Oggetto n° 912 del 11 dicembre 1989 (protocollo n° 2569 del 13 gennaio 1990)

9 Legislatura

Protocollo n. 2569 in data 13/01/90

Riferimento oggetto n. 912

Istituzione del museo minerario regionale.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato, in relazione alle norme finanziarie di cui agli articoli 4 e 5, che la legge stessa - entrando in vigore nell'anno 1990 - viola il principio di annualità del bilancio, di cui anche all'articolo 20 della L.R. 27 dicembre 1989 n. 90. Disponendo inoltre variazioni di bilancio dopo il 31 ottobre, è in contrasto con l'art. 44 della citata L.R. 90/1989.

In riferimento all'art. 1 della legge in oggetto, ho altresì osservato che la normativa concernente le finalità, la struttura ed il funzionamento dell'istituendo museo, andrebbe disciplinata contestualmente al testo di legge in esame e non rinviata ad una futura approvazione dello Statuto, con deliberazione del Consiglio regionale, al fine di una corretta realizzazione del dettato costituzionale sul controllo delle leggi regionali.