Loi régionale 5 août 2014, n. 7 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 7 du 5 août 2014,

portant dispositions pour l'exécution des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste découlant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne (Loi européenne régionale 2014) et modification de lois régionales en application des obligations découlant de l'ordre juridique européen.

(B.O. n° 32 du 12 août 2014)

CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 8 DU 16 MARS 2006

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 1er de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006)

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006 (Dispositions en matière d'activités et de relations européennes et internationales de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacé par un article ainsi rédigé :

"Art. 1

(Oggetto e finalità )

1. In relazione al riconoscimento del sistema delle autonomie regionali e locali previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e al combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e dei principi di cui alle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica, la presente legge:

a) detta disposizioni in materia di relazioni internazionali e con l'Unione europea della Regione;

b) disciplina le attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione;

c) disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.".

Art. 2

(Modification de l'art. 2 de la LR n° 8/2006)

1. La lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 8/2006 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

"f) favorire la partecipazione degli enti locali, singolarmente o in forma associata, al processo di integrazione europea;".

2. La lettre g) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 8/2006 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

"g) partecipare alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;".

3. Après la lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 8/2006, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

"hbis) promuovere iniziative in favore delle zone di montagna, conformemente all'articolo 174, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a livello europeo, internazionale e statale;".

4. Après la lettre h bis) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 8/2006, tel qu'il a été inséré au sens du troisième alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

"hter) promuovere e sostenere l'attuazione di strategie macroregionali con i territori limitrofi, finalizzate allo sviluppo sostenibile nell'area alpina.".

Art. 3

(Modification de l'art. 6 de la LR n° 8/2006)

1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 8/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

"1. La Regione predispone e attua programmi e progetti nell'ambito della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale dell'Unione europea e partecipa ai programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea, proponendo e attuando i progetti. La Regione, inoltre, promuove la partecipazione ai predetti programmi da parte del partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale regionale.".

Art. 4

(Modification de l'art. 7 de la LR n° 8/2006)

1. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 8/2006 est supprimée.

Art. 5

(Insertion de l'art. 7 bis de la LR n° 8/2006)

1. Après l'art. 7 de la LR n° 8/2006, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. 7bis

(Designazione di rappresentanti presso il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa)

1. Ai fini della proposta al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa dei membri titolari e supplenti, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".

Art. 6

(Modification de l'intitulé du chapitre III de la LR n° 8/2006)

1. Dans l'intitulé du chapitre III de la LR n° 8/2006, le mot : « communautaires » est remplacé par le mot : « européennes ».

Art. 7

(Remplacement de l'art. 8 de la LR n° 8/2006)

1. L'art. 8 de la LR n° 8/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

"Art. 8

(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Nelle materie di propria competenza, la Regione concorre alla definizione della posizione italiana riguardo alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea, con le seguenti modalità:

a) partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della l. 131/2003;

b) partecipando al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, mediante trasmissione di osservazioni e proposte alle Camere;

c) partecipando alle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e chiedendone, se del caso, la convocazione per l'esame di progetti di atti dell'Unione europea riguardanti materie attribuite alla competenza legislativa regionale;

d) partecipando ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'articolo 2 della l. 234/2012.

2. Nelle materie di competenza regionale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale possono formulare osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni. Tali osservazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

3. Nei casi di cui al comma 2, al fine della formazione di una posizione comune a livello regionale, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione, da adottarsi entro quindici giorni. In mancanza della deliberazione consiliare, la Giunta regionale può comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze e attività.

4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale disciplinano, con propri atti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le modalità di partecipazione della Regione alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3.".

Art. 8

(Insertion de l'art. 8 bis de la LR n° 8/2006)

1. Après l'art. 8 de la LR n° 8/2006, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. 8bis

(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale)

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sui progetti di atti normativi dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, il Consiglio regionale può formulare osservazioni da trasmettere alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

2. Il Consiglio regionale disciplina le modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.".

Art. 9

(Insertion de l'art. 8 ter de la LR n° 8/2006)

1. Après l'art. 8 bis de la LR n° 8/2006, tel qu'il a été introduit par l'art. 8, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. 8ter

(Designazione di rappresentanti presso il Comitato delle Regioni)

1. Ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea dei membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".

Art. 10

(Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 8/2006)

1. L'art. 9 de la LR n° 8/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

"Art. 9

(Legge europea regionale)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive europee, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, verifica lo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e ne trasmette le risultanze, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, a seguito della verifica dello stato di conformità di cui al comma 1, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dal numero identificativo delle direttive recepite e dall'indicazione "Legge europea regionale", seguita dall'anno di riferimento.

3. Nella relazione illustrativa al disegno di legge europea regionale, la Giunta regionale:

a) riferisce in merito allo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e alle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da eseguirsi in via amministrativa.".

Art. 11

(Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 8/2006)

1. L'art. 10 de la LR n° 8/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

"Art. 10

(Contenuti della legge europea regionale)

1. La legge europea regionale :

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) reca disposizioni modificative o abrogative di norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge europea regionale è immediatamente trasmessa per posta elettronica certificata al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la medesima modalità sono trasmessi, inoltre, tutti i provvedimenti, diversi dalla legge europea regionale, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.".

Art. 12

(Insertion de l'art. 10 bis de la LR n° 8/2006)

1. Après l'art. 10 de la LR n° 8/2006, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. 10bis

(Impugnazione di atti normativi europei)

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, può richiedere al Governo l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo, nonché sollecitare la richiesta di impugnazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Regione a promuovere le richieste di cui al comma 1.".

Art. 13

(Abrogation de dispositions)

1. L'art. 11 de la LR n° 8/2006 est abrogé.

CHAPITRE II

AUTRES MODIFICATIONS DÉCOULANT DE LA TRANSPOSITION D'OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

Art. 14

(Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. À la fin de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse), sont ajoutés un point et une phrase ainsi rédigée : « Pour la chasse de sélection aux ongulés, le chargeur doit être adapté de manière à ne pouvoir contenir plus de deux coups. ».

2. Après la lettre s) du premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 64/1994, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« s bis) sont punis d'une amende de 320 à 1 920 euros ceux qui utilisent des moyens de chasse sans les adaptations techniques prévues par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 29. ».

Art. 15

(Modification de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003)

1. La dernière phrase de la lettre d bis) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) est supprimée.

2. Au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 1/2003, les mots : « Dans le respect des articles 49 et 50 du Traité instituant l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions du titre II du décret législatif n° 206 du 9 novembre 2007 (Application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie) ».

3. L'art. 7 de la LR n° 1/2003 est modifié comme suit :

a) Au troisième alinéa, les mots : « Les personnes » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions des quatrième alinéas bis et ter, les personnes » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. L'habilitation à exercer la profession de guide touristique obtenue dans une Région ou Province autonome autre que la Vallée d'Aoste permet à la personne intéressée, sur demande adressée à la structure compétente, d'être inscrite aux tableaux mentionnées au premier alinéa. » ;

c) Après le quatrième alinéa bis, tel qu'il a été introduit par la lettre b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter. Les personnes ayant obtenu l'habilitation à exercer la profession de guide touristique dans un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie et qui souhaitent la faire reconnaître aux fins de l'inscription aux tableaux mentionnés au premier alinéa doivent le demander à la structure compétente, qui y pourvoit au sens du décret législatif n° 206/2007. ».

4. Les mots : « et de cyclisme de randonnée » sont supprimés partout dans la LR n° 1/2003.