Oggetto n° 4502 del 13 aprile 1993 (protocollo n° 4311 del 22 maggio 1993)

9 Legislatura

Protocollo n. 4311 in data 22/05/93

Riferimento oggetto n. 4502

Norme di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 recante "Norme per la sicurezza degli impianti".

[rilievi]

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato che l'articolo 2, comma 1, prevede che solamente il titolare dell'impresa o il socio o il familiare collaboratore debbono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46. Detto articolo contrasta con l'articolo 2, comma 2°, della legge 46/1990, che prevede la possibilitą per l'imprenditore, non in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di preporre all'esercizio delle attivitą di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti anche un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

L'articolo 2, lettera b, riconosce poi il possesso dei requisiti tecnico-professionali a chi abbia conseguito un diploma anche presso l'Istituto professionale regionale, seguito da un periodo di apprendistato di un anno presso un'impresa del settore. L'articolo 3, comma 1, lettera c della legge 46/1990, prevede invece che il diplomato di scuola professionale debba svolgere un periodo di apprendistato lavorativo di due anni.

L'articolo 2, lettera e, introduce infine, fra i soggetti abilitati all'attivitą, la figura dell'operaio qualificato, non previsto dalla legge statale.