Loi régionale 6 avril 1998, n. 9 - Texte originel

Legge regionale 06 aprile 1998, n. 9

Bollettino Ufficiale regionale 16 04 1998 n. 16

Modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione).

Art. 1

1. Il titolo della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione), è sostituito dal seguente:

"Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici".

Art. 2

1. L'art. 1 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità)

1. Allo scopo di favorire la riduzione delle dispersioni termiche in edifici esistenti di tipo residenziale e assimilabili ovvero in singole unità immobiliari destinate ad abitazione civile o rurale, la Regione concede contributi in conto capitale, a valere su propri stanziamenti, per interventi di coibentazione di tetti e sottotetti, di sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente agli alberghi, di sostituzione anche delle sole superfici vetrate."

Art. 3

1. Il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La coibentazione dei tetti e dei sottotetti è ammissibile a contributo qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza termica della superficie interessata almeno pari a 2,5 m2 °C/W. Ai fini della determinazione dell'aumento della resistenza termica sono presi in considerazione soltanto i materiali aventi esclusiva funzione isolante."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 9/1995 è inserito il seguente:

"2bis. Nel caso degli alberghi, è finanziata anche la sostituzione delle sole superfici vetrate, purché i telai di supporto siano idonei ai fini della coibentazione termica dei locali."

3. Il comma 4 dell'art. 2 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Gli edifici e le unità immobiliari di cui all'art. 1 devono avere ottenuto l'abitabilità o l'agibilità in data anteriore a quella dell'intervento. E' considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)."

4. Il comma 5 dell'art. 2 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:

"5. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda."

Art. 4

1. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi sono concessi nei limiti della spesa autorizzata in bilancio, nella misura di lire 9.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto non abitato, di lire 13.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto abitabile, di lire 160.000 per ogni metro quadrato di vano finestra o porta finestra prevalentemente vetrato, interessato dall'intervento di sostituzione dei serramenti e di lire 30.000 per ogni metro quadrato di superficie vetrata. A tal fine, si sommano le superfici di vano finestra, di porta finestra e di doppio vetro, di ogni unità immobiliare, con arrotondamento all'unità intera per difetto."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 9/1995 è inserito il seguente:

"2bis. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base delle variazioni nell'indice generale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'aggiornamento si applica, ai fini della determinazione del contributo, alle domande la cui documentazione di spesa è successiva alla data del provvedimento con il quale la Giunta regionale approva l'adeguamento degli incentivi."

3. Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Gli incentivi non sono cumulabili con contributi in conto capitale autorizzati da altre norme comunitarie, statali e regionali, aventi medesimo oggetto e finalità."

Art. 5

1. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, una spesa annua di lire 300.000.000 che graverà sul capitolo 48950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 300.000.000 per gli anni 1998, 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia - B.1.2.) al bilancio per l'anno 1998 e triennale 1998/2000.

Art. 6

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 e pluriennale 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1998, anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1998 lire 300.000.000

anno 1999 lire 300.000.000

anno 2000 lire 300.000.000

cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

anno 1998 lire 300.000.000;

b) in aumento:

cap. 48950 "Contributo per interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche"

competenza 1998 lire 300.000.000

cassa 1998 lire 300.000.000

competenza 1999 lire 300.000.000

competenza 2000 lire 300.000.000.