Oggetto n° 654 del 4 luglio 1989 (protocollo n° 2377 del 10 agosto 1989)

9 Legislatura

Protocollo n. 2377 in data 10/08/89

Riferimento oggetto n. 654

Norme per l'istituzione del Parco Naturale del "Mont Avic".

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato quanto segue:

art. 5 - ultimo comma - La natura giuridica dell'Ente Parco è di ente strumentale regionale. Per tale motivo il controllo sugli atti dell'Ente stesso è di esclusiva spettanza della Regione (cfr. sentenza della Corte Costituzionale 24/1/1985, n. 21) e non può essere demandato dalla Commissione Regionale di Controllo, ciò esulando dalla sfera di competenza legislativa regionale in materia, così come delineata dall'art. 43 dello Statuto speciale e dalla legge 10/2/1953, n. 62 i cui principi sono stati sostanzialmente recepiti dalla L.R. 11/1978.

art. 13 - L'aumento dei limiti massimi edittali delle sanzioni amministrative regionali non deve essere tale da superare quelli stabiliti, come principio generale, dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La formulazione dell'articolo appare, inoltre, generica potendosi verificare l'aumento delle sanzioni per fattispecie non ricollegabili alla tutela del parco e quindi l'aumento stesso risulterebbe privo di giustificazione logico-giuridica.

Osservo inoltre, che anche ai fini della tutela dei diritti di proprietà privata, le eventuali modificazioni in aumento della superficie del parco dovrebbero parimenti essere stabilite con atto legislativo.