Oggetto n° 3016 del 11 marzo 1998 (protocollo n° 1255 del 16 aprile 1998)
10 Legislatura
Protocollo n. 1255 in data 16/04/98
Riferimento oggetto n. 3016
Norme in materia di Segretari Comunali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
[rilievi]
Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale di codesta Regione, approvato con legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4, anche ai sensi e per gli effetti del terzo comma di detto articolo, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo riscontrato, altresì sulla scorta di precisi rilievi e perplessità mossi dal Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno, che:
1) In via generale la legge regionale esaminata è in contrasto con i principi di riforma dettati in materia di segretari comunali e provinciali dalla legge 15.5.1997, n. 127, a tutela delle Autonomie locali ed a garanzia del ruolo dei segretari comunali.
Le disposizioni della legge di cui sopra (in particolare gli artt. 1, 2, 5, 11, 12) che introducono un albo "aperto", con la possibilità inoltre di iscrizione di soggetti che non hanno seguito le ordinarie (e qualificanti) procedure di accesso e dispongono l'inquadramento nei ruoli regionali, in qualità di dirigenti, dei segretari comunali, si pongono in contrasto con i principi in base ai quali sono poste, a tutela delle autonomie locali, garanzie per l'unitarietà della carriera dei segretari comunali, anche attraverso la previsione di un'Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali, nella quale dette autonomie sono adeguatamente rappresentate.
2. Ulteriori rilievi ed osservazioni così si articolano:
a) Al IV comma dell'art. 1 non vengono disciplinati direttamente, ma rinviati ad un successivo regolamento regionale, i requisiti per l'iscrizione all'albo regionale di soggetti diversi dai segretari comunali in servizio. Pertanto, allo stato, non è possibile valutare, sulla base della sola legge proposta, la necessaria qualificazione professionale dei futuri iscritti all'albo regionale.
b) Non si sottraggono ad osservazioni critiche le norme di cui al combinato disposto dei citati artt. 2 e 11 che prevedono l'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale, con modalità da stabilirsi con il successivo regolamento regionale, sia dei segretari che saranno iscritti all'albo regionale con i futuri concorsi per esami, sia dei segretari già in servizio. In particolare, nell'ambito di questa seconda categoria, verrebbero inquadrati nella qualifica unica dirigenziale i segretari conunali che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica; fino al compimento di tale periodo minimo di anzianità, i medesimi verrebbero inquadrati in apposita qualifica ad esaurimento corrispondente al livello funzionale più elevato del personale dipendente della Regione.
Le negative osservazioni derivano dalla disparità di inquadramento e, quindi, di trattamento giuridico ed economico tra segretari, a parità di requisiti per l'accesso alla carriera e, soprattutto, a parità di compiti e responsabilità nell'esercizio delle funzioni istituzionali, a seconda che prestino servizio nella Regione Valle d'Aosta o nel restante territorio nazionale. Ciò in quanto, ai sensi del DPR 4.12.1997, n. 465 (cfr. artt. 11 e 12), per la generalità dei segretari l'acquisizione del trattamento giuridico ed economico di livello dirigenziale è correlato al possesso del requisito di anzianità di servizio di almeno nove anni e sei mesi, requisito che costituisce il presupposto per la iscrizione alla terza fascia professionale, corrispondente alle sedi di segreteria generale di classe seconda, e per la nomina da parte di un sindaco di un comune di detta classe.
c) Sull'art. 6 ("Risorse finanziarie e fondo di mobilità"), commi II e III, laddove si prevede che al trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità si provveda con i proventi di quota parte, nella misura del 10 per cento, dei diritti di segreteria riscossi dai comuni della Regione, proventi che verrebbero versati all'Amministrazione regionale al fine di alimentare l'apposito fondo di mobilità, sorgono perplessità sotto un duplice profilo.
Anzitutto, non si evince se il precitato fondo costituito con il 10 per cento dei diritti di segreteria possa essere utilizzato per finalità diverse da quelle attinenti la corresponsione del trattamento economico ai segretari in posizione di disponibilità (ad esempio, per l'organizzazione e l'effettuazione di corsi di formazione o aggiornamento professionale; per la liquidazione di equo indennizzo all'esito del riconoscimento di infermità come dipendente da causa di servizio; per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare). Incidentalmente, si considera che talune delle predette finalità vengono individuate proprio nell'art. 42 della legge 8.6.1962, n. 604, norma che viene espressamente richiamata nell'art. 6, comma III, della legge regionale di che trattasi.
Nel momento in cui in codesta Regione viene delineato per i segretari comunali un ordinamento totalmente autonomo, non è concepibile che eventuali oneri finanziari per le finalità sopra dette o per altre possano essere riversati sul fondo di mobilità costituito, ai sensi della legge 127/1997 e del DPR 465/1997, con i proventi, tra l'altro, dei diritti di segreteria riscossi nel restante territorio nazionale.
Inoltre, anche a voler circoscrivere l'utilizzabilità del fondo in questione alla sola corresponsione degli emolumenti retributivi ai funzionari in disponibilità, sorgono fondati dubbi sulla effettiva capienza di esso a sostenere i relativi oneri. Infatti, dai dati in possesso del Ministero dell'Interno desumibili dall'elenco delle somme versate nell'anno 1995 dai comuni della Valle d'Aosta per diritti di segreteria, risulta che i proventi non raggiungano nell'arco di un anno, globalmente, i novanta milioni.
Ne discenderebbe, di fatto, l'impossibilità di coprire gli oneri stipendiali per un numero di segretari in disponibilità superiore a uno o, al massimo, a due.
d) L'art. 13 del provvedimento legislativo "de quo" delinea i meccanismi di esercizio, da parte dei segretari di codesta Regione, della opzione tra il mantenimento della iscrizione all'albo nazionale ex art. 9 DPR 465/1997 o la iscrizione all'albo regionale valdostano.
Le norme di cui ai commi I e II dell'art. 13 citato esplicano la loro efficacia all'esterno della sfera di competenza di codesta Regione, ovvero nei confronti dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo nazionale dei segretari.
e) Serie perplessità desta il comma III del citato art. 13 che così recita:
"Per quanto riguarda la possibilità di reiscrizione all'albo di cui all'art. 9 del DPR 465/1997, nella fascia professionale di ultima iscrizione a tale albo, dei segretari comunali che optino per l'iscrizione all'albo regionale dei segretari, di cui all'art. 1, comma I, si rinvia all'emanando regolamento statale".
La norma esclude dalla facoltà di chiedere la reiscrizione all'albo nazionale i funzionari che non provengano da tale albo e che abbiano quindi avuto accesso all'albo della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 1, comma IV della LR.
Tuttavia, le disposizioni in esame rinviano la possibilità di reiscrizione alla disciplina recata da un futuro regolamento statale per il quale non vi è alcun impegno da parte del Governo, non essendo il medesimo previsto né dalla legge 127/1997, né da altre leggi o dal DPR 465/1997.
Del resto non poteva essere altrimenti, considerato che la prevista possibilità degli iscritti nell'albo di codesta Regione di transitare nell'albo nazionale non potrà che essere disicplinata da una normativa statale che ne valuti la compatibilità con l'ordinamento generale recato per la categoria dalle citate fonti statali.
Va rilevato, ancora, che la legislazione statale testé citata omette di richiamare espressamente, e in via generale, l'istituto della "riammissione in servizio" o della "reiscrizione all'albo", salvo che in una ipotesi speciale (cfr. art. 16, comma IV, DPR 465/1997), per cui non può dirsi con certezza se tale istituto verrà o meno accolto nel novellato ordinamento, ad esempio perchè previsto in sede di contratti collettivi, o perchè disciplinato in via amministrativa, o perchè mutuato da analoghi istituti valevoli per la generalità del pubblico impiego.