Oggetto n° 3787 del 9 maggio 1988 (protocollo n° 1915 del 15 giugno 1988)

8 Legislatura

Protocollo n. 1915 in data 15/06/88

Riferimento oggetto n. 3787

Disciplina dell'attività di guida turistica e accompagnatore turistico.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, avendo osservato quanto segue:

1) l'esenzione dell'obbligo di munirsi di licenza previsto dall'art. 2 comma 6 per gli accompagnatori turistici va esteso anche alla categoria delle guide turistiche;

2) la norma di cui all'art. 5 comma 1, lett. a) seconda parte, nel prevedere l'ammissione agli esami di guida turistica dei cittadini degli stati "membri" della CEE a condizione di reciprocità (requisito previsto dall'art. 11 penultimo comma della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217), contrasta con la sentenza del 15 ottobre 1986 della Corte di Giustizia della Comunità Europea, la quale ha rilevato che lo Stato Italiano è venuto meno agli obblighi impostigli dagli articoli 48, 52 e 59 del trattato CEE, mantenendo in vigore le norme che subordinano alla condizione di reciprocità l'equiparazione dei cittadini degli altri Stati membri ai cittadini italiani ai fini dell'accesso alle diverse attività professionali legate al turismo.

In attesa che sia modificata la normativa interna in conseguenza della predetta sentenza, è da ritenersi opportuno già da ora che nella legge non compaia più la previsione delle condizioni di reciprocità;

3) l'equivalenza del diploma nazionale con quello conseguito genericamente all'estero prevista dall'art. 5 lett. c) ai fini dell'ammissione all'esame per l'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico, deve essere ristretta esclusivamente ai Paesi membri della CEE;

4) infine l'art. 14, 3° comma, omette di indicare l'entità della sanzione pecuniaria in contrasto con il principio di legalità fissato dalla legge 689/81.