Loi régionale 29 juillet 2024, n. 16 - Texte en vigueur
Legge regionale 29 luglio 2024, n. 16
Disposizioni in materia di stazioni radioelettriche e di postazioni di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alle leggi regionali 4 novembre 2005, n. 25, 12 marzo 2002, n. 1, e 28 ottobre 2021, n. 30.
(B.U. del 6 agosto 2024, n. 40)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), e all'allegato A della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), per trasferire le competenze relative all'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni di proprietà pubblica sul territorio regionale dagli enti locali alla Regione, con la principale finalità di razionalizzarne e ottimizzarne la pianificazione e la realizzazione, promuovendone l'unitarietà e l'uniformità di gestione, nonché modificazioni alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30 (Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica).
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2005, N. 25
(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25)
1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 25/2005, è inserita la seguente:
"abis) la razionalizzazione e l'ottimizzazione della pianificazione e della realizzazione dei siti attrezzati per radiotelecomunicazioni e delle postazioni, promuovendo l'unitarietà della gestione di quelle di proprietà pubblica;".
(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 25/2005)
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 25/2005, è inserita la seguente:
"cbis) la predisposizione e l'approvazione dei piani aventi carattere di interesse generale, tenuto conto dei progetti di rete già approvati, con le modalità di cui all'articolo 6bis;".
2. Dopo la lettera cbis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 25/2005, come introdotta dal comma 1, è inserita la seguente:
"cter) il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni;".
3. Dopo la lettera cter) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 25/2005, come introdotta dal comma 2, è inserita la seguente:
"cquater) la realizzazione di nuovi siti attrezzati ed eventualmente di nuove postazioni, ai sensi dell'articolo 9;".
4. Dopo la lettera cquater) del comma 1 dell'articolo 4 della
l.r. 25/2005, come introdotta dal comma 3, è inserita la seguente:
"cquinquies) la gestione unitaria delle postazioni di proprietà pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera abis);".
5. L'alinea del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:
"2. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di radiotelecomunicazioni e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spettano alle Unités des Communes vald6taines e al Comune di Aosta, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), le funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della l.r. 6/2014, nonché:".
(Modificazioni all'articolo 6bis della l.r. 25/2005)
1. L'alinea del comma 4 dell'articolo 6bis della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti nel territorio, può formare e approvare piani aventi carattere generale preordinati a:".
2. Al comma 5 dell'articolo 6bis della l.r. 25/2005, le parole: "e sono approvati dal Comune di Aosta o dalle Comunità montane con propria deliberazione" sono soppresse.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 6bis della l.r. 25/2005, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"5bis. Al fine di ottimizzare la pianificazione e la realizzazione delle postazioni di proprietà pubblica sul territorio regionale, la struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni può richiedere agli operatori di telecomunicazioni o agli operatori infrastrutturali di telecomunicazioni informazioni in ordine alla programmazione per la realizzazione di nuove postazioni di stazioni radioelettriche sul territorio regionale.".
(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 25/2005)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 25/2005, le parole: "dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 25/2005, le parole: "i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".
3. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 25/2005, le parole: "ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 25/2005)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/2005, le parole: "dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:
"3. Le nuove postazioni possono essere realizzate dalla Regione o dagli operatori che abbiano previamente stipulato con la Regione la convenzione di cui all'articolo 8, comma 2.".
(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 25/2005)
1. Al comma 1bis dell'articolo 11 della l.r. 25/2005, le parole: "alla sola verifica di cui al comma 2, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle sole verifiche di cui al comma 2, lettere b) e d)".
2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 25/2005, le parole: "puntomultipunto" sono sostituite dalle seguenti: "punto-punto e punto-multipunto".
3. Il comma 3bis dell'articolo 11 della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:
"3bis. Non sono soggetti al parere di cui al comma 3:
a) gli impianti non emissivi e gli impianti con EIRP minore di 2W, diversi da quelli di cui al comma 3, lettere a) e b);
b) gli impianti provvisori di uso straordinario e stazioni di sperimentazione.".
4. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 25/2005, le parole: "o ultimato i lavori nei termini di cui al comma 8," sono soppresse.
5. Il comma 8 dell'articolo 11 della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:
"8. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabiliti i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di installazione o modifica. Il termine per l'inizio dei lavori, che decorre dalla data di comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio del provvedimento, non può essere superiore a due anni. Le opere devono essere concluse, dalla data di inizio dei lavori, nei termini articolati in relazione all'altitudine, stabiliti dall'articolo 60, comma 5, della l.r. 11/1998.".
6. Al comma 12 dell'articolo 11 della l.r. 25/2005, le parole: "comma 3, lettera e), destinate alla sperimentazione e di quelle destinate ad eventi speciali" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3bis, lettera b),".
(Modificazione all'articolo 13 della l.r. 25/2005)
1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 25/2005 è sostituito dal seguente:
"3. I lavori oggetto della segnalazione certificata di inizio attività devono essere ultimati entro tre anni dalla presentazione della segnalazione; decorso inutilmente tale termine, la segnalazione cessa di avere efficacia.".
CAPO III
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2002, N. 1
(Disposizioni in materia di funzioni amministrative di competenza della Regione in ordine al sistema informativo. Modificazioni alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1)
1. Dopo la lettera a) del punto 11 dell'allegato A) della l.r. 1/2002, è aggiunta la seguente:
"abis) pianificazione, realizzazione e gestione delle postazioni e delle infrastrutture di radio telecomunicazioni;".
2. Dopo la lettera abis) del punto 11 dell'allegato A) della l.r. 1/2002, come introdotta dal comma 1, è aggiunta la seguente:
"ater) indirizzi per l'attuazione, in maniera coordinata e condivisa, del processo di trasformazione digitale degli enti locali.".
CAPO IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2021, N. 30
(Disposizioni in materia di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Modificazioni alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30)
1. La lettera j) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/2021 è sostituita dalla seguente:
"j) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non aver subito ordini di ripristino ai sensi degli articoli 7, comma 5, della presente legge e 21, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), riguardanti il territorio comunale interessato dall'intervento, o, in caso contrario, di aver provveduto al relativo completo ripristino dello stato dei luoghi;".
2. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 30/2021 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che interessino il territorio comunale oggetto dell'ordine di ripristino".
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Al fine di assicurare la gestione unitaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera cquinquies), della l.r. 25/2005, come introdotta dall'articolo 3, comma 4, la Regione subentra gratuitamente nella proprietà di tutte le infrastrutture di radiotelecomunicazioni già realizzate dagli enti locali alla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sulla base di apposita ricognizione dei beni, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi in essere, effettuata dalla struttura regionale competente in materia di innovazione e agenda digitale. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili il verbale di consegna sottoscritto dall'ente locale interessato e dal dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio.
2. Qualora, ai fini del subentro nella proprietà di una infrastruttura ai sensi del comma 1, sia necessaria la previa acquisizione coattiva di proprietà o di altri diritti reali ai sensi della normativa vigente in materia di espropriazioni, l'Amministrazione regionale procede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della l.r. 6/2014, con oneri a carico dell'ente locale titolare dell'infrastruttura.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al trasferimento in capo alla Regione della proprietà delle postazioni, le stesse saranno gestite dalla Regione come da convenzione in essere tra la Regione e gli enti locali interessati.
4. Le parole: "denuncia di inizio attività", ovunque ricorrano nella l.r. 25/2005, sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività".
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 25/2005:
a) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4;
b) le lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 4;
c) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 11.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per il triennio 2024/2026 in euro 186.774,83 per l'anno 2024, euro 316.774,83 per l'anno 2025 ed euro 176.774,83 per l'anno 2026.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità):
a) nel Titolo 1 (Spese correnti), per euro 26.774,83 per ciascun anno del triennio 2024/2026;
b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 160.000 per l'anno 2024, euro 290.000 per l'anno 2025 ed euro 150.000 per l'anno 2026.
3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026:
a) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità):
1) Titolo 1 (Spese correnti), per annui euro 26.774,83 per il triennio 2024/2026;
2) nel Titolo 2 (Spese di investimento), per euro 60.000 per l'anno 2024 ed euro 140.000 per l'anno 2025;
b) nella Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), per euro 100.000 per l'anno 2024, euro 150.000 per l'anno 2025 ed euro 150.000 per l'anno 2026.
4. A partire dagli esercizi successivi al 2026, la spesa è rideterminata con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.