Oggetto n° 2781 del 7 ottobre 1997 (protocollo n° 1167 del 6 novembre 1997)

10 Legislatura

Protocollo n. 1167 in data 06/11/97

Riferimento oggetto n. 2781

Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle LR 48/95 e 73/93.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale di codesta Regione approvato con legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4, anche ai sensi e per gli effetti del terzo comma di detto articolo, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo rilevato che:

1) gli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame sono in contrasto con il D.lvo 25.2.1995, n. 77 (artt. 4 e segg.), in quanto non prevedono il bilancio di previsione annuale, facendo rientrare il predetto documento di programmazione nel bilancio pluriennale;

2) l'art. 6, sempre in violazione del citato decreto legislativo (art. 71), non prevede nell'ambito del rediconto che i risultati di gestione debbano essere dimostrati anche attraverso il conto economico.

Riguardo a questo particolare aspetto si fa, altresi, presente che l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali emanato con il D.Lvo n. 77/95 prevede l'introduzione della contabilità economica (art. 74).

La valenza dei contrasti di cui sopra si basa, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, sulla determinante considerazione che il richiamato D.Lvo n. 77/95, anche ad avviso del Ministero dell'Interno, non può non ritenersi quale riforma economico-sociale della Repubblica.

Ed infatti, le nuove regole del citato decreto hanno imposto un radicale mutamento nell'organizzazione degli enti locali ed offrono gli strumenti per stabilire un rapporto diretto tra amministrazioni locali e i suoi rappresentanti e la collettività.

La disciplina che vi è recata ha riflessi senz'altro economici in quanto impone regole che, in conformità al principio costituzionale di buona amministrazione, cercano di razionalizzare l'uso del denaro pubblico ponendo serie regole per la gestione e per la dimostrazione dei risultati raggiunti attraverso lo stesso uso del denaro.

Lo stesso decreto legislativo mostra anche riflessi sociali in quanto viene rivoluzionata l'organizzazione delle amministrazioni locali e consente di stabilire un controllo diretto da parte della collettività nei confronti dell'Amministrazione locale.

Tale nuovo sistema è direttamente collegato ad un'altra importante riforma quale quella introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993, che ha fissato in maniera precisa i livelli di responsabilità nella gestione della cosa pubblica.

Invero, la normativa risultante dal citato decreto legislativo n. 77/95 è strumentale all'attuazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 29/93 in ordine alla separazione delle funzioni tra gli organi di governo e l'apparato burocratico, alla gestione di obiettivi ed alla rendicontazione dei risultati in termini di efficacia e di efficienza.

Ai fini dello stretto collegamento esistente tra i due provvedimenti normativi viene rammentato che il decreto legislativo n. 29/93, all'art. 1, 3° comma, qualifica i principi dettati dall'art. 2 della legge delega n. 421/92, come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Inoltre, giova considerare che il decreto legislativo n. 77/95 detta disposizioni in materia di atti contabili di gestione del denaro della collettività che riproducono in perfetta armonia la disciplina dettata per la contabilità dello Stato.