Loi régionale 15 mai 1967, n. 13 - Texte originel

Legge regionale 15 maggio 1967, n. 13

Autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'ammortamento di una quota di mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle spese di costruzione del "Complesso Parrocchiale Sant'Anselmo", nel quartiere Dora della Città di Aosta.

(B.U. 31 maggio 1967, n. 6).

Art. 1.

E' autorizzata, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1962 n. 168, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, a favore dell'Ordinario Diocesano di Aosta, fino alla concorrenza della somma annua di Lire quattro milioni, per l'ammortamento di una quota di Lire cinquantasette milioni seicentosessantamila, del mutuo, della durata trentacinquennale e dell'ammontare complessivo di Lire centocinquantamilioni, da contrarre dall'Ordinario stesso presso la Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento della spesa prevista per la realizzazione del " Complesso Parrocchiale Sant'Anselmo " nel quartiere Dora della Città di Aosta.

Art. 2.

La garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo sarà prestata, per tutta la durata trentacinquennale del mutuo, mediante il vincolo e rilascio, da parte del Presidente della Giunta Regionale, di delegazioni di pagamento sulle entrate regionali per sovrimposte provinciali sui terreni e sui fabbricati.

La garanzia fideiussoria regionale sarà operante, ai fini dell'eventuale intervento finanziario della Regione, nei casi in cui l'Ordinario Diocesano di Aosta mutuatario non possa tempestivamente provvedere al pagamento dei ratei delle quote di ammortamento del mutuo alle previste scadenze; in tali casi la Regione si sostituirà alla Cassa Depositi e Prestiti mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti del mutuatario Ordinario Diocesano ai fini del recupero dei ratei delle quote di ammortamento corrisposti dal Tesoriere regionale per conto dell'Ordinario Diocesano predetto.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso la Cassa Depositi e Prestiti, previamente approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico del mutuatario Ordinario Diocesano di Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti nuovi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:

- nuovo capitolo 145 della parte SPESE: " Spese per eventuali pagamenti di somme alla Cassa Depositi e Prestiti, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per ammortamento di quota di mutuo contratto dall'Ordinario Diocesano di Aosta ", con lo stanziamento annuo di Lire quattro milioni;

- nuovo capitolo 131 della parte ENTRATE: " Entrate per riscossione di crediti verso l'Ordinario Diocesano di Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per ammortamento mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti ", con lo stanziamento annuo di Lire quattro milioni.

Art. 5.

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopracitato nuovo apposito capitolo della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari per la durata del contraendo mutuo di cui ai precedenti articoli.

Art. 6.

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dall'Ordinario Diocesano di Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopracitato nuovo apposito capitolo della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 e al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.