D.P.R. 15 janvier 1972, n. 11

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11

Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1972, n. 46

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici.

Art. 1

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;

b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;

c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, l'impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;

d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attività dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;

e) l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attività sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;

f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;

g) gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprietà coltivatrice;

h) la bonifica integrale e montana la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonché la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

i) la costituzione di consigli di valle o di comunità montane;

l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);

n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo articolo 8, la inalienabilità, la indisponibilità e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;

p) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;

q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;

r) le ricerche e informazioni di mercato, le attività promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.

In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli eventi e università agrarie che amministrano beni di uso civico; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali(1).

Art. 2

Sono trasferite alle Regioni (2) a statuto ordinario le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti di sviluppo, agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti in una sola regione nelle materie di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui al presente decreto, resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Art. 3

Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 4

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea;

b) alla applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, il commercio di prodotti agricoli e gli interventi sulle strutture agricole;

c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, nonché al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale;

d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera, nonché alla realizzazione nei porti e nei valichi di frontiera di impianti di disinfestazione e di controllo fitosanitario; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione nonché di materiale semifinale: al controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione; al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; al rilascio di certificati fitopatologici per la esportazione e l'importazione di prodotti agricoli;

e) alla tenuta dei registri di varietà e di libri genealogici, la cui unicità è richiesta per tutto il territorio nazionale;

f) alla classificazione e declassificazione di territori in comprensori di bonifica integrale o montana ed alla determinazione dei bacini montani e zone depresse quando ricadono nel territorio di due o più regioni, sentite le regioni medesime; all'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse sempre che ricadano nel territorio di due o più regioni parimenti sentite le regioni medesime; alle opere pubbliche di interesse nazionale o interregionale;

g) alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo, sentite le regioni interessate;

h) agli interventi per la protezione della natura salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

i) all'ordinamento del credito agrario, degli istituti che lo esercitano ed ai limiti massimi dei tassi praticabili;

l) al demanio armentizio, nonché agli usi civici limitatamente alle attività giurisdizionali ed a quelle amministrative non comprese nell'ultimo comma del precedente art. 1;

m) agli interventi, per la regolazione del mercato agricolo, anche mediante la realizzazione a totale carico dello Stato, nel quadro della programmazione nazionale e sentite le regioni interessate in relazione alla loro ubicazione, di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, da affidare in gestione ad enti pubblici o ad associazioni di produttori agricoli, al fine di regolare l'immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte; nonché agli interventi, a favore degli organismi associativi di produttori agricoli, previsti da regolamenti della Comunità economica europea; ai marchi, alle norme di qualità ed alle denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli;

n) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari;

o) alla alimentazione;

p) al Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

q) alle ricerche ed informazioni di mercato; alle attività promozionali sul piano nazionale ed internazionale; agli studi ed alle iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di interesse nazionale ed internazionale;

r) alla programmazione agricola nazionale e alle connesse attività di ricerca e di studio;

s) ai parchi nazionali;

t) al reclutamento, addestramento ed inquadramento del Corpo forestale dello Stato ed alle relative scuole.

Art. 5

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

Art. 6

Le funzioni amministrative relative alla concessione di prestiti e di mutui erogati con mezzi tratti da anticipazioni finanziarie dello Stato e che risultano trasferite alle regioni ai sensi del presente decreto, vengono esercitate dalle regioni medesime in applicazione delle norme che regolano il funzionamento dei fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e agli articoli 12, 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede, entro il mese di febbraio di ogni anno, al riparto delle disponibilità finanziarie dei predetti fondi tra le varie regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale e ne dà loro comunicazione. Lo stesso Ministro, d'intesa con quello per il tesoro, provvede, altresì, al riparto di ciascuna quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati, su proposta della regione da formulare entro un mese dal ricevimento della comunicazione relativa all'assegnazione di tale quota (3).

Restano invariate le competenze e le obbligazioni dei predetti istituti di credito per quanto concerne, rispettivamente, l'erogazione dei prestiti e dei mutui nell'ambito delle assegnazioni disposte a loro favore ed il versamento delle somme riscosse e non riscosse dai concessionari dei prestiti e dei mutui sugli appositi conti correnti istituiti presso la Tesoreria dello Stato.

I comitati di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1406, sono soppressi.

Art. 7

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 14, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con analitici verbali, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo articolo 10, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 8

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali ed in particolare delle Comunità economiche europee, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la programmazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

L'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento sarà, in particolare, assicurato:

in ordine alla classificazione di comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana e di zone depresse, nonché ai criteri generali per la formazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

in ordine a criteri uniformi di amministrazione delle foreste che presentino una unitarietà tecnica ed appartengano a regioni contigue.

Nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni saranno, inoltre determinati i criteri generali per eventuali eccezioni ai principi di inalienabilità, indisponibilità e di vincolo all'attuale destinazione in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del quinto comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

I programmi di massima degli interventi in materia di agricoltura e foreste e le successive modificazioni dei programmi stessi saranno periodicamente comunicati dalle regioni al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, anche in relazione alla predisposizione dei programmi economici nazionali.

Art. 9

Le regioni possono avvalersi, previo accordo con lo Stato, dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, nel quale caso lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute.

Analogamente lo Stato, previo accordo con le regioni, può avvalersi dei servizi tecnici regionali provvedendo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

Art. 10

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1973 (4) di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

Art. 11

Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero delle politiche agricole e forestali:

a) Ispettorati agrari compartimentali;

b) Ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona;

c) Ispettorati regionali delle foreste;

d) Ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste.

Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai comitati e alle commissioni esistenti in quanto attinenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.

Il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto.

Art. 12

Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 11, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'amministrazione regionale.

Art. 13

Ai sensi dell'art. 17, lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 11, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

a) formulazione dei programmi regionali di intervento da proporre al Ministero delle politiche agricole e forestali in applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi alle strutture agricole ed attuazione degli interventi conseguenti alle decisioni comunitarie, fatti salvi i rapporti finanziari, anche ai fini delle certificazioni di spesa, con la Comunità economica europea;

b) vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sulla attuazione dei controlli funzionali conformemente alla regolamentazione di carattere nazionale;

c) adempimenti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Art. 14

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 11, vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito.

La consegna avviene mediante analitici verbali degli atti inerenti alle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 6 e di quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 13.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 15

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e di eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, la amministrazione di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversamente, il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

Art. 16

Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della regione nel cui territorio si trova l'ufficio.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15.

Art. 17

Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15.

Art. 18

La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'articolo 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 16 e 17 si considera di diritto trasferito a domanda.

Sino ad un anno dall'entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti, ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968 n. 108.

Art. 19

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

(Omissis) (5).

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura di nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

Art. 20

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

b) spese di natura operativa in conto capitale: dieci per cento;

c) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

d) spese di funzionamento: venti per cento.

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 7.695,8, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Art. 21

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

Allegato 1

TABELLA

CONTINGENTE DEL PERSONALE STATALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE AL PASSAGGIO ALLE REGIONI STESSE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI DISPOSTO CON IL PRESENTE DECRETO. (Omissis).

(1) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

(2) Parole così rettificate con avviso pubblicato nella G.U. 2 marzo 1972, n. 59.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Nella formulazione originaria, il testo del comma recitava:

"Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede annualmente al riparto delle disponibilità finanziarie dei predetti fondi tra le varie Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale nonchè al riparto di ciascuna quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati, su proposta della regione?.

(4) Parole così rettificate con avviso pubblicato nella G.U. 2 marzo 1972, n. 59.

(5) Disciplina le riduzioni da apportare allo stato di previsione dell'ex Ministero dell'agricoltura e foreste.