Oggetto n° 586 del 7 giugno 1989 (protocollo n° 2300 del 8 luglio 1989)

9 Legislatura

Protocollo n. 2300 in data 08/07/89

Riferimento oggetto n. 586

Coltivazione di cave, torbiere e relativa polizia mineraria.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato che le sanzioni previste all'art. 18 superano il limite massimo di venti milioni stabilito, come principio generale, dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Osservo inoltre che, onde evitare ogni possibile cumulo e conformemente ai principi che disciplinano gli organi collegiali, l'indennità di presenza prevista all'art. 5 - ultimo comma - deve intendersi riferita ad ogni giornata di seduta e non ad ogni seduta.