Oggetto n° 2255 del 5 giugno 1991 (protocollo n° 3270 del 9 luglio 1991)

9 Legislatura

Protocollo n. 3270 in data 09/07/91

Riferimento oggetto n. 2255

Integrazione della legge regionale 5 aprile 1990, n. 12, recante testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato quanto segue:

- premesso che alla luce della legge 29 dicembre 1988 n. 554, in relazione alla legge finanziaria 24 aprile 1989 n.144, art. 10 bis, al D.P.C.M. 30 marzo 1989 n. 127 ed alla legge 29 dicembre 1990 n. 407, la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non avrebbe dovuto eccedere i limiti temporali fissati dalla normativa stessa, si rileva in particolare che:

- la norma in esame è surrettiziamente preordinata a favorire inquadramenti in ruolo di talune categorie di personale precario, in deroga alle procedure del pubblico concorso previste, oltre che dall'art. 4 della modificanda L.R. 5 aprile 1990, n. 12, dall'art. 97 della Costituzione, ponendo così in essere disparità di trattamento;

- contrasta con il quinto comma del precitato art. 4 che - in quanto non abrogato - demanda ai Comuni o ai Consorzi le assunzioni di personale addetto a favore degli anziani e degli inabili;

- legittima la futura aspettativa del personale a tempo determinato di fruire delle citate procedure agevolate, ai sensi dell'art. 5 della menzionata l.r. n. 12/1990 tutt'ora vigente.