Oggetto n° 681 del 5 luglio 1989 (protocollo n° 2369 del 10 agosto 1989)

9 Legislatura

Protocollo n. 2369 in data 10/08/89

Riferimento oggetto n. 681

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1989 relativa al personale regionale.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato che:

1) Art. 4 e allegata tabella b: attribuendo a particolare profili professionali il livello funzionale retributivo superiore senza alcuna giustificazione e prevedendo in particolare l'inquadramento generalizzato al livello superiore per la totalità del personale incaricato da almeno tre anni in posti di ruolo di livello superiore tramite apposita prova di esame, viola apertamente i principi concorsuali e i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Si appalesa, altresì, estraneo al principio di buona amministrazione il contenuto del 4° comma che consente di tramutare i posti in organico in relazione agli scivolamenti di livello di cui trattasi, attesa che la determinazione degli organici dovrebbe essere riconducibile a esigenze funzionali dell'Amministrazione e non rivolta alla collocazione del personale dipendente in posizione più favorevole;

2) Art. 6, 1° comma - lett. a) anche in relazione al quinto comma: la normativa in esame, prevedendo un concorso speciale riservato al personale dell'ottava qualifica funzionale per l'accesso alle qualifiche vice-dirigenziali, introduce ex novo nell'ordinamento giuridico vigente per i comparti del pubblico impiego una procedura di accesso alle qualifiche dirigenziali che si pone in netto contrasto sia con i succitati principi costituzionali del pubblico concorso e della buona amministrazione, sia, in particolare, con la normativa vigente per l'accesso alle corrispondenti qualifiche dirigenziali degli statali cui i dirigenti della Regione sono equiparati.

La normativain parola deve, pertanto, essere soppressa.

3) Art. 6, primo comma - lett. b): il corso-concorso di formazione dirigenziale deve essere previsto nei confronti dei dipendenti regionali dell'ottava qualifica in possesso del diploma di laurea.

Si osserva infine che l'art. 5, 4° comma - lett. b) è carente in quanto risulta omessa la dizione "nella qualifica o livello immediatamente inferiore" in riferimento al possesso dell'anzianità triennale.