Oggetto n° 2541 del 15 gennaio 1987 (protocollo n° 1024 del 19 febbraio 1987)

8 Legislatura

Protocollo n. 1024 in data 19/02/87

Riferimento oggetto n. 2541

Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato:

A) ART. 1 PRIMO COMMA: prevedendo che la Regione incentiva le iniziative destinate alla conservazione, distribuzione, uso nonchè razionalizzazione della produzione di energia, contrasta con le finalità perseguite dall'articolo 1, 1° comma legge 29

maggio 1982 n. 308 (poichè la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, 1° comma della legge 308, può solo dare attuazione alla legge medesima) e con articolo 3 dello Statuto speciale, secondo cui la Regione ha potestà integrativa ed attuativa soltanto

per l'utilizzazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico;

B) ART. 2, TERZO COMMA: stabilendo che eventuali "condizioni aggiuntive" saranno determinate con provvedimento della

Giunta regionale, al fine della concessione di finanziamenti previsti dalla legge in esame, contrasta con il principio generale della certezza del diritto e con articolo 26 dello Statuto, che riserva la potestà legislativa al Consiglio regionale;

C) ART. 6, SECONDO COMMA 10, PRIMO COMMA LETT. C: stabilendo che le aliquote dei fondi assegnati

alla Regione, ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 3O8/1982, sono destinate ad iniziative di carattere sperimentale, nel

settore del risparmio energetico e nello sviluppo delle fonti di energia alternativa, contrastano con gli articoli sopra citati della legge 308, secondo cui i contributi da essa previsti devono essere utilizzati solo per fini individuati dagli articoli medesimi e con l'art. 10 della legge 308, che riserva allo Stato la concessione di contributi per studi di fattibilità.

D) ART. 13, PRIMO COMMA: prevedendo contributi a favore di soggetti e società consorziate, al fine di favorire investimenti relativi ad impianti idroelettrici (che, utilizzando piccole derivazioni d'acqua, producano energia elettrica per usi civili od industriali), ma non specificando che i soggetti suddetti debbano utilizzare l'energia prodotta per usi propri o per cederla

all'ENEL, in tutto o in parte, contrasta con l'art. 14, 2° comma della legge 308/1982;

E) ART. 16, QUARTO COMMA (e art. 19, 1° comma e 2° comma, in quanto correlati): prevedono che la Regione Valle d'Aosta

possa acquistare azioni di società di enti locali, senza indicare se tali società siano pubbliche o

private e se l'energia prodotta possa essere distribuita (qualora trattasi di Società elettriche private); la normativa

in esame contrasta con l'art. 4 - 1° comma n. 6 e 8 della legge 6/12/1962 n. 1643. Infatti tale art. 4 stabilisce che le imprese private autoproduttrici (n. 6 lettera a) e b) ) possono produrre quantità limitata di energia elettrica, indicata dall'art. 4, ma non possono provvedere alla distribuzione dell'energia prodotta o - qualora trattasi di imprese private di piccola produzione (n. 8) - la

quantità di energia prodotta e distribuita non può superare 40 milioni kw annui, ai sensi dell'art. 18, 1° comma della legge 308/1982;

F) ART. 17, PRIMO COMMA: prevedendo contributi regionali a favore di impianti idroelettrici con potenza superiore a 3.000

kw ma non stabilendo che la potenza massima non deve superare 3.000 kw, contrasta con l'esplicito disposto dell'art. 20, 2° comma legge 308. Medesimo 1° comma, estendendo i suddetti contributi anche "alle imprese", contrasta con l'art. 20, 2° comma legge 308, secondo cui la Regione può subconcedere le acque pubbliche per gli impianti sopracitati solo a imprese private o a imprese autoproduttrici di piccola produzione di energia elettrica ex art. 4, 1° comma n. 6 e 8 della legge 6/12/1962 n. 1643.

Ho inoltre osservato che, l'art. 14, secondo comma, prevedendo che le domande di contributi per impianti sopra citati siano

trasmesse al Ministero dell'Industria, previo accertamento da parte della Regione della rispondenza del progetto agli obiettivi regionali, contrasta con l'art. 14, terzo comma della legge 308, secondo cui la Regione è soltanto organo di trasmissione delle

domande di contributo al Ministero dell'Industria.