Oggetto n° 3097 del 6 febbraio 1992 (protocollo n° 3701 del 13 marzo 1992)

9 Legislatura

Protocollo n. 3701 in data 13/03/92

Riferimento oggetto n. 3097

Spese per la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche.

[rilievi]

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto avendo osservato che la disposizione contenuta nell'articolo 1, conferendo un'ampia delega alla Giunta regionale attraverso l'autorizzazione ad emanare atti amministrativi necessari per la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche, a causa proprio della generica formulazione, non consente di individuare l'esatta portata dell'erigenda struttura, la cui effettiva consistenza resta perciņ demandata ad un atto amministrativo della Giunta, in violazione dei principi contenuti negli articoli 97 e 121 della Costituzione.