L. 14 août 1971, n. 907

LEGGE 14 agosto 1971, n. 907

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 15 novembre 1971, n. 287

Trasferimento di beni immobili dello stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta.

1. I sottoelencati beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, situati nel territorio della regione Valle d'Aosta, saranno trasferiti alla Regione stessa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabile ex Casa Littoria di Aosta (locali adibiti ad uffici e locale adibito a cinema) e relativo terreno annesso, iscritti in catasto al F. XLI mappali nn. 260, 459 e 436;

b) stabile ex Caserma Challand, sita in Aosta, piazza Roncas, iscritto in catasto al F. XLII mappale n. 66;

c) fabbricati e terreni ex Casermette, site in località Saint Martin de Corléans, di Aosta, iscritti in catasto al F. XXIX mappali nn. 122, 123, 124, 128, 129, 277, 278 e 280;

d) porzione di stabile dell'ex Palazzo del Governo di Aosta già adibita a sede degli uffici dell'ex prefettura di Aosta, parte dello stabile iscritto in catasto al F. XL mappali nn. 372, 373, 374 e 439;

e) stabile ex caserma Menabréaz, sito in comune di Châtillon, iscritto in catasto al F. XXXVIII mappali nn. 428, 429, 430 e 466;

f) ex baraccamenti militari siti in comune di Châtillon, iscritti in catasto al F. XXXV mappali nn. 194, 195, 241, 242 e 246;

g) ex casermette militari site in comune di Morgex, iscritte in catasto al F. X, mappali nn. 316, 347, 551, 553;

h) stabile ex caserma e terreno annesso, siti in località Arpy del comune di Morgex, iscritti in catasto al F. XLVIII mappali nn. 142 e 153.

2. I beni immobili di cui al precedente articolo saranno trasferiti alla regione Valle d'Aosta mediante decreti del Ministro per le finanze, previo perfezionamento degli atti amministrativi riguardanti la trasferibilità dei beni stessi.

La Regione subentrerà allo stato nel possesso dei beni immobili di cui al precedente articolo dalla data della loro consegna, alla quale dovranno provvedere i competenti organi statali entro se i mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigendo appositi verbali di consegna ai fini amministrativi.

3. Su istanza del Presidente della giunta regionale della Valle D'Aosta, documentata con il deposito di una copia dei decreti ministeriali di trasferimento dei sopracitati beni immobili, i competenti uffici statali locali provvederanno alle operazioni di trascrizione e registrazione necessarie per le volturazioni e le intestazioni catastali a favore della regione Valle d'Aosta dei beni immobili di cui all'articolo 1 della presente legge. Le operazioni e gli atti relativi alla trascrizione e al trasferimento dei beni immobili di cui si tratta saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.

4. Il Commissariato nazionale per la gioventù italiana è autorizzato a cedere in proprietà alla regione Valle d'Aosta, alle condizioni di ci al successivo articolo 5, i seguenti beni immobili già appartenenti alla ex GIL e già dati in consegna alla regione stessa fin dal 1948, in attesa del loro definitivo trasferimento:

a) palestra di ginnastica per gli alunni delle scuole, sita in viale Carducci, di Aosta, iscritta in catasto al F. XXXIV mappale n. 43;

b) fabbricato e terreno costituenti l'ex colonia elioterapica (ora scuola regionale di agricoltura), siti in località Saint Martin de Corléans, di Aosta, iscritti in catasto al F. XXVII mappali nn. 87 e 91.

5. La cessione in proprietà alla Regione dei beni immobili di cui al precedente articolo 4 sarà disposta, senza corrispettivo in denaro, alla condizione che i beni stessi siano destinati ad usi scolastici, culturali e sportivi a favore della gioventù, con i conseguenti oneri futuri a carico dell'Amministrazione regionale.

6. Le operazioni e gli atti relativi alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 4 e alle volturazioni e trascrizioni catastali dei beni stessi saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.