Oggetto n° 3511 del 30 giugno 1992 (protocollo n° 3896 del 6 agosto 1992)

9 Legislatura

Protocollo n. 3896 in data 06/08/92

Riferimento oggetto n. 3511

Riapprovazione con modificazioni della legge regionale: "Disciplina dei controlli sugli atti degli Enti Locali".

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale, approvato con L. Cost. 26 Febb. 1948 n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato quanto segue:

Premesso che la Regione Valle d'Aosta esercita il controllo sugli atti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 43, 1° comma dello Statuto, "nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi delle leggi dello Stato", si osserva sul provvedimento in esame, quanto segue:

- art. 4, 1° comma: la norma, limitando la scelta dei componenti la Commissione ai soli residenti nella Regione da almeno tre anni, contrasta con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con la legge 8 Giugno 1990, n. 142; inoltre le categorie di esperti previste alle lettere a), b), c), e d) si discostano da quelle indicate nell'art. 42 della L. 142/90: non sono infatti in linea con il principio che si desume dalla norma dell'alta professionalità dell'organo di controllo;

- art. 4, 3° comma: ai sensi dell'art. 44, 2° comma della L. 142/1990, l'elezione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione deve avvenire a maggioranza qualificata e non semplice;

- art. 6: la nuova formulazione non appare conforme al dettato della legge 142/90 atteso che è prevista la incompatibilità alla carica di membro della Commissione di controllo per i soli parlamentari nazionali ed europei eletti in regione e non contempla la ineleggibilità per coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore locale o di altri enti soggetti al controllo della commissione dell'anno che precede la costituzione della commissione stessa;

- art. 8, 1° comma: non è richiesta la maggioranza qualificata per l'elezione dei componenti la Commissione come è previsto dall'art. 44 della L. 142/90 (disposizione ripetitiva dell'art. 4, 3° comma);

- art. 16: la misura dell'indennità da corrispondersi ai membri della Commissione risulta eccessiva rispetto ad analoghi compensi corrisposti da altre regioni: lo stesso comunque andrebbe fissato dal provvedimento legislativo e non con riferimento alle indennità corrisposte ai Consiglieri regionali, per evitare l'instaurazione di un meccanismo automatico di rivalutazione, in contrasto con l'orientamento governativo diretto al contenimento della spesa pubblica;

- art. 22, 1°, 2°, 3° e 6° comma: i termini ivi indicati non corrispondono a quelli stabiliti dagli artt. 46, 47 e 50 della L. 142/90;

- art. 24, 1° e 2° comma: i termini stabiliti sono diversi da quelli fissati dall'art. 46 della L. 142/90.

Si è inoltre osservato all'art. 3, comma 2° che, dei componenti la Commissione di controllo, quattro devono essere eletti secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 1° della L. 142/90, parte su designazione di terne proposte dai competenti Ordini professionali, ed uno designato secondo la previsione di cui alla lettera b) e dal comma 2 del citato articolo. La L. 142 infatti ha configurato l'Organo di controllo come organo misto Statale-Regionale. Anche la previsione di cinque membri supplenti nell'ambito della Commissione di controllo contrasta con la previsione dell'art. 42, comma 2°, che prevede invece tre membri.

La disposizione dell'art. 35, rimandando l'applicazione delle norme sulla nuova composizione della Commissione al primo rinnovo del Consiglio regionale, successivo all'entrata in vigore della legge in esame, contrasta con l'art. 61, 3° comma della L. 142, che faceva obbligo alle Regioni di ricostituire gli organi di controllo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della stessa legge 142 (13/6/91).

Diversamente da quanto previsto dall'art. 36 della legge in esame, il regime dei controlli delineato negli articoli contenuti nella legge 142/90 è di immediata applicazione. Infatti, l'articolo 61, 3° comma della L. 142 si riferisce alla ricostituzione degli Organi di controllo, cioè riguarda l'aspetto dell'organizzazione e non l'esplicarsi della funzione.