Loi régionale 28 juin 1962, n. 13 - Texte en vigueur

Legge regionale 28 giugno 1962, n. 13

Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti (1).

(B.U. 29 giugno 1962).

Art. 1.

Il bestiame bovino, ovino e caprino esistente nel territorio della Valle d'Aosta deve essere sottoposto periodicamente alle prove allergiche, sierologiche e batteriologiche per la diagnosi della tubercolosi, brucellosi e mastiti.

Art. 2.

Negli allevamenti riconosciuti infetti sarà disposta, secondo le norme di cui al successivo articolo 3, l'applicazione di particolari misure profilattiche atte a conseguire il risanamento del bestiame dalle malattie previste nell'articolo 1. Per quanto riguarda gli animali infetti potrà anche essere disposto l'obbligo della cura o dell'abbattimento. I ricoveri nei quali hanno soggiornato animali infetti devono essere sottoposti ad accurate disinfezioni.

Art. 3.

Le modalità per l'attuazione delle operazioni di cui agli artt. 1 e 2 saranno stabilite con ordinanze del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere degli Assessori regionali alla Sanità ed alla Agricoltura, per quanto di rispettiva competenza. Per la parte tecnico - sanitaria, le modalità di cui sopra saranno concordate preventivamente tra l'Assessorato regionale della Sanità ed il Ministero della Sanità.

Art. 4.

[Per la eventuale macellazione degli animali infetti l'Amministrazione regionale corrisponde ai proprietari indennizzi in misure percentuali stabilite dall'Amministrazione regionale con riferimento al valore stimato da una apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta dal Veterinario regionale, in qualità di presidente, da un tecnico dell'Assessorato all'Agricoltura e da un allevatore particolarmente esperto nella valutazione del bestiame] (2).

I termini utili per la macellazione sono fissati con ordinanza del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

(3).

Art. 6.

L'Assessorato all'Agricoltura provvederà con proprio personale alla marcatura e alla schedatura di tutti gli animali sottoposti alle prove diagnostiche.

Art. 7.

Le prove diagnostiche alla stalla devono essere eseguite dai Veterinari comunali e, in caso di necessità, da altri Veterinari incaricati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità. I Veterinari sono personalmente responsabili del buon andamento delle operazioni nelle zone loro assegnate.

Art. 8.

Nelle zone oggetto di risanamento è vietato introdurre animali che non abbiano subito con esito negativo tutte le prove diagnostiche previste. Gli animali introdotti nella Regione, esclusi quelli destinati alla macellazione, debbono essere sottoposti ad immediato controllo sanitario: i soggetti riconosciuti infetti non possono essere trattenuti nelle zone di risanamento, sotto pena di abbattimento senza alcun indennizzo.

Art. 9.

I soggetti appartenenti agli allevamenti indenni ed agli allevamenti risanati debbono essere raggruppati, durante il periodo dell'alpeggio estivo, in appositi pascoli isolati nei quali è vietato introdurre soggetti non sicuramente sani. Ai conduttori di tali alpeggi saranno corrisposti indennizzi per le cure prestate e per gli oneri sostenuti nell'evitare ogni causa di contagio per gli animali posti sotto la loro custodia.

Art. 10.

I Comuni sono tenuti a prestare ai Veterinari e al personale tecnico ausiliario incaricato, la massima collaborazione per il controllo del bestiame, per evitare evasioni e per favorire in ogni modo possibile l'azione di risanamento del bestiame.

Art. 11.

La Regione provvede, totalmente, alle spese per la marcatura e la schedatura degli animali, per l'esecuzione delle prove diagnostiche, per le disinfezioni e per le spese accessorie e generali. Per gli indennizzi di abbattimento e per le cure degli animali infetti, la quota di contributi a favore degli allevatori da parte della Regione sarà stabilita con apposite Ordinanze. La Giunta è autorizzata a deliberare le spese per la fase preliminare del piano di risanamento del bestiame, fino ad un importo massimo di spesa complessiva di lire cinquanta milioni.

Art. 12.

La spesa di lire trecentottantamilioni, prevista per il primo biennio di attuazione dei provvedimenti per il risanamento del bestiame di cui alla presente legge, è stata finanziata, sull'apposito capitolo 150 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, mediante assunzione di mutuo passivo ai sensi della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8.

Al finanziamento delle corrispondenti spese per i successivi anni di applicazione delle norme della presente legge, previste in annue lire 125 milioni circa, si provvederà mediante istituzione di appositi stanziamenti di spesa nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari, mediante copertura delle spese stesse con il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione, con eventuali contributi statali previsti dalle vigenti leggi e, comunque, con eventuale riduzione delle spese straordinarie.

Art. 13.

(4).

Contro le ordinanze del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4 è ammessa opposizione allo stesso Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla notificazione.

Art. 14.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite a norma delle leggi e dei Regolamenti di Polizia Veterinaria vigenti.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¦

(1) L'art. 1, comma 2, della L.R. 31 maggio 1979, n. 31 dispone quanto segue:

"Qualunque disposizione della legge regionale del 28 giugno 1962, n. 13, in contrasto con la legge dello Stato del 9 giugno 1964, n. 615 si intende revocata".

(2) L'art. 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3, dispone, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 66, comma 3, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, e a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, l’abrogazione del presente comma, limitatamente all'istituzione della Commissione per gli indennizzi per gli animali abbattuti.

(3) Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 22 agosto 1994, n. 52.

(4) L’art. 7 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3, dispone, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 66, comma 3, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, e a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, l’abrogazione del presente comma.