si impugna dinanzi a codesta Ecc.ma Corte costituzionale la legge della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 2020, limitatamente all'art. 21, comma 2, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), in riferimento ai parametri statali interposti dianzi citati, dell'art. 120 Cost., nonche' della legge costituzionale 4/48 (statuto Regione Valle d'Aosta).

P. Q. M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 21, comma 2 della legge Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 pubblicata nel B.U.R n. 7 del 13 febbraio recante: «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 6 febbraio 2020, per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2020;

2. legge Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3,pubblicata nel B.U.R n. 7 del 13 febbraio 2020.

Roma, 6 aprile 2020

Il Vice Avvocato Generale: Figliolia

L'Avvocato dello Stato: Di Leo