Oggetto n° 1877 del 15 febbraio 1991 (protocollo n° 3177 del 23 marzo 1991)

9 Legislatura

Protocollo n. 3177 in data 23/03/91

Riferimento oggetto n. 1877

Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato:

- Il ricorso alla promozione di una fondazione, (cui può essere riconosciuta personalità giuridica), per la realizzazione di fini di pubblico interesse, non risponde alle regole di buona amministrazione, in quanto tale sistema elude, per l'attività della stessa peraltro finanziata dalla Regione, la normale procedura dei controlli.

- La Regione Valle d'Aosta, per ovviare al difetto della potestà legislativa, ha ritenuto di far ricorso ad un espediente, quale è quello di promuovere una fondazione, la qual cosa si sostanzia in un eccesso di potestà legislativa.

-L'eventuale riconoscimento da parte di Organi diversi dallo Stato di enti a carattere privatistico deve configurarsi quale esplicazione della loro potestà, come tale non esercitabile attraverso lo strumento legislativo che è, invece, espressione eminente della potestà pubblica di massimo grado.

- Si osserva infine che il provvedimento non si limita alla semplice promozione della predetta fondazione, ma detta le norme costitutive della stessa in difformità da quelle previste dagli articoli 11 e seguenti del codice civile.