Loi régionale 30 janvier 2025, n. 1 - Texte en vigueur

Legge regionale 30 gennaio 2025, n. 1

Disposizioni in materia di beni e attività culturali. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 6 febbraio 2025, n. 6)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di snellire il procedimento amministrativo e di individuare le modalità di erogazione dei contributi, la presente legge reca modificazioni a leggi regionali in materia di beni e di attività culturali, con particolare riferimento all'erogazione di contributi a soggetti che operano sul territorio regionale per la promozione e la diffusione della cultura.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), è sostituito dal seguente:

"3. Per gli atti per cui la legge prevede il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), che ha modificato l'organizzazione degli organi periferici del Ministero, il Soprintendente per i beni culturali e le attività culturali acquisisce il parere della Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'articolo 2.".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 56/1983 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione regionale per il patrimonio culturale svolge i seguenti compiti:

a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) dichiara, su proposta del Soprintendente, l'interesse culturale dei beni, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 42/2004;

c) detta, su proposta del Soprintendente, le prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 42/2004;

d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguire ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 42/2004, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dal Soprintendente;

e) autorizza, su proposta del Soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57bis e 58 del d.lgs. 42/2004;

f) richiede alla commissione di cui all'articolo 11bis della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), anche su iniziativa del Soprintendente, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 42/2004;

g) adotta, su proposta del Soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 42/2004, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo d.lgs. 42/2004;

h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del Soprintendente, all'integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141bis del d.lgs. 42/2004;

i) esprime l'assenso del Ministero della cultura, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del predetto Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 42/2004;

j) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;

k) rilascia, su richiesta del Soprintendente, pareri in merito a istanze di rivalutazione di atti emessi in precedenza dalla Soprintendenza, con le modalità definite dall'articolo 21, comma 4, del d.p.c.m. 57/2024, a progetti di opere di grande impatto paesistico, a proposte e progetti di ricerca, restauro e conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle problematiche metodologiche e conservative.".

3. Il primo comma dell'articolo 7 della l.r. 56/1983 è sostituito dal seguente:

"1. Sul territorio regionale è vietato l'uso, fatta eccezione per scopi scientifici e didattici, di rilevatori di metalli senza autorizzazione. Chiunque intenda farne uso deve richiedere al Soprintendente apposita autorizzazione specificandone il campo di applicazione.".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 56/1983, come sostituito dal comma 3, è inserito il seguente:

"1bis. Possono presentare domanda per l'uso di rilevatori di metalli i soggetti pubblici e privati che esercitino attività di ricerca scientifica o didattica, previa presentazione di apposita domanda contenente il progetto che espliciti lo scopo e le finalità della ricerca, la zona di intervento, il periodo, la durata e la natura delle attività previste, nonché i nominativi dei soggetti interessati.".

5. Dopo il quarto comma dell'articolo 7 della l.r. 56/1983, è inserito il seguente:

"4bis. Qualora, a seguito dell'attività di sorveglianza di cui al quarto comma, si verificasse il mancato rispetto di quanto indicato nel progetto di cui al comma 1bis, nonché la mancata segnalazione dei reperti nei modi e nei tempi individuati dal d.lgs. 42/2004, il Soprintendente procede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.".

Art. 3

(Modificazione alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto, se del caso, della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato".

Art. 4

(Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è sostituita dalla seguente:

"b) l'autorizzazione degli interventi nelle aree di interesse paesaggistico, come individuate dai piani regolatori comunali;".

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 5

(Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), è aggiunto il seguente:

"1bis. La struttura regionale competente in materia di attività culturali verifica che le associazioni culturali richiedenti siano in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui al comma primo. Sono escluse dal contributo di cui alla presente legge le associazioni che beneficiano già di contributi previsti da altre leggi regionali.".

2. L'articolo 2 della l.r. 79/1981 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Concessione del contributo)

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati annualmente."

3. L'articolo 3 della l.r. 79/1981 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Rinvio)

1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

4. Dopo l'articolo 6 della l.r. 79/1981, è inserito il seguente:

"Art. 6bis

(Disposizioni finanziarie)

1. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del medesimo decreto legislativo.".

Art. 6

(Modificazioni alla legge regionale 4 maggio 1984, n. 15)

1. L'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1984, n. 15 (Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale "Università Valdostana della Terza Età"), è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste promuove, in ogni ambito e attività di propria competenza, la diffusione della cultura e al fine di garantire l'apprendimento in tutto l'arco della vita, assicurando a tutti pari opportunità di raggiungere livelli culturali, sostiene l'attività svolta dalla cooperativa culturale regionale "Università della terza età" nel prevenire l'analfabetismo di ritorno, nel contrastare i nuovi analfabetismi ed evitare marginalizzazione e solitudine.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce un contributo annuo per il funzionamento della cooperativa culturale regionale "Università valdostana della terza età".".

2. L'articolo 2 della l.r. 15/1984 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Rinvio)

1. Al fine di ottenere il contributo di cui alla presente legge, l'associazione interessata presenta domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

3. Dopo l'articolo 4 della l.r. 15/1984, è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Disposizioni finanziarie)

1. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del medesimo decreto legislativo.".

Art. 7

(Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 (Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico), è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di ottenere il finanziamento regionale, gli enti e le associazioni interessate presentano alla struttura regionale competente in materia di attività culturali i programmi delle attività da realizzare nell'anno successivo.".

2. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 5/1986, le parole: "alla pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di attività culturali".

3. L'articolo 3 della l.r. 5/1986 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Erogazione dei contributi)

1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 8

(Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 66)

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 66 (Autorizzazione di spesa per l'anno 1993, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1980, n. 39, 15 luglio 1982, n. 30, 15 aprile 1987, n. 27 e 24 aprile 1990, n. 15 e aumento di spesa per la concessione di contributi al Comité de l'Alliance française en Valléé d'Aoste e al Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue), è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste promuove, in ogni ambito e attività di propria competenza, il mantenimento e la diffusione della lingua francese in Valle d'Aosta e il raggruppamento di quanti desiderano contribuire allo sviluppo della conoscenza e del gusto della lingua e del pensiero francese.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce dei contributi annui al Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste e al Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue."

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 66/1993 è sostituito dal seguente:

"1. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

3. Dopo l'articolo 3 della l.r. 66/1993 è inserito il seguente:

"Art. 3bis

(Ulteriori disposizioni finanziarie)

1. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del medesimo decreto legislativo.".

Art. 9

(Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69)

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico), è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Presentazione delle domande)

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui di cui all'articolo 1 presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali. L'entità, i criteri e le modalità di presentazione della domanda e per la concessione dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

2. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 69/1993 è sostituito dal seguente:

"1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici erogati per le medesime finalità.".

Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 28 luglio 1994, n. 36)

1. L'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 1994, n. 36 (Creazione della Fondazione "Institut d'études fédéralistes et régionalistes"), è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Contributi)

1. La Regione accorda alla Fondazione di cui all'articolo 1 un contributo annuo, a titolo di concorso al finanziamento all'attività della Fondazione, finalizzato al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 36/1994 è sostituito dal seguente:

"4. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di stabilità regionale.".

Art. 11

(Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45)

1. L'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 (Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29), è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Domande di contributo)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, per fruire dei contributi previsti dalla presente legge, presentano apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominata struttura competente. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

2. L'articolo 10 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Commissione e piano di riparto)

1. Il piano di riparto dei contributi è predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 6 e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, da una commissione nominata con provvedimento del dirigente della struttura competente e così composta:

a) il dirigente della struttura competente, con funzioni di presidente;

b) due esperti in materia teatrale, di cui uno francofono, scelti di preferenza tra docenti universitari, critici teatrali od operatori qualificati nel settore;

c) un rappresentante designato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) del Piemonte e Valle d'Aosta;

d) un funzionario della struttura competente, con funzioni di segretario.

2. Gli esperti di cui al comma 1, lettera b), sono nominati ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

3. Al componente della commissione estraneo all'Amministrazione regionale di cui al comma 1, lettera c), spetta per ogni giornata di riunione un gettone di presenza nella misura fissata dalla Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per la partecipazione alle riunioni.".

Art. 12

(Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2002, n. 24)

1. L'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2002, n. 24 (Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz), è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Contributi)

1. La Regione concede a favore della Fondazione un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della stessa finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.

2. I criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7, è inserito il seguente:

"2bis. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di stabilità regionale.".

Art. 13

(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), dopo le parole: "nel territorio regionale" sono inserite le seguenti: "e le competenze professionali, tecniche e artistiche, anche in relazione a opere audiovisive da realizzarsi al di fuori della Valle d'Aosta".

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 36/2010 è sostituito dal seguente:

"2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alla Fondazione un apposito stanziamento, il cui importo è determinato nel piano di intervento annuale di cui all'articolo 11. I criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sulle risorse stanziate per il Film Fund sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione.".

Art. 14

(Modificazione alla legge regionale 12 marzo 2012, n. 6)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo), è sostituito dal seguente: "A tal fine la struttura competente in materia di attività culturali eroga un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto medesimo, il cui ammontare è stabilito annualmente con la legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Le autorizzazioni all'uso di rilevatori di metalli rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 56/1983 fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono revocate. I soggetti pubblici e privati interessati a ottenere una nuova autorizzazione devono presentare domanda ai sensi dell'articolo 7, comma 1bis, della l.r. 56/1983, come introdotto dall'articolo 2, comma 4.

2. Per i procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, per la concessione di contributi di cui alle ll.rr. 79/1981, 15/1984, 5/1986, 66/1993, 69/1993, 36/1994, 45/1997, 24/2002, 36/2010 e 6/2012 continuano a trovare applicazione le procedure ivi previste.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 4 e l'allegato A della l.r. 79/1981;

b) il comma 2 dell'articolo 1, gli articoli 4, 5 e 6 e l'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 9 della l.r. 56/1983;

c) l'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 57 (Inserimento del Centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta fra le associazioni culturali valdostane di cui alle L.R. 9 dicembre 1981 n. 79 e 15 luglio 1982, n. 31);

d) il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 5/1986;

e) gli articoli 3, 8 e 9 della l.r. 69/1993;

f) gli articoli 7, 8, 9 e 12 della l.r. 45/1997;

g) il comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

h) gli articoli 45 e 46 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004);

i) l'articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);

j) l'articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013);

k) l'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015);

l) l'articolo 11 e il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

Art. 17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.