Oggetto n° 3050 del 24 settembre 1987 (protocollo n° 1471 del 30 ottobre 1987)

8 Legislatura

Protocollo n. 1471 in data 30/10/87

Riferimento oggetto n. 3050

Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi fra gli importatori e case di spedizioni operanti presso la Circoscrizione Doganale di Aosta.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuvo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto.

In proposito ho osservato preliminarmente che l'art. 2 della legge in esame, introducendo un nuovo strumento agevolativo non previsto dall'ordinamento vigente, supera i limiti della potestà legislativa regionale, la quale - ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Valle d'Aosta in materia di commercio - si estrinseca nell'emanazione di norme legislative di attuazione ed integrazione delle leggi della Repubblica.

L'agevolazione di cui si tratta appare inammissibile perchè si risolve sostanzialmente in un contributo al credito di esercizio destinato a finanziare dilazioni di pagamento di diritti doganali nei confronti di normali attività aziendali, che non può essere oggetto di agevolazioni pubbliche, almeno per quanto concerne il comparto commerciale, ed attua, altresì il trasferimento di ricchezze dalla pubblica Amministrazione alle imprese, senza alcun effetto sulla produttività, determinando disparità di situazioni tra gli operatori economici, prive di qualsiasi giustificazione e lesive degli interessi di altre Regioni.

E', infatti, principio generale in materia di provvidenze creditizie, che il sostegno al credito intanto è esplicabile in riduzione del tasso di interesse - con assunzione di parte del relativo onere a carico dell'Erario - in quanto l'operatore economico è in grado di realizzare investimenti produttivi che accrescono il reddito prodotto e consolidano l'impresa sul mercato.