Oggetto n° 4438 del 6 aprile 1993 (protocollo n° 4270 del 14 maggio 1993)

9 Legislatura

Protocollo n. 4270 in data 14/05/93

Riferimento oggetto n. 4438

Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale.

[rilievi]

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato quanto segue:

- art. 11: la previsione normativa, che prevede l'ammissibilità ai contributi anche per le spese sostenute nei diciotto mesi anteriori alla data di entrata in vigore della legge in esame, si pone in contrasto col principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale posta a premessa del C.C.;

- art. 13, IV comma: onde evitare automatismi retributivi, la misura del compenso ai componenti del Comitato tecnico, previsto dal 1° comma del medesimo articolo, va determinata con criterio autonomo e non con riferimento alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali, stante la diversità di funzioni svolte dagli organismi in questione;

- art. 14: la mancata previsione di controlli per verificare, successivamente all'erogazione del contributo, l'effettivo mantenimento nel tempo da parte dei beneficiari, di un sistema di qualità aziendale, contrasta col principio di buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Si osserva, infine, che non è presente alcuna norma che preveda il divieto del cumulo tra le provvidenze recate dalla legge medesima e analoghi benefici previsti dalla legislazione nazionale in materia.