Oggetto n° 1686 del 14 dicembre 1995 (protocollo n° 742 del 18 gennaio 1996)

10 Legislatura

Protocollo n. 742 in data 18/01/96

Riferimento oggetto n. 1686

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996/1998.

[rilievi]

Si restituisce, per l'ulteriore corso, l'unita copia della legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, anche ai sensi e per gli effetti previsti dal terzo comma di detto articolo.

Con l'occasione si osserva, per le conseguenti determinazioni, che, circa lo stato di previsione delle entrate, gli importi iscritti nei capitoli relativi a tributi dello Stato devoluti in quote fisse, di cui al titolo I - cat. II, non sono vincolanti per lo Stato.

Parimenti devono ritenersi indicative le previsioni di cofinanziamento statale degli interventi ricompresi negli obiettivi 2, 3, 4 e 5 b) relativi al Fondo sociale europeo, di cui al regolamento CEE n. 2081/93, in attesa dell'adozione, per l'anno 1996, di specifica deliberazione del C.I.P.E..

Si segnala, inoltre, che per l'obiettivo 5 b), essendo cumulati in medesimi capitoli l'entrata e la spesa di risorse comunitarie e nazionali, non è possibile procedere alla verifica delle previsioni formulate.

Al fine di una più corretta applicazione degli articoli 15,I c. e 17,I c. della L.R. 90/1989, si segnala l'opportunità di indicare su un apposito elenco allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'anno 1996 e il triennio 1996/98, i capitoli e le autorizzazioni di spese quantificate dalla legge medesima.

Deve ancora rilevarsi l'omessa indicazione nel bilancio pluriennale 1996/98 delle entrate e delle spese per le contabilità speciali e, pertanto, tra il citato bilancio, relativamente al primo esercizio, ed il bilancio di previsione 1996 è riscontrabile una differenza di lire 617.122 milioni.

Si osserva, infine, che nel bilancio pluriennale non è stato inserito un quadro generale riassuntivo, così come previsto dall'art. 12 della citata legge di contabilità regionale 90/89.