D.Lgs. 21 septembre 2000, n. 282

Decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2000, n. 240

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di potestą legislativa regionale inerente il finanziamento dell'universitą e l'edilizia universitaria.

Art. 1

1. Agli effetti di cui al comma 121 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la Regione autonoma Valle d'Aosta emana norme legislative in materia di finanziamento all'Ateneo di cui al comma 120 dello stesso articolo e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione anche mediante esproprio, degli immobili necessari.

2. Successivamente all'emanazione delle predette norme la Regione autonoma della Valle d'Aosta eserciterą le relative funzioni amministrative.

3. La Regione eserciterą le funzioni previste dai commi 1 e 2, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 2

1. L'utilizzo per l'edilizia universitaria di beni immobili delle Forze armate ai sensi degli articoli 5 e 6 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, avviene d'intesa tra il Ministro della difesa ed il presidente della Giunta regionale.