Oggetto n° 2317 del 23 ottobre 1986 (protocollo n° 878 del 27 novembre 1986)

8 Legislatura

Protocollo n. 878 in data 27/11/86

Riferimento oggetto n. 2317

Riforma dell'Organizzazione Turistica della Regione

[rilievi]

In ordine alla legge regionale "Riforma dell'organizzazione turistica della Regione", approvata dal Consiglio regionale nell'adunanza del 23 ottobre 1986, ho rilevato quanto segue:

1) Artt. 5 comma 8° e 16 comma 4°: la determinazione mediante delibera della Giunta regionale dei compensi per i componenti il Comitato regionale per il turismo e dell'indennitą di carica e dei gettoni di presenza per i componenti gli organi delle A.P.T., viola la riserva di legge in materia di cui all'art. 97 della Costituzione;

2) Art. 7: demandando ad un successivo provvedimento amministrativo l'individuazione dell'ambito territoriale turisticamente rilevante e la creazione dell'A.P.T., č in contrasto con la norma di indirizzo e coordinamento cui art. 4 legge 17/5/1983 n. 217, che richiede lo strumento legislativo per la creazione delle aziende e l'individuazione degli ambiti territoriali; art. 4 che, per sua natura di norma di indirizzo e coordinamento, si applica anche - giusta orientamento giurisprudenza costituzionale - alle Regioni a Statuto speciale;

3) Art. 11: non prevede la presenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle A.P.T. di rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro e delle associazioni Pro-Loco; in contrasto con la predetta citata norma di cui art. 4 legge 217/1983;

4) Art. 18: il previsto scioglimento degli organi dell'A.P.T. da parte dell' Assessore regionale al Turismo, urbanistica e beni culturali, viola l'art. 34 dello Statuto della Valle d'Aosta, che affida solo al Presidente della Giunta la rappresentanza esterna;

5) Art. 21: la determinazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle A.P.T. e l'organizzazione degli uffici mediante regolamento, viola la riserva di legge di cui all'art. 97 della Costituzione.

Per questi motivi, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale il provvedimento legislativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948 n. 4.

Circa la legge in esame, ho inoltre osservato:

1) L'art. 2: dovrebbe prevedere un raccordo dell'azione promozionale all'estero con i programmi E.NI.T.; analoga osservazione č da muoversi nei confronti dell' art. 8 secondo commma lettera A) che non precisa se l'attivitą promozionale all'estero svolta dalle A.P.T. debba osservare le norme di cui al D.P.R. 22/2/1982, n. 182;

2) Art. 7 - comma 5°: contrasta con disposto punto 1) art. 33 D.P.R. 22/2/1982 n. 182 relativo alle competenze riservate allo Stato nella materia di cui trattasi, in quanto non prevede l'acquisizione del parere del Ministero delle Finanze;

3) Artt. 22 e 23 comma 7°: la prevista nomina di due Commissari, l'uno per la temporanea gestione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, l'altro per la liquidazione dei detti enti, desta perplessitą, in quanto potrebbe creare conflitti di competenze e disfunzioni, in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.