Oggetto n° 3235 del 1° aprile 1992 (protocollo n° 3764 del 30 aprile 1992)

9 Legislatura

Protocollo n. 3764 in data 30/04/92

Riferimento oggetto n. 3235

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991/93 relativa al personale regionale. Reiezione di ordine del giorno.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale, approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato:

- l'art. 5, primo e secondo comma, genera incertezza del diritto in quanto non indica chiaramente i beneficiari della normativa stessa, che l'ordinamento generale vigente individua puntualmente nei dirigenti sindacali ovvero in coloro che ricoprono cariche statutarie nelle sedi delle proprie confederazioni;

- l'art. 7, primo e secondo comma, si appalesa sperequante nei confronti della generalità del personale delle altre regioni, che pongono a carico del personale beneficiario del servizio di mensa il pagamento del corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalle convenzioni; la stessa disposizione non risulta poi in linea con il contenimento della spesa pubblica;

- l'art. 8, in relazione alla "tabella A", è carente di una norma di salvaguardia che, in relazione all'andamento politico teso a disciplinare il costo del lavoro nonchè l'indennità integrativa speciale, preveda l'eventuale corrispondente riduzione e il contenimento degli stipendi, nell'ambito del tasso di inflazione programmata;

- gli artt. 9, primo comma, 10, quarto comma ed 11, in relazione anche alle relative tabelle allegate, contrastano con gli articoli 4 della legge quadro 29 marzo 1983 n. 93 sul pubblico impiego e con l'art. 8 della legge 412 del 30 dicembre 1991, collegata con la legge finanziaria, sia per quanto attiene alla prevista rivalutazione, già congelata nel trattamento economico derivante dallo sviluppo orizzontale per classi e scatti, rivalutazione, questa, di per sé non contemplata dall'ordinamento in vigore, sia per quanto concerne la deroga all'omogeneizzazione ed alla perequazione dei trattamenti giuridici ed economici ed alle limitazioni poste agli incrementi retributivi, che debbono essere contenuti entro il richiamato tasso di inflazione programmato, in relazione anche all'attuale orientamento parlamentare e governativo volto al rigoroso contenimento della spesa pubblica;

- l'art. 11, sesto comma, infine, nel prevedere l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo differenziata rispetto a quella corrisposta alla generalità del personale di ottava qualifica funzionale delle altre amministrazioni, oltre ad esulare dalla competenza regionale, viola i citati principi di omogeneizza-

zione dei trattamenti economici, di imparzialità e buona amministrazione e contrasta con l'art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. 30.5.88 n. 287, così come recepito dall'art. 1, terzo comma della legge regionale n. 58/1988.