Oggetto n° 2685 del 11 marzo 1987 (protocollo n° 1110 del 13 aprile 1987)

8 Legislatura

Protocollo n. 1110 in data 13/04/87

Riferimento oggetto n. 2685

Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto per i seguenti motivi:

- Gli artt. 6 e 7 in tema di infrazionabilità e di vincolo di destinazione posti a difesa della minima unità colturale, da determinarsi nella formulazione del piano di riordino fondiario ai sensi dell'art. 846 c.c., esorbitano da competenza legislativa regionale, interferendo in materia privatistica riservata allo Stato. In particolare, il secondo comma dell'art. 6 - stabilendo per il vincolo di infrazionabilità un autonomo obbligo di trascrizione - interferisce con la particolare tutela prevista dall'art. 848 c.c.;

- Il 4° comma dell'art. 6 è contrario al principio della certezza del diritto, in quanto prevede la revocabilità da parte della Giunta regionale del vincolo medesimo che - essendo inerente ad un diritto reale e quindi risultante dalle trascrizioni relative all'immobile - non può essere fatto venire meno da una giusta causa non chiaramente determinata;

- Analogo rilievo deve farsi in ordine alla revocabilità, da parte della Giunta, del vincolo di destinazione di cui al 2° comma dell'art. 7.

Ho inoltre osservato, che per quanto concerne gli interventi regionali per opere di miglioramento fondiario, di cui agli artt. 20 e 21 della legge in esame, che si deve tener conto - nella relativa procedura - dei limiti e delle prescrizioni previsti dall'art. 8 del Regolamento 797/85, concernente il miglioramento e l'efficienza delle strutture agrarie.