Oggetto n° 3542 del 25 febbraio 1988 (protocollo n° 1734 del 28 marzo 1988)

8 Legislatura

Protocollo n. 1734 in data 28/03/88

Riferimento oggetto n. 3542

Norme sullo Stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge regionale indicata in oggetto avendo in essa osservato quanto segue:

- il provvedimento nel suo complesso, non risulta in armonia con i principi costituzionali in materia, con quelli generali dell'ordinamento giuridico e, soprattutto, con la legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 29/3/1983, le cui disposizioni costituiscono le norme fondamentali di riforme economiche sociali della Repubblica;

In particolare:

- l'art. 3, comma 2° e 3°, prevedendo che le nuove misure del compenso incentivante e dell'indennità mensile,

di cui all'art. 3 della legge regionale 28/12/1984 n. 74, abbiano decorrenza dal 1° maggio 1986, contrasta con il principio di irretroattività della legge, sancita dall'art. 11 delle pre-leggi, di cui al R.D. 16/3/1942 n. 262 di approvazione del C.C.;

- il 4° comma dell'art. 3, ove è previsto che le eventuali ulteriori modificazioni del trattamento economico della dirigenza statale possano essere estese alle qualifiche dirigenziali regionali, previo atto di Giunta da sottoporre all'esame del Consiglio, dovrebbe esplicitare - ai fini della chiarezza interpretativa - la specifica riserva di legge ex art. 2 lett. A) dello Statuto speciale, art. 97 della Costituzione e artt. 2 e 3 della legge quadro 93/1983;

- il riconoscimento previsto dall'art. 4 della legge, dell'abbreviazione nella progressione economica dei funzionari dirigenti che - in possesso del diploma di laurea e dell'abilitazione professionale - svolgano dette attività nell'esercizio delle proprie mansioni, non trova riscontro nell'ordinamento statale per analogo personale, per cui

si configura un deroga ai principi costituzionale sanciti dagli artt. 3 - 36 e 97 Cost., nonchè ai principi di omogeneizzazione di cui all'art. 4 della citata legge 93/1983;

- l'art. 5, comma 2°, nella parte in cui stabilisce che, con deliberazione della Giunta possono essere estese al personale regionale eventuali modifiche concernenti l'orario di lavoro del personale vice-dirigente, viola il principio della riserva di legge di cui all'art. 2 lett. A) dello Statuto speciale e gli artt. 2 e 3 della legge quadro n. 93/1983.

Desta tra l'altro notevole perplessità - dopo l'entrata in vigore della legge quadro 93/1983 - e segnatamente per i principi contenuti negli artt. 2, 3 e 4, l'estensione della maggiorazione dell'orario di lavoro nella misura prevista dall'art. 22 della legge regionale n. 18/1980;

- l'art. 6, nel prevedere, in caso di avanzamento nelle qualifiche di vice-dirigente, il riconoscimento, nella nuova qualifica, dell'anzianità utile agli effetti economici corrispondenti alla metà dell'anzianità maturata, agli stessi effetti, nel livello di provenienza alla data di avanzamento e la rideterminazione con gli stessi criteri della

posizione economica conseguita dal personale già inquadrato nelle qualifiche vice-dirigenziali, non è in linea con

la legge 869 del 20/11/1982 (art. 4), e le successive modificazioni e integrazioni che disciplinano la materia del trattamento economico del personale dirigente dello Stato, cui la Regione si ispira e ciò in violazione dei principi

di cui all'art. 3 della Costituzione e dell'art. 4 della legge quadro n. 93/1983;

l'art. 7, con il quale si stabilisce la corresponsione di un accordo sui futuri miglioramenti economici, manca del supporto giuridico rinvenibili in apposito accordo, per cui contrasta con gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge quadro n. 93/1983 e con il principio sancito dall'art. 97 Costituzione;

- art. 10: premesso che il protocollo d'intenti citato al 2° comma, generico in vari punti e indeterminato nelle conclusioni, è da considerarsi, per la sua stessa natura, quale proposta rivolta all'Amministrazione centrale, si osserva che esso non può essere oggetto di contrattazione decentrata (art. 12 legge 93/1983) nè - al momento - essere recepito dall'ordinamento regionale, in quanto la materia, per la sua implicazione con gli altri comparti

del pubblico impiego nell'ambito regionale, presuppone regolamentazione mediante provvedimento a carattere generale da parte dello Stato, talchè nella fissazione in dettaglio delle modalità per la concessione dell'indennità, sia assicurato il rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione e artt. 2 , 3 e 4 della legge 93/1983, sia nell'ambito del personale di singoli comparti e sia nei confronti di quelli in servizio nella Regione Trentino Alto Adige.