Oggetto n° 3790 del 9 maggio 1988 (protocollo n° 1918 del 15 giugno 1988)

8 Legislatura

Protocollo n. 1918 in data 15/06/88

Riferimento oggetto n. 3790

Disciplina sull'attribuzione della indennità di bilinguismo al personale Ispettivo, Direttivo e Docente delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione Valle d'Aosta.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio, la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato che l'art. 3, concernente le disposizioni finanziarie, nel prevedere la copertura dell'onere di 1.500 milioni a carico del fondo globale, parte capitale, iscritto al cap. 50150 del bilancio di previsione per il 1988, e non considerando che detto capitolo è finanziato nella sua globalità con il ricorso ad accessione di mutui come risulta dall'all. 4/B dello stesso bilancio - non è mezzo idoneo per la copertura di spese correnti, ma solo per quelle d'investimento, così come è espressamente esposto dall'art. 13 della L.R. 8 gennaio 1988 n. 2;

Inoltre nell'art. 1, comma primo, non risulta chiaramente specificato, per la generalità dei dipendenti a cui la norma è riferita, che l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo è subordinata al preventivo accertamento della piena conoscenza della lingua francese a norma del citato D.P.R. 861/1975.

Rileva, infine, che la legge in esame si è limitata a regolamentare la corresponsione dell'indennità soltanto per il personale immesso nei ruoli regionali a seguito del D.P.R. 31 ottobre 1975 n. 861, nulla prevedendo per il rimanente personale già in ruolo anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto per il quale è necessario prevedere apposita disciplina, che regolamenti nei dettagli criteri e modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le indicazioni contenute nella normativa di carattere generale per il settore del pubblico impiego.