Oggetto n° 3044 del 25 marzo 1998 (protocollo n° 1275 del 2 maggio 1998)

10 Legislatura

Protocollo n. 1275 in data 02/05/98

Riferimento oggetto n. 3044

Testo unico in materia di cooperazione.

[rilievi]

Si restituisce, per l'ulteriore corso, l'unita copia della legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4, anche ai sensi e per gli effetti del terzo comma di detto articolo.

Con l'occasione, si ritiene comunque doveroso rappresentare le seguenti precisazioni:

1. all'art. 12, comma II, non č prevista la proroga di gg. 45 in caso di mancata ricostituzione degli organi Amministrativi, siccome previsto dall'art. 2 della legge n. 444/94.

2. L'art. 8, comma V, dovrebbe tenere conto dell'art. 21 del R.D. n. 278/1911 che stabilisce: "una cooperativa cancellata dai registri prefettizi non potrą presentare domanda di essere nuovamente iscritta se non trascorso un biennio dalla cancellazione".

3. Per quanto concerne il comma III dell'art. 30, la previsione in esso contenuta avrebbe dovuto tenere conto di quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 59/92 che al II comma stabilisce che l'oggetto sociale dei fondi "deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione".