Loi régionale 23 décembre 1972, n. 48 - Texte en vigueur

Legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48

Modificazioni all'articolo 1 della legge 10 gennaio 1961 n. 1 e successive modificazioni, concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex - insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta.

(B.U. 28 dicembre 1972, n. 13).

Art. 1.

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Art. 2.

La maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio regionale, prevista in massime Lire seimilionicinquecentomila, sarà imputata al capitolo 594 ("Indennità, compensi, premi e assegno di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate") del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi, il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire seimilionicinquecentomila.

Per l'anno finanziario 1972 è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 594 del bilancio preventivo della Regione da lire trentacinquemilioni a Lire quarantunomilionicinquecentomila mediante prelievo della somma di Lire seimilionicinquecentomila dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento " - Spese correnti - Allegato E).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Modifica l'art. 1 della L.R. 10 gennaio 1961 n. 1.