D.Lgs. 28 décembre 1989, n. 434

Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 434

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1990, n. 12

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali.

Art. 1

1. Il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali nella Valle d'Aosta di cui al comma 3 dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è attuato secondo le indicazioni del presente decreto, fermi restando i procedimenti stabiliti da specifiche disposizioni di legge che concernano la Valle d'Aosta o siano ad essa applicabili.

Art. 2

1. Le amministrazioni statali e l'amministrazione regionale si trasmettono reciprocamente, con congruo anticipo, gli schemi dei rispettivi programmi di interventi attinenti alla Valle d'Aosta prima della loro rimessione all'organo statale o regionale, rispettivamente competente alla loro approvazione.

Art. 3

1. A seguito dell'adempimento di cui all'art. 2, l'amministrazione destinataria può far pervenire all'altra parte, entro il termine da quest'ultima indicato, valutazioni e proposte tendenti a realizzare il migliore coordinamento tra le diverse iniziative.

2. Qualora l'amministrazione che ha ricevuto lo schema di programma comunichi di non avere osservazioni da proporre, si ha per realizzata l'intesa prevista dall'art. 13 della legge n. 400 del 1988. Si ha ugualmente per realizzata l'intesa qualora, in accoglimento delle valutazioni o proposte formulate dalla parte statale o regionale rispettivamente interessata, siano state apportate le conseguenti modifiche allo schema presentato.

Art. 4

1. Qualora non si realizzi la forma di intesa di cui all'art. 3, l'amministrazione statale o regionale che vi abbia interesse, ove lo ritenga necessario od opportuno in relazione alla natura degli interventi stessi o alla complessità delle questioni, promuove la concertazione sul programma al fine di pervenire all'intesa, che può essere realizzata anche attraverso accordi di programma.

Art. 5

1. Il presidente della giunta regionale promuove e presiede riunioni tra funzionari delle amministrazioni statali decentrate, aventi competenza relativamente al territorio della Valle d'Aosta e rappresentanti regionali per la migliore attuazione dell'intesa raggiunta.

2. Le competenti amministrazioni dello Stato possono richiedere al presidente della giunta regionale l'indizione di dette riunioni.