Oggetto n° 2262 del 5 giugno 1991 (protocollo n° 3273 del 9 luglio 1991)

9 Legislatura

Protocollo n. 3273 in data 09/07/91

Riferimento oggetto n. 2262

Concessione di incentivi per il potenziamento e la qualificazione della ricettività alberghiera.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato quanto segue:

- all'art. 2 della legge è prevista l'assunzione del tasso ordinario quale parametro a cui riferire il contributo in conto interessi; ciò è inammissibile, considerato che tale tasso varia per ciascun istituto di credito e per singolo cliente, per cui il contributo in parola - concesso a copertura della differenza tra il tasso ordinario ed il tasso agevolato - sarebbe determinato automaticamente dall'ente finanziatore;

- le agevolazioni finanziarie di cui trattasi risultano eccessive (circa 10 punti percentuali di abbattimento) rispetto a quelle previste dalla normativa statale per il medesimo settore in zone disagiate del Mezzogiorno (legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, art. 15 comma 40) e per motivi eccezionali (legge 30 dicembre 1988 n. 56).

Si rileva, poi, che la durata del contributo (art. 2 comma 2°), non superiore a diciotto anni più due di pre-ammortamento, é incongrua rispetto alla legislazione nazionale che fissa un limite temporale notevolmente inferiore (dieci anni), al fine di evitare gli squilibri nel sistema creditizio determinati da prestiti che si protraggono oltre limiti accettabili.