Oggetto n° 3801 del 10 maggio 1988 (protocollo n° 1927 del 15 giugno 1988)
8 Legislatura
Protocollo n. 1927 in data 15/06/88
Riferimento oggetto n. 3801
Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario.
[rilievi]
Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa riscontrato che l'art. 9, 1° comma, il quale
prevede la possibilità per la Regione di provvedere direttamente al reperimento di strutture abitative da destinarsi agli studenti universitari contrastra con il principio generale, riaffermato anche di recente dalla Corte Costituzionale, secondo il quale l'efficacia di atti normativi che emanino da enti (come le Regioni) a dimensioni circoscritte, opera come limite spaziale di tale competenza normativa; ciò a meno che lo Statuto o le norme di attuazione non contengano specifica deroga che, nella fattispecie non si riscontra.
Fra l'altro la disposizione in parola verrebbe a interferire sulla competenza delle Regioni sede di istituzioni universitarie in relazione ai relativi poteri di programmazione dei servizi di assistenza in favore degli studenti frequentanti università locali e determinerebbe disparità di trattamento nei confronti degli studenti frequentanti le stesse istituzioni universitarie.
Osservo, altresì, che l'erogazione di borse di studio prevista dall'art. 1 per la frequenza di corsi di perfezionamento e specializzazione a favore di laureati non rientranti nell'assegnazione delle borse di studio statali previste dall'art. 75 del D.P.R. 11/7/1980 n. 382 si deve attuare in armonia con la normativa contenuta in proposito, nello stesso D.P.R..