Sentenza n. 300 du 22 mai 1987

N. 300 SENTENZA 22 maggio-30 settembre 1987.

Deposito in cancelleria: 30 settembre 1987.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 7 ottobre 1987.

Pres. LA PERGOLA - Rel. FERRARI

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Artt. 30, 31 e 32 della legge regionale Valle d'Aosta 15 maggio 1978, n. 11: Corte dei Conti - controlli sugli enti locali - obbligo del rendiconto della gestione degli enti al giudice contabile - sottrazione - assunta violazione dell'art. 43 dello statuto speciale della Valle d'Aosta e dell'art. 3, primo comma, della Costituzione - inconfigurabilità di un giudizio in corso - difetto di legittimazione del giudice a quo a sollevare questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 32 della legge reg. Valle d'Aosta 15 maggio 1978, n. 11 ("Disciplina dei controlli sugli enti locali") promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1979 dalla Corte dei conti nel giudizio di conto nei confronti del Tesoriere del Comune di Rhemes-Saint Georges, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento della regione Valle d'Aosta;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Magistrato relatore sui conti consuntivi della regione Valle d'Aosta ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1979, in riferimento all'art. 43 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, ed all'art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 32 l. reg. Valle d'Aosta 15 maggio 1978, n. 11 (Disciplina sui controlli degli enti locali), nella parte in cui sono dettate norme che incidono sul procedimento giurisdizionale della resa del conto sugli enti locali e sul contenuto della giurisdizione contabile.

Premette il giudice a quo: a) che con propria nota del 20 luglio 1978 aveva chiesto al Sindaco del Comune di Rhemes-Saint Georges il deposito del conto consuntivo relativo al 1977 dopo che, per effetto della norma di sanatoria introdotta con l'art. 2, secondo comma, l. 27 febbraio 1978, n. 43, i conti fino a tutto il 1976 erano stati sottratti al relativo giudizio; b) che il Sindaco aveva però rifiutato l'invio alla Corte dei conti del richiesto consuntivo (che pure era stato presentato dal tesoriere ed approvato dal Consiglio comunale) assumendo che la competenza per l'approvazione dei conti era stata trasferita al Comitato regionale di controllo per effetto degli artt. 30, 31 e 32 l. reg. n. 11 del 1978.

Il rifiuto del Sindaco di trasmettere il conto impedisce che si proceda nel giudizio secondo il rito dettato dagli artt. 28, 29 e 30, r.d. 3 agosto 1933 (Regolamento di procedura nei giudizi innanzi la Corte dei conti).

Le disposizioni denunziate - si osserva in ordinanza - hanno trasferito all'organo locale non già un controllo amministrativo sui conti, bensì la potestà di giudicare sulla regolarità della gestione; ed hanno sottratto in via permanente i conti alla giurisdizione contabile della Corte dei conti che ha viceversa carattere necessario.

Ciò contrasterebbe con l'art. 43 dello Stato valdostano che conferisce alla regione la potestà legislativa in materia di controllo sugli atti degli enti locali da esercitarsi in armonia con i princìpi delle leggi dello Stato, ma che non le consentirebbe di legiferare in materia di giurisdizione contabile. Nè l'esigenza che questa ultima venga esercitata da un giudice in posizione di estraneità potrebbe ritenersi soddisfatta dall'art. 32, secondo comma, della legge impugnata che prevede la segnalazione da parte della Commissione regionale di eventuali casi di responsabilità dei contabili ai competenti organi giurisdizionali, tale ipotesi riguardando il diverso giudizio di responsabilità contabile o amministrativa.

Il carattere transitorio della sanatoria di cui all'art. 2, secondo comma, l. n. 43 del 1978 - conclude il giudice a quo conferma la validità del giudizio necessario di conto; da qui l'ingiustificata disparità di trattamento tra gli amministratori della Valle d'Aosta e quelli del restante territorio nazionale.

2. - La regione autonoma Valle d'Aosta, intervenuta in giudizio, ha depositato memoria pregiudizialmente contestando anzitutto che il Magistrato relatore potesse sollevare questione incidentale, essendo investito di funzioni meramente istruttorie, analogamente al giudice delegato al fallimento nella fattispecie di cui si era occupata la Corte costituzionale con sentenza n. 141 del 1971; in secondo luogo rilevando il difetto del carattere della incidentalità della questione sollevata.

Nel merito la difesa della Valle d'Aosta esclude che la Regione abbia varcato i limiti della propria competenza legislativa, in quanto le disposizioni oggetto di censura realizzerebbero un controllo effettivo e concreto sui conti da parte della Commissione, che ha pur sempre l'obbligo di segnalare ogni caso di responsabilità agli organi di giurisdizione contabile. La diversità di disciplina sarebbe una semplice conseguenza dell'ordinamento regionale nè potrebbe considerarsi come normativa di favore per i tesorieri e gli amministratori della Valle d'Aosta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 32 della legge della regione Valle d'Aosta 15 maggio 1978, n. 11 (Disciplina dei controlli sugli enti locali) viene sollevata, in riferimento agli artt. 43 dello Statuto speciale (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e 3, primo comma, Cost., dal magistrato della Corte dei conti nella sua qualità di relatore sui conti degli enti locali per la suddetta regione. Nell'ordinanza di rimessione si lamenta che, con nota del 16 novembre 1978, il Comune di Rhemes-Saint Georges si è rifiutato, disattendendo apposita richiesta del magistrato relatore, di inviare alla Corte dei conti "i conti consuntivi dal 1976 in poi" con la motivazione che "la competenza per l'approvazione degli stessi è passata al Comitato regionale di controllo ai sensi degli artt. 30, 31 e 32" della più sopra menzionata legge regionale. In conseguenza di tale rifiuto, il magistrato relatore impugna i precitati articoli, esponendo al riguardo che le relative "norme sottraggono in via definitiva i conti degli enti locali della regione Valle d'Aosta al giudizio necessario di conto", sicché "come tali, oltrepassano i limiti della potestà legislativa riservata alla regione". E ricorda altresì che "la sottrazione in via permanente delle gestioni in argomento all'obbligo del rendiconto dinanzi al giudice contabile è stata già ritenuta illegittima" da questa Corte, sia pure in relazione agli enti locali del Trentino-Alto Adige, con la sentenza n. 114 del 1975.

La questione è inammissibile. A sensi dell'art. 45, primo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), "la presentazione del conto costituisce l'agente della amministrazione in giudizio". Ora, poiché nella specie è mancata la "presentazione del conto", si deve ritenere che non è configurabile il "giudizio", nel corso del quale soltanto il magistrato relatore acquista legittimazione a sollevare incidente di incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI A CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 32 della legge regionale Valle d'Aosta 15 maggio 1978, n. 11 (Disciplina dei controlli sugli enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 43 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed all'art. 3, primo comma, Cost. con l'ordinanza di cui in epigrafe (r.o. n. 336/1979).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Relatore: FERRARI.

Il cancelliere: MINELLI.