Ricorso dello Stato per legittimitŕ costituzionale n. 77 du 2 juillet 2019

N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2019

(GU n.35 del 28-8-2019 )

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 luglio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente - Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato - Tariffa del servizio idrico integrato.

Agricoltura - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta Disposizioni in materia di riordino fondiario - Redazione del piano di riordino fondiario - Procedura prevista qualora nell'area interessata dal piano risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), artt. 5 e 12.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente pro tempore;

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 5 e 12 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019, recante «Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2019, per contrasto con l'art. 2 dello statuto della Valle d'Aosta, con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, con l'art. 117, comma 2, lettere e), l) ed s) della Costituzione, nonche' con gli articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo n. 152/2006 e l'art. 10, comma 14, del decreto-legge n. 70/2011 quali norme interposte.

F a t t o

In data 30 aprile 2019 e' stata pubblicata, nel n. 19 del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta, la legge Regionale n. 5 del 24 aprile 2019, intitolata «Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2020».

Alcune delle disposizioni di detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali, sono violative di previsioni statutarie e costituzionali, ed invadono illegittimamente le competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con il presente atto alla loro impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

D i r i t t o

1. La legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019, recante «Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019, ha introdotto una serie di modifiche ad un ampio complesso di norme regolanti svariate materie di competenza regionale, altresi' disponendo ex novo in altri campi.

In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 5 della legge ha introdotto disposizioni in materia di tariffe del servizio idrico integrato, modificando la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 e cosi' disponendo: «1. L'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e' sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Tariffa del servizio idrico integrato). - 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. 2. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, nonche' della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia. 3. La tariffa di riferimento e' rappresentata dalla somma delle componenti di costo, detratti i ricavi, riferite ai servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, suddivise per i rispettivi volumi di acqua erogati. 4. A decorrere dall'anno 2019, sono istituite: a) la componente tariffaria aggiuntiva per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; b) la componente tariffaria perequativa per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 5. Le componenti di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano sulla quota fissa dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa. In caso di mancata determinazione, si applica l'ammontare definito nell'anno precedente. Tali componenti non sono dovute con riferimento alle tariffe del servizio idrico integrato afferenti all'anno 2018. 6. Presso il BIM sono istituiti:

a) il fondo per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria aggiuntiva di cui al comma 4, lettera a), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare investimenti nel settore idrico integrato volti a migliorare la qualita' dei servizi resi; b) il fondo perequativo per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria perequativa di cui al comma 4, lettera b), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare un meccanismo perequativo a livello regionale per l'erogazione agli utenti del bonus sociale idrico. 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalita' amministrative e contabili per la gestione dei fondi, nonche' per l'erogazione dei finanziamenti a favore dei subATO e dei bonus a favore degli utenti aventi diritto. 8. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori e' determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al presente articolo. La tariffa e' articolata per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici essenziali e per le diverse categorie di utenza. 9. Le integrazioni al metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale."».

Il successivo art. 12 (Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20) ha quindi cosi' provveduto:

«1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), e' sostituito dal seguente: "3. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata da almeno il 70 per cento dei consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono inoltre rappresentare il 70 per cento della proprieta' inclusa nell'area interessata.". 2. All'art. 9 della legge regionale n. 20/2012, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera h) del comma 2, e' aggiunta la seguente: "h-bis) elaborati dai quali risulti l'allineamento dati, relativi alla proprieta', fra il catasto e la conservatoria dei registri immobiliari."; b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini della redazione del piano di riordino fondiario, qualora nell'area interessata risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, il Consorzio convoca l'assemblea dei consorziati affinche' i soggetti interessati possano dichiarare, alla presenza di un notaio, le ragioni per vantare l'eventuale titolarita' dei predetti beni. L'assemblea si pronuncia su tali dichiarazioni, approvandole ai fini della predisposizione del piano di assegnazione dei terreni di cui al comma 2, lettera b), con la maggioranza di cui all'art. 5, comma 3. A tali fini, il notaio verbalizza le generalita' dei dichiaranti e, per ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di proprieta' di cui essi vantano la titolarita', dando atto, nello stesso verbale, che nessuno dei presenti abbia dichiarato di vantare, sui predetti beni, altri diritti di godimento. Resta ferma, in caso di esito negativo della procedura, la possibilita', per il Consorzio, di dare atto che i predetti beni sono ricompresi nel piano di riordino subordinatamente all'avvio, ove consentito dalla normativa vigente e previa dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 11, comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilita' in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).". 3. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2012, le parole: "delle opere di miglioramento fondiario" sono soppresse».

Le disposizioni cosi' introdotte sono viziate da patente illegittimita' costituzionale, incidendo nella competenza esclusiva statale e devono pertanto essere dichiarate incostituzionali sulla base delle considerazioni che seguono.

2.1. L'art. 5 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019, norma che oggi si impugna, come visto, dispone in tema di tariffe idriche, ponendo norme in parziale contrasto con la normativa statale. In particolare emergono i seguenti rilevanti profili di divergenza:

il nuovo testo dell' art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, ora modificato dalla norma in oggetto, attribuisce alla Giunta regionale, al comma 2, il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico, chiarendo che cio' deve avvenire nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia, ma non fa cenno all'obbligo di conformarsi alle «direttrici» della metodologia tariffaria statale di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, contenente «Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2» - pubblicata nel sito internet dell'Autorita' il 29 dicembre 2015, ai sensi del comma 1 dell'art. 32, legge 18 giugno 2009, n. 69: «direttrici» che, a mente della espressa previsione dell'art. 4, sono «da applicare sull'intero territorio nazionale»: obbligo che, invece, deve ritenersi sussistente;

il comma 4 del detto art. 5 legge regionale n. 27/1999, come ora modificato, nel prevedere l'istituzione di due distinte componenti tariffarie (una di carattere aggiuntivo e l'altra di carattere perequativo), per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, non risulta coerente con la or richiamata delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico del 28 dicembre 2015; in particolare, esso e' in contrasto con le «direttrici» della metodologia tariffaria statale «da applicare sull'intero territorio nazionale» ai sensi dell'art. 4 citato;

anche i successivi commi 5, 6 e 7 dell'art. 5 legge regionale n. 27/99, come introdotto dalla disposizione che oggi si impugna, costituendo previsioni di dettaglio rispetto a quelle contenute al comma 4, ripropongono le medesime criticita', venendo, in rilievo, inoltre, alle lettere a) e b) del comma 6 un evidente contrasto con la normativa statale, laddove non e' precisato che dette previsioni hanno carattere aggiuntivo rispetto ai meccanismi - operanti sull'intero territorio nazionale come fissati dall'Autorita' con le «direttrici» cui sopra si e' fatto cenno - basati sull'istituzione delle componenti tariffarie perequative U12 e U13, volte rispettivamente alla promozione della qualita' tecnica da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, ed alla perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto;

infine, nemmeno il comma 9 dell'art. 5 legge regionale n. 27/1999, ove si attribuisce alla Giunta regionale il compito di disporre con propria deliberazione «le integrazioni al metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente», fa cenno alcuno all'obbligo espresso di conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale.

2.2. Orbene, per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, la materia relativa ai criteri per l'individuazione delle componenti di costo e per la determinazione delle tariffe per i servizi idrici e all'approvazione delle medesime e' espressione della competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma secondo, lettere e) (tutela della concorrenza) ed s) (tutela dell'ambiente); pertanto, e' esclusa dalla competenza regionale la determinazione diretta ex lege di qualsiasi componente di costo che incida sulla tariffa applicabile.

E' stato infatti piu' volte chiarito, sul punto (cfr. sentenze numeri 246/09, 307/09, 29/10, 142/10, 67/13, 93/17), che le regioni, stante il vigente riparto costituzionale di competenze legislative, non possono legiferare in materia di determinazione delle tariffe per i servizi idrici, atteso che «dall'interpretazione letterale e sistematica degli articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua e' ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato» (Corte cost., n. 29/2010), e che l'attivita' di approvazione e modulazione delle tariffe, in forza della previsione delle norme interposte costituite in particolare «dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, risulta riservata allo Stato, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza» (Corte cost., n. 67/2013).

La violazione delle or menzionate, puntuali disposizioni statali, costituenti norme interposte, si riverbera in violazione della competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) anche nel caso in esame.

2.3. E' pur vero che i principi fin qui richiamati sono stati principalmente affermati con riferimento a regioni a statuto ordinario: ma pur essendosi, nel caso delle regioni a statuto speciale, in presenza di competenza legislativa esclusiva in tema di servizio idrico integrato (cosi', per la Regione Valle d'Aosta, l'art. 2, lettere i) ed m) dello Statuto: legge costituzionale n. 4/1948; vedasi anche la normativa di attuazione statutaria contenuta nel decreto legislativo n. 89/1999), detta competenza primaria non puo' esplicarsi senza alcun limite, a fronte della competenza esclusiva statale sopra richiamata.

Per un verso, il menzionato art. 2 dello Statuto speciale, prevede come l'esercizio della potesta' legislativa da parte della Regione deve avvenire «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Per altro verso, poi, soccorre nel convincimento della illegittimita' delle disposizioni di cui si tratta la stessa giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte.

E, invero, con la sentenza n. 142/2015 e' stata esaminata proprio una fattispecie relativa ad una serie di disposizioni contenute nella legge regionale n. 5/2014 della Valle d'Aosta in tema di gestione delle risorse idriche. In quel caso, la Corte ebbe a dichiarare non fondata la questione di costituzionalita' sollevata; ma - proprio per soddisfare un'esigenza di equilibrio tra le due distinte potesta' legislative - fu chiarito che l'organo regionale e' comunque «tenuto a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale, con la conseguenza che, per tale via, risulta salvaguardato l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualita', nonche' la tutela degli utenti finali».

Ora, nel caso esaminato la Corte ritenne che non vi fosse stata una «invasione» di competenze da parte della Regione, essendosi limitata la norma impugnata, nelle parole della Corte, «a precisare che la competenza regolatoria in materia tariffaria (gia' prevista in capo alla Regione nella formulazione originaria della legge regionale n. 27 del 1999) deve essere esercitata dalla Giunta «nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia».

La normativa oggi esaminata e' dunque profondamente diversa da quella contenuta nella legge regionale n. 5/2014, poiche', come visto, la legge regionale n. 5/2019, nel modificare l'art. 5 della legge regionale n. 27/99, non ha rispettato l'onere posto a carico della Regione, svincolandosi espressamente o quanto meno tacitamente dall'obbligo di conformarsi alle piu' volte richiamate «direttrici» impartite dall'Autorita'. Le disposizioni di cui all'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' del 28 dicembre 2015, devono infatti essere applicate sull'intero territorio nazionale e vanno individuate nelle disposizioni, a tutela dell'utenza e dei livelli minimi di qualita' del servizio, che afferiscono: a) alle componenti di costo ammissibili al riconoscimento tariffario nonche' alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore; b) al limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario ; c) alle regole tese alla sostenibilita' finanziaria efficiente delle gestioni.

Quanto, poi, all'ampiezza del perimetro entro il quale e' esercitata la competenza primaria regionale, e' opportuno precisare che anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito i limiti della potesta' statutaria delle regioni ad autonomia speciale, evidenziando che, in questo caso, «la potesta' legislativa regionale incontrera' i limiti statutari, e quindi - pur nella diversita' delle formule presenti nei singoli statuti speciali - quelli delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea» (sentenza n. 65 del 2019).

2.4. Occorre considerare, ancora, che il decreto-legge n. 201/2011, nell'attribuire all'Autorita' «le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici», ha precisato che tali funzioni «vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481» (art. 21, comma 19).

Peraltro, la legge n. 481/1995 si configura, al pari delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 70/2011 (con particolare riferimento all'art. 10, comma 11 e ss.) e nel decreto-legge n. 201/2011 (con specifico riguardo all'art. 21, comma 19), come «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Quanto sopra e' confermato dal disposto dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 481/1995, che individua le finalita' dell'azione delle Autorita' indipendenti di regolazione nella necessita' di garantire la «promozione (...) dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita' (...) nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi (...) assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori».

2.5. Infine, in merito al bonus sociale idrico, e' opportuno precisare come, oltre alle gia' richiamate, generali previsioni normative, venga in rilievo il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, in cui si evidenzia l'importanza di introdurre strumenti tariffari idonei a sostenere le utenze disagiate, in grado, al contempo, di garantire il principio «chi inquina paga» e quello della copertura dei costi attraverso meccanismi endotariffari, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione della misura.

Il medesimo decreto, all'art. 3, comma 1, assegna poi all'Autorita' il compito di disciplinare il bonus per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero per i nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale, garantendo, attraverso il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione, nonche' la tutela degli utenti.

Pertanto, il bonus sociale idrico, le cui modalita' applicative in relazione alla fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale sono state definite dall'Autorita' con la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, si configura quale misura prevista dalla normativa primaria con valenza nazionale, diretta a garantire i principi fondamentali della persona, la cui rilevanza sociale travalica il vigente quadro di competenze che, sulla base dell'interpretazione fornita, riconduce anche la competenza relativa alla determinazione dei criteri tariffari alla materia dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

L'art. 5 della legge regionale n. 5/2019 e' dunque illegittimo per violazione dell'art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s), della Costituzione, degli articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 10, comma 14, del decreto-legge n. 70/2011 quali norme interposte, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico che vengono in rilievo nella fattispecie esaminata.

3.1. Parimenti viziato da illegittimita' costituzionale e' l'art. 12 (Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20) della legge regionale n. 5/2019.

Come visto, detta disposizione, al comma 2, lettera b), aggiunge all'art. 9 della legge regionale n. 20/2012 un comma 2-bis, che prevede un particolare iter procedimentale per «beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi», che si discosta in modo rilevante dal regime successorio di «diritto comune» previsto dal codice civile all'art. 586 (sull'acquisto dei beni da parte dello Stato: «In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia») e all'art. 588 (sulla nomina del curatore all'eredita' giacente: «Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'»).

3.2. Premesso incidentalmente che nella materia de qua pende dinanzi al Senato il DDL S. 249 recante «Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredita' ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile», con il quale si prevedono misure per l'acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza, in mancanza di altri successibili, appare indubbio che la materia di cui si tratta rientra nell'ordinamento civile».

Tale materia non e' contemplata in alcun modo dallo Statuto regionale (legge cost. n. 4/1948), ne' nella competenza esclusiva (art. 2), ne' in quella integrativa/attuativa (art. 3), che devono essere in ogni caso esercitate in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

L'«ordinamento civile» rientra piuttosto nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione: di tal che il complesso meccanismo che devolve ad un Consorzio e all'Assemblea dei consorziati determinate competenze in tema di successione palesemente illegittimo.

Conclusivamente, anche l'art. 12 della legge regionale n. 5/2019 della Valle d'Aosta contrasta con l'art. 2 dello Statuto regionale, con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e dovra' pertanto essere dichiarato illegittimo ed annullato.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, gli articoli 5 e 12 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 24 aprile 2019, recante «Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2019, per contrasto con l'art. 2 dello Statuto della Valle d'Aosta, con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, con l'art. 117, comma 2, lettere e), l) ed s) della Costituzione, nonche' con gli articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo n. 152/2006 e l'art. 10, comma 14, del decreto-legge n. 70/2011 quali norme interposte.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 19giugno 2019;

2. copia della legge regionale impugnata;

3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

Roma, 26 giugno 2019

L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli