D.Lgs. 27 avril 1992, n. 282
Decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1992, n. 113
Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta.
1. Le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano nella regione Valle d'Aosta, con gli adattamenti e le limitazioni stabiliti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 62 della legge medesima.
1. Ai sensi e per gli effetti della norma soppressiva della provincia di Aosta, di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, le funzioni e i compiti che le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuiscono alla provincia competono alla regione, in quanto non siano già compresi nelle attribuzioni della medesima, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle altre vigenti disposizioni; in tale ambito la regione si sostituisce alla provincia nei rapporti intersoggettivi.
2. Le altre disposizioni della legge n. 142 del 1990 relative all'ordinamento della provincia non trovano applicazione nella Valle d'Aosta, salvi i provvedimenti che la regione può adottare nell'esercizio delle proprie competenze.
3. Per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, si applicano in materia finanziaria le disposizioni dell'art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690.
1. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 142 del 1990, la regione Valle d'Aosta può istituire comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non inferiore a 2.000 abitanti. In ogni caso, l'istituzione di un comune non può comportare che altri comuni scendano al di sotto di tale entità demografica.
1. L'esclusione prevista dall'art. 28, comma 2, della legge n. 142 del 1990 non si applica nella regione Valle d'Aosta.
1. I provvedimenti di rimozione previsti dall'art. 40, comma 1, della legge n. 142 del 1990, concernenti gli organi di enti locali della Valle d'Aosta, se determinati dal compimento di atti contrari alla Costituzione o da gravi e persistenti violazioni di legge, sono adottati previa consultazione della regione da parte del Ministero dell'interno. La regione individua con legge l'organo competente all'emissione del parere. Fino a quando la regione non avrà emanato detta legge, il parere è espresso dal consiglio regionale. Si prescinde dal parere se non espresso nei trenta giorni dalla richiesta.
2. I provvedimenti di sospensione di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 142 del 1990 sono adottati dal presidente della giunta regionale, che ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'interno.
1. Il consiglio di amministrazione per i segretari comunali della Valle d'Aosta rimane disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e successive modificazioni. Restano, altresì, ferme le disposizioni di cui all'art. 55 e al comma secondo dell'art. 58 della legge 16 maggio 1978, n. 196.
2. (…) (1)
1. Le disposizioni del titolo III della legge 16 maggio 1978, n. 196, non comprese tra quelle indicate nell'art. 6, trovano applicazione, ad eccezione di quelle concernenti il titolo di studio, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali previsto dall'art. 52, comma 2, della legge n. 142 del 1990, che dovrà tenere conto delle particolari condizioni degli enti locali della Valle d'Aosta e delle particolari condizioni di autonomia della regione.
1. Le disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990 si applicano agli enti locali della Valle d'Aosta, salva l'emanazione, da parte della regione, delle norme in materia di bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti, previste dall'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.
1. Nel rispetto dei principi espressi dalla legge n. 142 del 1990, la regione può attribuire con legge alle comunità montane funzioni proprie, comprese quelle ad essa spettanti ai sensi del comma 1 dell'art. 2.
1. Nell'applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli enti locali della Valle d'Aosta deve essere rispettato il carattere bilingue della regione.
(1) Sostituisce l'articolo 57 della legge 16 maggio 1978, n. 196.