Oggetto n° 4524 del 13 aprile 1993 (protocollo n° 4327 del 22 maggio 1993)

9 Legislatura

Protocollo n. 4327 in data 22/05/93

Riferimento oggetto n. 4524

Norme in materia di asili nido.

[rilievi]

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato quanto segue:

  • articolo26 e 28, in relazione all'articolo 29: accorpando sotto un'unica qualifica funzionale le figure professionali delle educatrici di asilo nido (VI livello7 e delle puericultrici (V livello7, nonché ridefinendone le funzioni, oltre ad innovare l'ordinamento vigente, violano il principio costituzionale di imparzialità e buona amministrazione in quanto non in linea con quanto previsto dall'articolo 2, 1° comma, lettere a e b Legge 421/1992 e dagli articoli 1, 2, 4, 45, 55 e 72 del decreto legislativo 29/1993, che demandano la disciplina della materia, e più in generale, la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del pubblico impiego, alla contrattazione collettiva nazionale decentrata;
  • articolo 27: ridefinendo compiti e funzioni del coordinamento di asilo-nido, non individua lo stato giuridico, i requisiti professionali e culturali del personale chiamato ad assumerne le funzioni, in precedenza assegnate (ex articolo 29 abroganda L.R. 3/1986) a personale delle VII qualifica. A ciò si aggiunge che tale previsione normativa è in contrasto con la riserva di legge contemplata dal combinato disposto tra il comma 1°, lett. c, ultimo paragrafo nn. 1, 2, 3, 5 e comma 2° articolo 2 legge 421/1992 e le relative norme del decreto legislativo 29/1993;
  • articolo 32, in relazione agli articoli 33, 36 e 38: comportando l'istituzione del coordinamento pedagogici degli asili-nido a livello regionale, si appalesa invasivo della autonomia degli enti locali, così come sancita dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché innovativo degli accordi di categoria del personale dei suddetti enti che disciplinano la materia ed in contrasto con la normativa sulle procedure concorsuali previste dalla richiamata legge 421/1992 e dagli articoli 13, 28 e 36 del decreto legislativo 29/1993, che non consentono la scelta dei dirigenti tra persone estranee all'Amministrazione, tranne che per i dirigenti generali (articolo 21).

Si aggiunge che i criteri di scelta stabiliti dal 2° comma dell'articolo medesimo per il conferimento dell'incarico di coordinatore pedagogico regionale sono generici, in mancanza, in particolare per il personale regionale dell'indicazione della qualifica funzionale richiesta. Andrebbe inoltre precisato in detta norma che il compenso forfetario non può essere corrisposto al personale appartenente all'Amministrazione regionale;

- articolo 34, in relazione agli articoli 35 e 36, 7° comma: non è in linea con il disposto dell'articolo 24 e all'allegato "A" del D.P.R. 347/1983 e dell'articolo 5 D.P.R. 268/1987, in quanto per l'ammissione ai concorsi per l'accesso dal profilo professionale di educatore di asilo-nido è richiesto il titolo di studio di licenza media superiore o equipollente, con ciò escludendosi titoli privi della valenza di diploma di maturità professionale, come da fattispecie in esame;

- articolo 35, 2° comma: contrasta con l'articolo 2, 1° comma, lettera n, Legge 421/1992 e con gli articoli 56 e 57 decreto legislativo 29/1993 che pongono limiti all'esercizio temporaneo di mansioni superiori;

- articolo 36: non specifica che il personale d'appoggio previsto per i bambini portatori di handicap debba essere personale specializzato ai sensi dell'articolo 13, 2° comma, Legge 104/1992.

Si aggiunge che al 5° comma del medesimo articolo andrebbe prevista la sostituzone del personale educativo assente, anche per brevi periodi, ai sensi dell'articolo 42, 6° comma del D.P.R. n. 323/1990;

- articolo 50, 1° comma: laddove si dispone che gli enti locali, in quanto gestori degli asili-nido, debbono adeguare le piante organiche del personale degli asili medesimi, consente elusioni ai rigorosi limiti posti dalla Legge 3/1979 così come modificata con decreto legge 153/1980, convertito con legge 299/1980, in materia di riorganizzazione degli uffici, modificazione delle piante organiche degli enti locali ed esame dei relativi piani da parte della Commissione centrale per la finanza locale, così pure derogando alle specifiche previsioni dettate in materia dalla legge 421/1992 e dal relativo decreto legislativo 29/1993;

- articolo 50, 2° comma: laddove rende possibile per il personale educativo di ruolo, inquadrato nelle qualifiche di puericultrice e assistente d'infanzia in servizio all'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento, ipso jure, nel livello superiore di educatore di asilo-nido, ancorchè privo dei requisiti culturali richiesti per tale qualifica, si pone in contrasto con i più sopra richiamati principi in materia concorsuale e col divieto di automatismi che influenzino trattamenti economici fondamentali e accessori (art. 2, 1° comma, lett. o, Legge 421/1992 e art. 72, 2° comma, decreto legislativo 29/1993). Con ciò, inoltre, si introduce nell'ordinamento regionale in contrasto con la più volte richiamata normativa statale, una forma di atipico ruolo ad esaurimento, posto che si dispone il mantenimento in tale posizione (puericultrice o assistente d'infanzia) del personale non inquadrato nel livello superiore (educatrice di asilo-nido) perchè privo dell'attestazione di cui alla medesima disposizione.