Oggetto n° 4218 del 16 febbraio 1993 (protocollo n° 4196 del 24 marzo 1993)

9 Legislatura

Protocollo n. 4196 in data 24/03/93

Riferimento oggetto n. 4218

Disciplina del volontariato.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio la legge regionale indicata in oggetto, avendo in essa rilevato che il contenuto dell'art. 4, 1° comma lettera e), stante la sua generica formulazione, genera incertezza interpretativa per l'assegnazione di contributi regionali, che possono essere estesi anche ad eventuali prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, reso in regime convenzionale da soggetti appartenenti ad organizzazioni di volontariato, in deroga agli artt. 2 e 3, 3° comma della legge quadro 266/1991.

Inoltre l'art. 8, lettera b), della legge in questione viola l'art. 6, punto 2, della già citata legge quadro 266/91, laddove ammette a beneficiare di contributi "organismi" che annoverano, anche se parzialmente, organizzazioni di volontariato prive dell'indispensabile requisito di iscrizione al registro nazionale.