Oggetto n° 407 del 22 dicembre 1993 (protocollo n° 114 del 22 gennaio 1994)

10 Legislatura

Protocollo n. 114 in data 22/01/94

Riferimento oggetto n. 407

Contributi per la gestione di giardini botanici alpini.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio Regio- nale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato circa la norma finanziaria contenuta nell'art. 6, che il provvedimento - entrando in vigore nell'anno 1994 -, non può disporre, in violazione del principio di annualità del bilancio, di cui al- l'art. 81 della Costituzione, autorizzazioni di spesa a carico del bilancio 1993 ormai decorso.

Si è anche osservato, circa l'art. 3 della nuova legge, che la concessione di contributi ivi previsti, può avvenire solo dopo la previa determinazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi, come disposto dal- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed all'art. 12 della L.R. 6 settembre 1991, n. 59.

Si è infine osservato, circa il rinvio alle leggi di bilancio, contenuto al terzo comma dell'art. 6, per la determinazione degli oneri a carico degli esercizi successivi, che, in sede di attuazione, la Regione, per la concessione delle provvidenze per l'anno 1994, può assumere impegni nel limite dello stanziamento del bilancio 1994, già approva- to in periodo precedente alla deliberazione legislativa in esame.