Loi régionale 8 novembre 1956, n. 5 - Texte en vigueur

Legge regionale 8 novembre 1956, n. 5

Norme di attuazione nella Valle d'Aosta della legge dello Stato 8 gennaio 1952, n. 42, che proroga la durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua (*).

(B.U. 1 dicembre 1956).

Art. 1.

La proroga di anni 15, disposta dall'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952 n. 42, si applica nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta a tutte le utenze di acque pubbliche aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 e che scadranno entro il termine di anni cinque dal 24 febbraio 1952 e che, prima della pubblicazione della presente Legge, non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni che hanno titolo al riconoscimento in base all'articolo 2 lettera A) e B) ed all'articolo 3 del TU di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11- 12- 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

Art. 2.

La proroga di cui al precedente articolo 1 si applica di diritto e senza discriminazione, salvo espressa rinuncia da parte degli interessati.

Art. 3.

Le acque delle utenze prorogate, ai sensi dell'articolo 1°, in quanto siano utilizzate a scopi irrigui e potabili o a questi assimilati, passano, alla data dell'11 marzo 1948, al Demanio regionale e, in quanto siano utilizzate per scopi diversi, entrano, allo scadere della proroga, a far parte delle acque delle quali la Regione è concessionaria ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto regionale.

Art. 4.

Allo scadere della proroga di anni 15, qualora persistano i fini delle derivazioni e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione regionale assicurerà la continuità degli usi praticati mediante rilascio di concessioni o di subconcessioni, a seconda che si tratti di acque del Demanio regionale o di acque delle quali la Regione è concessionaria.

Il rilascio di dette concessioni o subconcessioni è subordinato alla presentazione alla Amministrazione regionale, da parte degli utenti interessati, delle pertinenti domande, prima che si verifichi la scadenza delle proroghe di cui avranno goduto le rispettive utenze in forza della legge di proroga.

L'Ufficio regionale acque provvederà all'istruttoria di tali domande con le stesse norme procedurali in materia di rinnovazioni di concessioni stabilite dal TU 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(*) Per la proroga della durata delle utenze si vedano l'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1962, n. 4, l'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1976, n. 67, l'art. 1 della L.R. 24 giugno 1992, n. 35, e l'art. 23 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.