Oggetto n° 3380 del 7 maggio 1992 (protocollo n° 3792 del 13 giugno 1992)
9 Legislatura
Protocollo n. 3792 in data 13/06/92
Riferimento oggetto n. 3380
Norme per il conferimento di consulenze e la costituzione di commissioni consultive e di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale.
[rilievi]
Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato:
- all'art. 4, 4° comma, l'ultima parte compresa tra le parole "e qualora" e le parole "Giunta regionale", atteso che la formulazione generica con ampio margine di discrezionalità riconosciuto alla Giunta regionale certamente vanifica le disposizioni previste dal 3° comma dello stesso art. 4, risulta in contrasto con il principio di trasparenza e buon andamento desumibile dall'art. 97 della Costituzione;
- all'art. 7, la disposizione in esso contenuta si pone in contrasto con il principio stabilito dall'art. 19 della legge n. 412 del 30/12/91 in tema di contenimento della spesa per congressi e convegni; inoltre la dettagliata previsione delle disposizioni finanziarie, ripartite per di più per singoli settori di intervento, stante il rilevante impegno economico previsto e la peculiarità della materia riferita ad incarichi di consulenza meramente eventuali, risulta in contrasto con il principio di trasparenza e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 della Costituzione, nonchè al consolidato orientamento parlamentare e governativo volto al contenimento della spesa pubblica.